F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 031/TFN del 08 Novembre 2016 (59) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA SOTTOVIA (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Calcio Padova Spa), MARCELLO CESTARO (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Calcio Padova Spa), DIEGO PENOCCHIO (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Calcio Padova Spa), IGOR CAMPEDELLI (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Cesena Spa), BENIGNI SILVIA (all’epoca dei fatti consulente amministrativo della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), BENIGNI ROBERTO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), MEZZAROMA MASSIMO (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Siena Spa), CASSINGENA DARIO (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Vicenza Calcio Spa), CUNICO TIZIANO (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Vicenza Calcio Spa), FACCIOLI LUCA (all’epoca dei fatti Direttore Generale della Società Novara Calcio Spa), DE SALVO MASSIMO (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Novara Calcio Spa), LEONARDI PIETRO (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e Direttore Sportivo della Società Parma FC Spa), le Società AC CESENA Spa, VICENZA CALCIO Spa, NOVARA CALCIO Spa e BRESCIA CALCIO Spa – (nota n. 2587/638 pf15-16 GP/sds del 14.9.2016). (33) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: IGOR CAMPEDELLI (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Cesena Spa), LUCA MANCINI (all’epoca dei fatti vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale della Società AC Cesena Spa), Società AC CESENA Spa – (nota n. 969/642 pf15-16 SP/gb del 20.7.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 031/TFN del 08 Novembre 2016 (59) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA SOTTOVIA (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Calcio Padova Spa), MARCELLO CESTARO (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Calcio Padova Spa), DIEGO PENOCCHIO (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Calcio Padova Spa), IGOR CAMPEDELLI (all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Cesena Spa), BENIGNI SILVIA (all’epoca dei fatti consulente amministrativo della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), BENIGNI ROBERTO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), MEZZAROMA MASSIMO (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Siena Spa), CASSINGENA DARIO (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Vicenza Calcio Spa), CUNICO TIZIANO (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Vicenza Calcio Spa), FACCIOLI LUCA (all’epoca dei fatti Direttore Generale della Società Novara Calcio Spa), DE SALVO MASSIMO (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Novara Calcio Spa), LEONARDI PIETRO (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e Direttore Sportivo della Società Parma FC Spa), le Società AC CESENA Spa, VICENZA CALCIO Spa, NOVARA CALCIO Spa e BRESCIA CALCIO Spa - (nota n. 2587/638 pf15-16 GP/sds del 14.9.2016). (33) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: IGOR CAMPEDELLI (all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Cesena Spa), LUCA MANCINI (all'epoca dei fatti vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale della Società AC Cesena Spa), Società AC CESENA Spa - (nota n. 969/642 pf15-16 SP/gb del 20.7.2016). I deferimenti Con provvedimento del 14.9.2016 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: - Sottovia Gianluca, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Calcio Padova Spa: violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8 commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver sottoscritto e depositato presso la competente Lega le variazioni di tesseramento dei calciatori Niccolò Galli e Jonas Lennart Portin, in data 22 giugno 2012 indicando in tutte un corrispettivo abnorme e strumentale allo scopo di occultare le reali perdite dell’esercizio 2012 e dell’esercizio 2013 della Società Calcio Padova Spa; - Cestaro Marcello, all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Calcio Padova Spa: violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del vigente Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel Bilancio al 31 dicembre 2012 della Società Padova Calcio Spa una plusvalenza fittizia di € 3.400.000 in relazione alla cessione alla Società Parma FC Spa del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Jonas Lennart Portin, condotta finalizzata a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti e ad ottenere l’iscrizione al campionato di competenza della stagione 2013/2014 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale; - Penocchio Diego, all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Calcio Padova Spa: violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8 commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel