LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 115 del 22.09.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Domenico CERQUA/A.P.TURRIS CALCIO ASD

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 115 del 22.09.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Domenico CERQUA/A.P.TURRIS CALCIO ASD Con reclamo datato 25/06/2016, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Domenico CERQUA chiedeva la condanna della Società A.P. TURRIS CALCIO ASD al pagamento della somma di € 3.800,00 quale residuo sul compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto per la Stagione Sportiva 2015/16, di € 5.000,00. La Società controinteressata, in data 1/07/2016 presentava le proprie controdeduzioni, nelle quali, asseriva di aver saldato tutta la cifra prevista dall'accordo economico in questione. A conferma di quanto dichiarato, accludendo alle stesse n.5 ricevute di pagamento a firma dal calciatore. Lo stesso in data 11/07/2016, replicava alla controdeduzioni della Società, asserendo, di non aver mai firmato alcuna ricevuta/quietanza liberatoria. Nell'udienza dell'8 Settembre 2016, il sig. CERQUA, si presentava innanzi alla Commissione Accordi Economici, rilasciando dichiarazione scritta a conferma della presunta falsità della documentazione prodotta dalla Società. Allo stato pertanto la Commissione ritiene di avere elementi sufficienti per poter disporre ulteriori approfondimenti in ordine alla dichiarazione sulla presunta falsità rilasciata dal calciatore e prodotta in atti. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., sospende la decisione in ordine al reclamo del sig. Domenico CERQUA nei confronti della società A.P. TURRIS CALCIO ASD e rimette gli atti alla Procura Federale presso la F.I.G.C. affinché vengano esperiti gli opportune accertamenti ed eventuali provvedimenti disciplinari, in ordine ai fatti descritti in narrativa, ponendo la CAE in condizione di pronunciare la propria decisione..
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it