LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 115 del 22.09.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 22) RICORSO DELLA CALCIATRICE Valeria MAGRINI/A.S.D. RIVIERA DI ROMAGNA C.F.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 115 del 22.09.2016
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
22) RICORSO DELLA CALCIATRICE Valeria MAGRINI/A.S.D. RIVIERA DI ROMAGNA C.F.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R.in data 10/05/2016 la sig.na Valeria MAGRINI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. RIVIERA Dl ROMAGNA C.F. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.5.500,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.000,00.
La Società, in data 8/06/2016, faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito, allegando alle stesse
copia di una quietanza liberatoria datata 28/06/2016, di €.7.550,00 a intestata alla ricorrente. La C.A.E. nell'udienza del 29/07/2016, disponeva il rinvio della decisione, all'udienza dell'8/09/2016, disponendo la comparizione personale del legale rappresentante Societario, con esibizione della `suddetta quietanza liberatoria in originale, onde sottoporla in visione alla controparte. La Società non dava riscontro alla richiesta di comparizione. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in
forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A. S.D. RIVIERA DI ROMAGNA C.F. al pagamento in favore della sig.na Valeria MAGRINI della somma di € 2.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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