Bilancio al 31 dicembre 2013 il diritto alle prestazioni del calciatore Niccolò Galli ad un valore abnorme che andava svalutato di € 2.700.000 secondo i principi che regolano la formazione dei Bilanci delle Società di capitali, condotta finalizzata a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti e a rinviare gli interventi di ricapitalizzazione da parte dei soci; - Campedelli Igor, all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Cesena Spa: violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2011 della Società AC Cesena Spa una plusvalenza fittizia di € 1.900.000 in relazione alla cessione alla Società Parma FC Spa del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Thomas Fabbri nonché per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2012 il diritto alle prestazioni del calciatore Luigi Palumbo ad un valore abnorme che andava svalutato di € 1.591.666,67 secondo i principi che regolano la formazione dei Bilanci delle Società di capitali, condotte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti, a rinviare gli interventi di ricapitalizzazione dei soci e ad ottenere l’iscrizione al campionato di competenza della stagione 2012/2013 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale; - Benigni Silvia, all’epoca dei fatti consulente amministrativo della Società Ascoli Calcio 1898 Spa: violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8 commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver sottoscritto le variazioni di tesseramento dei calciatori Zsolt Tamàsi e Matteo Di Gennaro, in data 29 giugno 2011 indicando in tutte un corrispettivo abnorme e strumentale allo scopo di occultare le reali perdite dell’esercizio 2010/2011 e 2011/2012 della Società Ascoli Calcio 1898 Spa; violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8 commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver sottoscritto le variazioni di tesseramento dei calciatori Emiliano Storani e Daniele Gragnoli, in data 26 giugno 2013 indicando in tutte un corrispettivo abnorme e strumentale allo scopo di occultare le reali perdite dell’esercizio 2012/2013 della Società Ascoli Calcio 1898 Spa, poi fallita; - Benigni Roberto, all’epoca dei fatti Amministratore Unico della Società Ascoli Calcio 1898 Spa: violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2011 della Società Ascoli Calcio 1898 Spa una plusvalenza fittizia di € 3.300.000 in relazione alla cessione alla Società Parma FC Spa del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Matteo Di Gennaro nonché per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2012 il diritto alle prestazioni del calciatore Zsolt Tamàsi ad un valore abnorme che andava svalutato di € 3.300.000 secondo i principi che regolano la formazione dei Bilanci delle Società di capitali, condotte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti, a rinviare gli interventi di ricapitalizzazione dei soci e ad ottenere l’iscrizione al campionato di competenza della stagione 2012/2013 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale; - Mezzaroma Massimo, all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Siena Spa: violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2012 della Società AC Siena Spa una plusvalenza fittizia di € 3.100.000 in relazione alla cessione alla Società Parma FC Spa del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Andrea Rossi nonché per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2013 il diritto alle prestazioni del calciatore Alberto Galuppo ad un valore abnorme che andava svalutato di € 2.793.592 secondo i principi che regolano la formazione dei Bilanci delle Società di capitali, condotte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti, a rinviare gli interventi di ricapitalizzazione dei soci e ad ottenere l’iscrizione al campionato di competenza della stagione 2013/2014 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale; violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8 commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver sottoscritto e depositato presso la competente Lega le variazioni di tesseramento dei calciatori Andrea Rossi e Alberto Galuppo, in data 22 e 20 giugno 2012 indicando in tutte un corrispettivo abnorme e strumentale allo scopo di occultare le reali perdite degli esercizi 2011/2012 e 2012/2013 della Società AC Siena Spa; - Cassingena Dario, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Vicenza Calcio Spa: violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8 commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver sottoscritto e depositato presso la competente Lega le variazioni di tesseramento dei calciatori Milos Malivojevic e Mattia Sandrini, in data 28 giugno 2013 indicando in tutte un corrispettivo abnorme e strumentale allo scopo di occultare le reali perdite degli esercizi 2012/2013 e 2013/2014 della Società Vicenza Calcio Spa; - Cunico