LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 86 del 23.08.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 10)RICORSO DEL CALCIATORE Andrea CICERELLO/A.S.D.CITTA’ DI FOLIGNO 1928 S.r.l..

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 86 del 23.08.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 10)RICORSO DEL CALCIATORE Andrea CICERELLO/A.S.D.CITTA' DI FOLIGNO 1928 S.r.l.. Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 21/05/2016 il sig. Andrea CICERELLO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CITTA’ DI FOLIGNO 1928 S.r.l.. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma prevista dall'accordo economico depositato..La controparte, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.CITTA’ DI FOLIGNO 1928 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Andrea CICERELLO, della somma di €.6.500,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it