LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 130 del 17.10.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 3)RICORSO DEL CALCIATORE Marco VESI/A.P.D.RIBELLE
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 130 del 17.10.2016
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
3)RICORSO DEL CALCIATORE Marco VESI/A.P.D.RIBELLE
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 18/06/2016 il sig. Marco VEST si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.P.D. RIBELLE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.22.140,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15.
Precisando di aver percepito rate per €.15.498,00 richiedeva la condanna della Società at pagamento
della rimanente somma di €.6.642,00.La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.P.D.RIBELLE al
pagamento in favore del sig. Marco VEST della somma di €.6.642,00. Dispone la
restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art 94
ter comma 11 delle N.O.I.F.