Tiziano, all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Vicenza Calcio Spa: violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8 commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2013 della Società Vicenza Calcio Spa una plusvalenza fittizia di € 1.150.000 in relazione alla cessione alla Società Parma FC Spa del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Mattia Sandrini nonché per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2014 della Società Vicenza Calcio Spa il diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Milos Malivojevic ad un valore abnorme che andava svalutato di € 920.000 secondo i principi che regolano la formazione dei Bilanci delle Società di capitali, condotte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti degli esercizi 2012/2013 e 2013/2014 ed a rinviare gli interventi di ricapitalizzazione dei soci; - Faccioli Luca, all’epoca dei fatti Direttore Generale della Società Novara Calcio Spa: violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8 commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver sottoscritto e depositato presso la competente Lega le variazioni di tesseramento dei calciatori Federico Davighi e Andrea Casarini, in data 30 agosto 2013 indicando in tutte un corrispettivo abnorme e strumentale allo scopo di occultare le reali perdite dell’esercizio 2013 della Società Novara Calcio Spa; - De Salvo Massimo, all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Novara Calcio Spa: violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8 commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel Bilancio al 31 dicembre 2013 della Società Novara Calcio Spa una plusvalenza fittizia di € 1.150.000 in relazione alla cessione alla Società Parma FC Spa del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Andrea Casarini nonché per avere contabilizzato il diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Federico Davighi ad un valore abnorme che andava svalutato di € 1.013.832 secondo i principi che regolano la formazione dei Bilanci delle Società di capitali, condotte finalizzate ad occultare le reali perdite dell’esercizio 2013 e a rinviare gli interventi di ricapitalizzazione dei soci; - Leonardi Pietro, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e Direttore Sportivo della Società Parma FC Spa: violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8 commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver sottoscritto e depositato presso la competente Lega le seguenti variazioni di tesseramento indicando in tutte un corrispettivo abnorme e strumentale allo scopo di occultare le reali perdite della Società FC Parma Spa al 30 giugno 2011, 30 giugno 2012, 30 giugno 2013 e 30 giugno 2014 e rinviare gli interventi di ricapitalizzazione dei soci: in data 22 giugno 2012 calciatori Niccolò Galli e Jonas Lennart Portin; in data 24 giugno 2011 calciatori Matteo Mandorlini e Cristian Pedrinelli; in data 30 giugno 2011 calciatori Luigi Palumbo e Thomas Fabbri; in data 29 giugno 2011 calciatori Zsolt Tamàsi e Matteo Di Gennaro; in data 26 giugno 2013 calciatori Emilio Storani e Daniele Gragnoli; in data 20/22 giugno 2012 calciatori Alberto Galuppo e Andrea Rossi; in data 23 gennaio 2012 calciatori Joel Obi, Eloge Koffi Yao Guy, Lorenzo Crisetig, Diego Mella e Jacopo Galimberti; in data 19 giugno 2014 calciatori Lorenzo Crisetig e Eloge Koffi Yao Guy; in data 28 giugno 2013 calciatori Milos Malivojevic e Mattia Sandrini; in data 30 agosto 2013 calciatori Federico Davighi e Andrea Casarini. violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8 commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2011 della Società Parma F.C. Spa plusvalenze fittizie di complessivi € 8.636.100 in relazione alla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori Matteo Mandorlini (plusvalenza di € 2.994.500), Luigi Palumbo (plusvalenza di € 1.998.600) e Zsolt Tamàsi (plusvalenza di € 3.370.000) occultando le reali perdite dell’esercizio 2010/2011 e rinviando nel tempo l’obbligo di intervento di ricapitalizzazione dei soci; violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2012 della Società Parma FC Spa plusvalenze fittizie di € 11.674.517 in relazione alla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori Niccolò Galli (plusvalenza di € 3.875.000), Alberto Galuppo (plusvalenza di € 2.400.000), Joel Obi (plusvalenza di € 3.400.000 e Eloge Koffi Yao Guy (plusvalenza di € 1.999.517) nonché per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2012 i diritti alle prestazioni dei calciatori Cristian Pedrinelli, Thomas Fabbri e Matteo Di Gennaro ad un valore abnorme, diritti che andavano svalutati rispettivamente per € 2.320.000, € 1.520.000 e € 2.640.000 secondo i principi che regolano la formazione dei Bilanci delle Società di capitali, condotte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti, a rinviare l’intervento di