F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030/TFN del 03 Novembre 2016 (58) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO RISPOLI, GENNARO PALOMBA, GIORGIO ABONDIO e GIOVANNI PRETE (all’epoca dei fatti Agenti di calciatori iscritti nell’elenco FIGC), PASQUALE DANIELE FAZIO, RAPHAEL CARMINATI DE OLIVERA BARROS e MATTIA EVANGELISTA (all’epoca dei fatti calciatori tesserati per la Società Andria Bat) – (nota n. 2449/400 pf14-15 GP/ma del 09.09.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030/TFN del 03 Novembre 2016
(58) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO RISPOLI, GENNARO PALOMBA, GIORGIO ABONDIO e GIOVANNI PRETE (all’epoca dei fatti Agenti di calciatori iscritti nell’elenco FIGC), PASQUALE DANIELE FAZIO, RAPHAEL CARMINATI DE OLIVERA BARROS e MATTIA EVANGELISTA (all’epoca dei fatti calciatori tesserati per la Società Andria Bat) - (nota n. 2449/400 pf14-15 GP/ma del 09.09.2016).
Il deferimento - Con provvedimento del 9 settembre 2016 il Procuratore Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: 1. Sig. Vincenzo Rispoli, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco F.I.G.C., per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), nonché dell’art. 16, commi 1, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver svolto la propria opera professionale in favore del calciatore Giovanni Taormina, in assenza di formale mandato, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e l’Andria Bat del 19.1.2012; 2. Sig. Gennaro Palomba, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco F.I.G.C., per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), nonché dell'art. 16, comma 1, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver svolto la propria opera professionale in favore del calciatore Giovanni Taormina, in assenza di formale mandato, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e l’Andria Bat del 10.9.2012; 3. Sig. Giorgio Abondio, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco F.I.G.C., per rispondere - della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), nonché dell’art. 16, commi 1, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015 per aver svolto la propria opera professionale in favore del calciatore Pasquale Daniele Fazio, in assenza di formale mandato, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e l’Andria Bat del 2.8.2010; - della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), dell'art. 19, comma 2, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 19.7.2010 tra il calciatore Carminati De Oliveira, dal quale aveva ricevuto mandato con validità dal 22.01.2010 al 21.01.2012, e la Società Andria Bat; 4. Sig. Pasquale Daniele Fazio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Andria Bat, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS) in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Giorgio Abondio, senza conferire allo stesso formale mandato su modulo predisposto dalla F.I.G.C., nell'ambito della stipulazione del contratto con la Società Andria Bat del 2.8.2010; 5. Sig. Carminati De Olivera Barros Raphael, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Andria Bat, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), dell'art. 21, comma 5, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché́ dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Sig. Giorgio Abondio, cui aveva conferito mandato con validità dal 22.1.2010 al 21.1.2012, fosse indicato nel contratto stipulato con la Società Andria Bat in data 19.7.2010; 6. Sig. Giovanni Prete, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C., per rispondere della violazione dell’art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), dell'art. 19, comma 2, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché́ con l’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non aver essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 7.7.2011 tra il calciatore Mattia Evangelista, dal quale aveva ricevuto mandato con validità dal 28.7.2010 fino al 27.10.2012, e la Società Andria Bat; 7. Sig. Mattia Evangelista, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società Andria Bat, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), dell'art. 21, comma 5, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Sig. Giovanni Prete, cui aveva conferito mandato con validità dal 28.7.2010 fino al 27.10.2012, fosse indicato nel contratto stipulato con la Società Andria Bat in data 7.7.2011. Nel suddetto deferimento si dava atto: dell'intervenuta notificazione della comunicazione di conclusione delle indagini del 2 maggio 2016; della rinotifica della stessa ai deferiti Signori Giovanni Prete, Carminati De Olivera e Mattia Evangelista in data 24.6.2016 in quanto in precedenza non reperiti dal corriere; dell'intervenuto accordo recante ad oggetto l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 32 sexies CGS concluso con il calciatore Giovanni Taormina che, avendo ottenuto il consenso della Procura Generale dello Sport, risultava trasmesso al Presidente Federale per quanto di sua competenza; del diniego della Procura Coni alle altre tre richieste di patteggiamento avanzate dai Signori Prete, Rispoli e Palomba); degli atti di indagine esperiti e dei documenti acquisiti. Le memorie difensive. Ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini, alcuni deferiti hanno chiesto di estrarre copia degli atti. Il Signor Gennaro Palomba presentava tramite difensore una memoria difensiva datata 14.6.2016 con la quale chiedeva disporsi l'archiviazione del procedimento nei suoi confronti per l'insussistenza del fatto. Evidenziava che il calciatore Taormina aveva riconosciuto di aver trattato il contratto del 10.9.2012 personalmente con il legale rappresentante di Andria Bat, limitandosi ad aggiungere in senso dubitativo "probabilmente avendo avuto prima avuto un passaggio con il mio nuovo procuratore, Jerry Palomba, che faceva valere le mie condizioni affinché le accettassero". Il difensore dell'Avv. Vincenzo Rispoli depositava memoria nella quale chiedeva di essere sentito, sostenendo che non avrebbe assistito il calciatore Giovanni Taormina in forza del mandato di agente scaduto il 30.8.2011, ma solo come avvocato, incaricato della verifica ex post del documento contrattuale stipulato il 19.1.2012 in sua assenza, con fattura a carico di Andria Bat come sarebbe usuale in tali casi. Successivamente al deferimento sono sopraggiunte tre memorie difensive. Nella memoria datata 24.10.2016, redatta a firma del difensore del Signor Giorgio Abondio, l’incolpato sostiene che si sarebbe a fronte di due situazioni di "una gravità minima", in quanto: nel primo caso contestatogli (aver svolto la propria opera professionale di agente a favore del calciatore Pasquale Daniele Fazio per la stipulazione del contratto 2.8.2010 in assenza di formale mandato) egli avrebbe agito quale consulente della Società Andria Bat dietro compenso forfettario pattuito in Euro 6.500,00=, pagato solo per Euro 2.000,00= che avrebbe poi dato origine al recupero del credito fino al pignoramento dei crediti della Società presso la Lega Pro, confidando nel rapporto fiduciario con il Presidente (e divenendo agente del calciatore solo nel successivo dicembre 2010); nel secondo caso contestatogli (aver omesso di assicurarsi che il proprio nominativo fosse indicato nel contratto stipulato in data 19.7.2010 tra il calciatore Carminati De Olivera, dal quale aveva ricevuto mandato con validità dal 22.1.2010 al 21.1.2012, ed Andria Bat) egli sarebbe incorso in una mera "dimenticanza formale accaduta a seguito della situazione contingente in cui si è concluso il contratto". Conclude chiedendo l'applicazione della sanzione di cui all'art. 32 sexies CGS indicando la sanzione base in 45 giorni di inibizione ex art. 19, lett. h) CGS da ridurre con il beneficio a 30 giorni di inibizione. Nella memoria datata 23.10.2016, redatta a firma del difensore del Signor Pasquale Daniele Fazio, viene eccepito in via preliminare l'improcedibilità dell'atto di deferimento per violazione del termine di cui all'art. 32 ter, comma 4, CGS (l'avviso di conclusione di indagini sarebbe stato notificato entro il 6.5.2015, data nella quale il difensore ha chiesto copia degli atti; il termine a difesa concesso assommava a 30 giorni e quindi sarebbe giunto a scadenza il 5.6.2016; l'azione disciplinare avrebbe dovuto essere esercitata entro il 5.7.2016, mentre l'atto di deferimento era stato confezionato soltanto il 9.9.2016). Nel merito, chiede il proscioglimento del proprio assistito (Fazio) per l'assenza di indizi gravi e precisi concordanti a carico del calciatore (non risultando attendibile la dichiarazione rilasciata dal Signor Di Bari, all'epoca direttore sportivo di Andria Bat). Nella memoria datata 21.10.2016, redatta a firma del deferito Avv. Giovanni Prete, viene chiesto il proscioglimento in quanto dal combinato disposto dell'art. 21, comma 5, Regolamento Agenti vigente all'8.4.2010 e dell'art. 93, comma 1, NOIF emergerebbe quale presupposto indispensabile "che l'agente sia presente o partecipi alla conclusione del contratto o, almeno, alle trattative che portano poi all'operazione finale". Sennonché, egli non avrebbe mai trattato per conto del calciatore Mattia Evangelisti con Andria Bat, neppur sapendo delle trattative in corso e pertanto restando estraneo alla stipulazione del contratto 7.7.2011 (nel quale infatti non verrebbe indicato, nonostante gli fosse stato conferito mandato al 28-7-2010 al 27.10.2012). Il patteggiamento. In data odierna, prima dello svolgimento dell’udienza, sono state presentate le istanze di applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, concordate con la Procura Federale, per i seguenti deferiti: Gennaro Palomba, Giovanni Prete, Giorgio Abondio (il secondo presente personalmente, gli altri conferenti procura speciale ai rispettivi difensori). Sulle suddette richieste di applicazione della sanzione, Il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Sig.ri Gennaro