LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 115 del 22.09.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 13)RICORSO DEL CALCIATORE Girolamo PROVENZANO/A.S.D.DUE TORRI
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 115 del 22.09.2016
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
13)RICORSO DEL CALCIATORE Girolamo PROVENZANO/A.S.D.DUE TORRI
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 28/06/2016 il sig. Girolamo PROVENZANO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. DUE TORRI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.17.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva
2014/15 Precisando di aver percepito rate per C. 14.000,00,richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.000,00. La stessa non faceva pervenire alcuna memoria
difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo
allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.DUE TORRI al pagamento in favore del sig. Girolamo PROVENZANO della somma di €.3.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.