ricapitalizzazione dei soci e ad ottenere l’iscrizione al campionato di competenza della stagione 2013/2014 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale; violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2013 della Società Parma FC Spa plusvalenze fittizie di € 6.832.489 in relazione alla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori Emilio Storani (plusvalenza di € 3.197.100), Milos Malivojevic (plusvalenza di € 1.200.000), Diego Mella (plusvalenza di € 1.414.634) e Jacopo Galimberti (plusvalenza di € 1.020.755) nonché per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2013 il diritto alle prestazioni del calciatore Andrea Rossi ad un valore abnorme che andava svalutato di € 2.480.000 secondo i principi che regolano la formazione dei Bilanci delle Società di capitali, condotte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti, a rinviare l’intervento di ricapitalizzazione dei soci e ad ottenere l’iscrizione al campionato di competenza della stagione 2014/2015 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale; - Società AC Cesena Spa a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al Sig. Igor Campedelli e al Sig. Marco Semprini nella Comunicazione di chiusura delle indagini ed oggetto di accordo ex art. 32 sexies CGS- Società Vicenza Calcio Spa a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al Sig. Tiziano Cunico e per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, in ordine all’addebito contestato al Sig. Dario Cassingena; - Società Novara Calcio Spa a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al Sig. Massimo De Salvo e per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, in ordine all’addebito contestato al Sig. Luca Faccioli; - Società Brescia Calcio Spa in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine alle seguenti condotte ascrivibili al deceduto Sig. Luigi Corioni, Legale Rappresentante all’epoca dei fatti: violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8 commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2011 della Società Brescia Calcio Spa una plusvalenza fittizia di € 2.900.000 in relazione alla cessione alla Società Parma FC Spa del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Cristian Pedrinelli nonché per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2012 il diritto alle prestazioni del calciatore Matteo Mandorlini ad un valore abnorme che andava svalutato di € 1.866.667 secondo i principi che regolano la formazione dei Bilanci delle Società di capitali, condotte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti; violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8 commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver sottoscritto e depositato presso la competente Lega le variazioni di tesseramento dei calciatori Cristian Pedrinelli e Matteo Mandorlini, in data 24 giugno 2011 indicando in tutte un corrispettivo abnorme e strumentale allo scopo di occultare le reali perdite degli esercizi 2010/2011 e 2011/2012 della Società Brescia Calcio Spa. Con ulteriore provvedimento del 20.7.2016 la Procura Federale ha deferito dianzi questo Tribunale: - Campedelli Igor, all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Cesena Spa: violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell’art. 8 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale per aver contabilizzato e pagato ovvero consentito di pagare fatture per operazioni inesistenti emesse da Sinergie D’imprese Srl, E.T.O. Sas, Studio Luca Mancini per complessivi € 4.123.690,37 in danno della Società AC Cesena Spa; violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2011 della Società AC Cesena Spa una plusvalenza fittizia di € 3.200.000 in relazione alla cessione alla Società FC Internazionale Spa del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Nagatomo, condotta finalizzata a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti e ad ottenere l’iscrizione al campionato di competenza della stagione 2012/2013 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale; violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver fornito istruzioni al Segretario della Società AC Cesena Spa, Sig. Semprini, affinché indicasse nelle variazioni di tesseramento dei calciatori Yuto Nagatomo e Luca Garritano, in data 30 giugno 2011 e Luca Caldirola in data 6 luglio 2011, dal medesimo sottoscritte per conto della Società, un corrispettivo superiore a quello realmente pattuito con la Società FC Internazionale Spa e indicato nella scrittura privata del 31 gennaio 2011 non depositata presso la Lega di competenza, allo scopo di commettere la condotta illecita di cui al punto 1.b che precede; violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione all’applicazione dell’art. 105 delle NOIF per aver stipulato in data 31 gennaio 2011 un accordo preliminare per il trasferimento del diritto alle prestazioni del calciatore Yuto Nagatomo alla Società