LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 115 del 22.09.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 4)RICORSO DEL CALCIATORE Mattia CRAVIARI/SSD SACILESE CALCIO A.r.l.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 115 del 22.09.2016
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
4)RICORSO DEL CALCIATORE Mattia CRAVIARI/SSD SACILESE CALCIO A.r.l.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 19/01/2016 il sig. Mattia CRAVIARI si rivolgeva a
questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SSD SACILESE CALCIO A.r.l. un accordo
economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva
2015/2016. Si rileva preliminarmente che al reclamo, non é stata allegata la ricevuta in originale della Racc. A.R. contenente il ricorso, inviata alla Società controparte (cosi come previsto dall'art.25 bis comma
4 del Regolamento L.N.D.) P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig. Mattia CRAVIARI nei confronti della Società SSD SACILESE CALCIO A.r.l. per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
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