LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 115 del 22.09.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 14) RICORSO DEL CALCIATORE Alberto PATANIA/ POTENZA CALCIO SSD (già FCD ROSSOBLU PZ)
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 115 del 22.09.2016
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
14) RICORSO DEL CALCIATORE Alberto PATANIA/ POTENZA CALCIO SSD (già FCD ROSSOBLU PZ)
Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R.in data 7/05/2016 il sig. Alberto PATANIA si rivolgeva a
questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SSD ARL POTENZA CALCIO (già FCD
ROSSOBLU POTENZA) un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00,
relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per € 4.900,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €. 2.600,00 maturata e non percepita.
La stessa, in data 3/06/2016 faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito,asserendo tra l’altro che l’accordo economico su cui si basa la pretesa del ricorrente, non risulta mai depositato presso gli uffici competenti,cosi come previsto dall'art.94/ter delle N.O.I.F, e quindi nullo. Non corrisponde a verità quanto affermato dalla Società, in quanto, da accertamenti effettuati presso l’Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale, l’accordo economico in questione risulta regolarmente depositato in data 5/09/2014.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società SSD POTENZA CALCIO a.r.l. (già FCD ROSSOBLU POTENZA) al pagamento in favore del sig. Alberto PATANIA della somma di €.2.600,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art,94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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