FC Internazionale Spa con modalità non conformi e senza provvedere al deposito entro il termine stabilito dalla citata norma; - Mancini Luca, all'epoca dei fatti Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Direttore generale della Società AC Cesena Spa: violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell’art. 8 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale per aver emesso nei confronti della Società AC Cesena Spa ed aver contabilizzato nei registri contabili di quest’ultima fatture per operazioni inesistenti per € 1.130.056,51 e segnatamente le fatture nn. 3, 6, 7, 80, 82, 154, 155 156 del 2009 - n. 3 e 65 del 2010 - n. 64 del 2011 – n. 2, 71, 139, 142 e 204 del 2012 nonché per aver effettuato il pagamento di tale importo a proprio favore, sottraendo indebitamente le relative somme dalle casse della Società; violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nel Bilancio al 30 giugno 2011 della Società AC Cesena Spa una plusvalenza fittizia di € 3.200.000 in relazione alla cessione alla Società FC Internazionale Spa del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore Nagatomo, condotta finalizzata a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti e ad ottenere l’iscrizione al campionato di competenza della stagione 2012/2013 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale; - Società AC Cesena Spa per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per le condotte poste in essere dal Sig. Igor Campedelli, all’epoca dei fatti legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cesena Spa, come sopra descritte nonché dal Sig. Luca Mancini, all’epoca dei fatti Legale Rappresentante della Società AC Cesena Spa, come sopra descritte. La riunione dei procedimenti Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, preliminarmente, viste le istanze di riunione dei procedimenti nn. 2587/638 pf15-16 GP/sds del 14.9.2016 (59/TFN) e 969/642 pf15-16 SP/gb del 20.7.2016 (33/TFN) formulate dalle difese dei deferiti Campedelli e AC Cesena Spa; vista la non opposizione della Procura Federale; dispone la riunione dei deferimenti nn. 2587/638 pf15-16 GP/sds del 14.9.2016 (59/TFN) e 969/642 pf15-16 SP/gb del 20.7.2016 (33/TFN). I patteggiamenti In data odierna, prima dello svolgimento dell’udienza, sono state presentate le istanze di applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, concordate con la Procura Federale, per i seguenti deferiti: Faccioli Luca, De Salvo Massimo e le Società AC Cesena Spa e Novara Calcio Spa. Per la posizione della Società AC Cesena Spa, la Procura Federale ha allegato alla ipotesi di accordo, una dichiarazione del Procuratore Federale del 3.11.2016, che si riporta integralmente: “Il Procuratore Federale, considerata: - l'eccezionalità della situazione creatasi in capo alla Società AC Cesena Spa che risulta essere parte lesa dai comportamenti illeciti ascritti ai suoi legali rappresentanti protempore Igor Campedelli e Luca Mancini, con particolare riferimento alle condotte oggetto dei procedimenti disciplinari 638pf15-16 e 642pf 15-16, nonché dei procedimenti penali R.G.N.R. n. 1095/2014 e n. 1434/2014 Procura della Repubblica di Forlì; - la natura delle condotte ascritte ai Sig.ri Igor Campedelli e Luca Mancini, i quali hanno sottratto ingenti somme dalle casse della Società amministrata; - la notevole entità delle somme di denaro erogate dalla nuova compagine societaria, e segnatamente dal Sig. Lugaresi, a favore della AC Cesena Spa al fine di evitarne la decozione e consentirne la prosecuzione dell'attività sportiva; - l’impatto sulle casse sociali della AC Cesena Spa delle sanzioni già in precedenza irrogate dal TFN sempre a fronte di condotte illecite ascritte alla gestione attuata dal Sig. Igor Campedelli; Tutto ciò premesso e considerato, il Procuratore Federale ritiene, in deroga irripetibile e con espressa dichiarazione che i procedimenti nn. 638pf15- 16 e 642pf15-16 in discussione dinanzi al Tribunale Federale Nazionale in data 4 novembre 2016 in nessun caso potranno essere considerati un precedente applicabile ad altre fattispecie, di poter accedere alla richiesta di accordo ex art. 23 CGS avanzata dalla Società AC Cesena Spa e di proporre l'irrogazione della sanzione base complessiva dell'ammenda di € 120.000, ridotta di un terzo pari a € 40.000 con sanzione finale di € 80.000, come da modulo allegato.” Sulle suddette richieste di applicazione della sanzione, Il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Sig.ri Faccioli Luca, De Salvo Massimo e le Società AC Cesena Spa e Novara Calcio Spa hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Faccioli Luca, sanzione della ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 10.000,00 (Euro diecimila/00); pena base per il Sig. De Salvo Massimo, sanzione della ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 10.000,00 (Euro diecimila/00); pena base per la Società AC Cesena Spa, sanzione