Palomba, Giovanni Prete, Giorgio Abondio (il secondo presente personalmente, gli altri conferenti procura speciale ai rispettivi difensori), hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Gennaro Palomba, sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per il Sig. Giovanni Prete, sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per il Sig. Giorgio Abondio, sanzione della inibizione di giorni 45 (quarantacinque), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 30 (trenta)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione; rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle sanzioni di cui in dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento prosegue nei confronti degli altri deferiti. Il dibattimento. Sempre all'odierna riunione, la Procura Federale ha concluso per l'accoglimento del deferimento chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: - Vincenzo Rispoli, mesi 1 (uno) di inibizione; - Pasquale Daniele Fazio, ammenda di € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00); - Carminati De Oliveira Barros Raphael, ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00); - Mattia Evangelista, ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00). L’Avv. Giotti, per conto del calciatore Pasquale Daniele Fazio, si riporta alla memoria difensiva ed in particolare ribadisce l’eccezione preliminare di improcedibilità. L’Avv. Rigitano, in sostituzione dell’Avv. Chiacchio, per conto del calciatore Evangelista, si associa all’eccezione. Il Rappresentante della Procura Federale replica alle eccezioni sostenendo la natura ordinatoria del termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS. I motivi della decisione. L’eccezione preliminare è fondata sotto il profilo dell’irricevibilità del deferimento. Dall’esame degli atti emerge che i Signori Vincenzo Rispoli e Pasquale Daniele Fazio hanno ricevuto la comunicazione di conclusione delle indagini, emessa in data 2.5.2016, il successivo 6.5.2016, nella quale veniva concesso un termine a difesa di giorni trenta (in scadenza il 6.6.2016); che i Signori Carminati De Oliveira e Mattia Evangelista hanno ricevuto la comunicazione di conclusione delle indagini, emessa in data 24.6.2016 con altro protocollo, in pari data, nella quale veniva concesso un termine a difesa di giorni trenta (in scadenza il 24.7.2016). Orbene, il termine per il valido esercizio dell’azione disciplinare tramite adozione dell’atto di deferimento (art. 32 ter, comma 4, CGS) giungeva a scadenza per i primi due deferiti il 6 luglio 2016 e per i secondi due deferiti il 23.8.2016, considerati nel calcolo i trenta giorni per lo svolgimento di attività difensiva concessi agli incolpati. Senonché, l’atto unitario di deferimento è stato adottato il giorno 9.9.2016, allorquando già risultavano scaduti per tutti gli incolpati i termini per poter promuovere l’azione disciplinare. Sulla natura di tale termine, il Collegio ribadisce l’indirizzo assunto dal Tribunale secondo cui deve ritenersi la sua perentorietà, con conseguente decadenza dall’azione disciplinare nel caso del suo superamento. Ed invero, il menzionato termine di trenta giorni previsto per l’esercizio dell’azione disciplinare dalla richiamata norma, che trova rispondenza nell’art. 44, comma 4, CGS CONI, al pari di tutti gli altri termini imposti alle parti del procedimento (Procura federale e incolpati), previsti dal CGS, ha natura perentoria (testualmente, art. 38, comma 6, CGS) e non può essere prorogato (cfr. CG CONI, Prima Sezione, n. 27-2016; TFN CC.UU. nn. 43- 19/2016-17); tanto che la sua inosservanza, pur in mancanza di eccezione di parte, deve ritenersi altresì rilevabile ex officio ed insuscettivo di sanatoria non potendo rientrare lo stesso nella disponibilità delle parti siccome posto a presidio dell’interesse superiore alla celere definizione del procedimento disciplinare e del rapporto dei tesserati con la Federazione. Tanto, in linea con le norme ed i principi del processo civile cui gli organi di giustizia devono conformare la propria attività in forza del richiamo operato dall’art. 2, comma 6, CGS CONI (cfr. TFN C.U. n. 43/2016-17). Va soggiunto che la Procura federale, titolare dell’azione disciplinare e dunque tenuta a fornire – secondo i princìpi generali - gli elementi di prova a supporto del deferimento, neppure ha comprovato una diversa decorrenza dei termini decadenziali rispetto a quelli evidenziati dai documenti versati agli atti del fascicolo d’ufficio. In definitiva, assorbite le altre questioni, il procedimento in esame va dichiarato irricevibile nei confronti di tutti gli incolpati. Il dispositivo. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per il Signor Gennaro Palomba, l’inibizione di giorni 20 (venti); - per il Signor Giovanni Prete, l’inibizione di 20 giorni (venti); - per il Signor Giorgio Abondio, l’inibizione di giorni 30 (trenta). Dichiara irricevibile il deferimento nei confronti dei restanti deferiti.
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