LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 137 del 04.11.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 19)RICORSO DEL CALCIATORE Flavio CIANCI/VIGOR LAMEZIA S.r.l.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 137 del 04.11.2016
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
19)RICORSO DEL CALCIATORE Flavio CIANCI/VIGOR LAMEZIA S.r.l.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 20/07/2016 il sig. Flavio CIANCI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società VIGOR LAMEZIA S.r.l.. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16. Precisando di aver percepito rate per €.3.000,00 richiedeva la condanna della Società at pagamento della rimanente somma di €.4.000,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società VIGOR LAMEZIA S.r.l. al pagamento in favore del sig.Flavio CIANCI della somma di €.4.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Calabria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.