della ammenda di € 120.000,00 (Euro centoventimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 80.000,00 (Euro ottantamila/00); pena base per la Società Novara Calcio Spa, sanzione della ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 20.000,00 (Euro ventimila/00);]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione; rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle sanzioni di cui in dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento prosegue nei confronti degli altri deferiti. Il dibattimento Alla odierna riunione sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale, i quali hanno concluso per la conferma del deferimento e per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: Gianluca Sottovia (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Calcio Padova Spa): inibizione di giorni 105 (centocinque) e ammenda di € 1.875,00 (Euro milleottocentosettantacinque/00); Marcello Cestaro (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Calcio Padova Spa): ammenda di € 22.500,00 (Euro ventiduemilacinquecento/00); Diego Penocchio (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Calcio Padova Spa): ammenda di € 22.500,00 (Euro ventiduemilacinquecento/00); Igor Campedelli (all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Cesena Spa): inibizione di mesi 30 (trenta) e ammenda di € 300.000,00 (Euro trecentomila/00); Benigni Silvia (all’epoca dei fatti consulente amministrativo della Società Ascoli Calcio 1898 Spa): ammenda di € 17.000,00 (Euro diciassettemila/00); Benigni Roberto (all’epoca dei fatti Amministratore Unico della Società Ascoli Calcio 1898 Spa): ammenda di € 22.500,00 (Euro ventiduemilacinquecento/00); Mezzaroma Massimo (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Siena Spa): ammenda di € 37.500,00 (Euro trentasettemilacinquecento/00); Cassingena Dario (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Vicenza Calcio Spa): ammenda € 15.000,00 (Euro quindicimila/00);Cunico Tiziano (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Vicenza Calcio Spa): ammenda di € 22.500,00 (Euro ventiduemilacinquecento/00); Leonardi Pietro (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e Direttore Sportivo della Società Parma FC Spa): inibizione di anni 1 (uno) e ammenda di € 35.000,00 (Euro trentacinquemila/00); Vicenza Calcio Spa: ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00); Brescia Calcio Spa: ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00); Mancini Luca (all'epoca dei fatti Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Direttore generale della Società AC Cesena Spa): inibizione di mesi 12 (dodici) e ammenda di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00). Sono comparsi i difensori di Marcello Cestaro, Diego Penocchio, Igor Campedelli, Mezzaroma Massimo, Cassingena Dario, Cunico Tiziano, Leonardi Pietro, Vicenza Calcio, Brescia Calcio Spa per quest’ultima presente anche l’Amministratore Unico Dott. Sagramola, e Mancini Luca, quest’ultimo presente personalmente. Tutti hanno esposto le difese dei loro assistiti, riportandosi integralmente alle memorie difensive ritualmente depositate e alle eccezioni e conclusioni in esse contenute. I motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, ritenuto che ai fini del decidere si rende necessario acquisire l’atto di conclusione delle indagini, che non può essere identificato con l’avviso ai deferiti di conclusione delle indagini, né con la relazione finale di conclusione delle indagini indicata dalla Procura Federale; alla luce del disposto del art. 32 ter, 4 comma del CGS, che esplicitamente dispone termini perentori affinché l’interessato venga avvisato entro 20 giorni dalla conclusione delle indagini e di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria per l’esercizio dell’azione disciplinare, formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento; ritenuto che tale termine non può essere computato né dalla comunicazione dell’avviso ai deferiti né dalla data di deposito della relazione finale di conclusione di indagini della Procura Federale. P.Q.M. Visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Faccioli Luca, sanzione della ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); - per il Sig. De Salvo Massimo, sanzione della ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); - per la Società AC Cesena Spa, sanzione della ammenda di € € 80.000,00 (Euro ottantamila/00); - per la Società Novara Calcio Spa, sanzione della ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00). Per le restanti posizioni ordina alla Procura Federale di depositare o indicare entro 10 (dieci) giorni dalla data odierna, l’ultimo atto di indagine relativo al procedimento in questione. Fissa la data di nuova comparizione delle parti per il 2 dicembre 2016, ore 10.30, con sospensione dei termini ex art. 34 bis comma 1 del CGS.
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