LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 115 del 22.09.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro CESCA/ACQUI CALCIO 1911 S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 115 del 22.09.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro CESCA/ACQUI CALCIO 1911 S.r.l. Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R.in data 4/05/2016 il sig. Alessandro CESCA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ASTI CALCIO F.C. S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €. 25.822,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16. Precisando di aver percepito rate per € 2.500,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €. 5.246,00 maturata fino al mese di Dicembre 2015, in quanto poi trasferito ad altra compagine sportiva. La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società ACQUI CALCIO 1911 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Alessandro CESCA della somma di €. 5.246,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Piemonte V.A. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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