F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032/TFN del 11 Novembre 2016 (114) – IMPUGNAZIONE EX ART. 43BIS CGS DEL DOTT. PAOLO FRANCIA E DEL DOTT. DOMENICO SCORSETTI DELLA DELIBERA DEL 24.10.2016 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI LEGA PRO, CON CUI È STATA FISSATA L’ASSEMBLEA ELETTIVA DI LEGA PRO AL 15 NOVEMBRE 2016.
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032/TFN del 11 Novembre 2016
(114) – IMPUGNAZIONE EX ART. 43BIS CGS DEL DOTT. PAOLO FRANCIA E DEL DOTT. DOMENICO SCORSETTI DELLA DELIBERA DEL 24.10.2016 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI LEGA PRO, CON CUI È STATA FISSATA L’ASSEMBLEA ELETTIVA DI LEGA PRO AL 15 NOVEMBRE 2016.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, VISTO il ricorso ex art. 43 bis del Codice di Giustizia Sportiva dei Sig.ri Francia Paolo e Scorsetti Domenico con il patrocinio dell’Avv. Cesare Di Cintio, avverso la delibera della Lega Pro del 24 Ottobre 2016 e previa sospensione della stessa, con la quale sono state indette, fra l’altro, le elezioni per la nomina del Presidente di Lega, dei due Vice Presidenti della Lega, di otto consiglieri di Lega e di due consiglieri federali di spettanza della Lega; VISTO l’atto di costituzione pervenuto in data odierna della Lega Italiana Calcio Professionistico (d’ora in poi Lega Pro) per il tramite dell’Avv. Chiara Faggi e del Prof. Avv. Guido Valori con la quale si eccepisce l’insindacabilità delle scelte effettuate dalla Lega Pro sulla scorta del vigente Statuto approvato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, nonché l’inammissibilità e l’infondatezza dell’istanza cautelare sia avuto riguardo al rispetto dei termini previsti per la convocazione dell’assemblea elettiva, sia avuto riguardo al legittimo e corretto funzionamento del Consiglio Direttivo; TENUTO CONTO che all’udienza svoltasi in data odierna, l’Avv. Di Cintio ha controreplicato con specifiche deduzioni a verbale in ordine alle eccezioni formulate dalla Lega Pro, specificando, in particolare, che alla luce delle precedenti decisioni adottate dal Tribunale Federale, la Lega avrebbe potuto procedere in parte qua alle elezioni dei consiglieri cooptati nonchè avrebbe dovuto indire due distinte Assemblee, una per la nomina in sostituzione dei consiglieri cooptati ed una per la nomina dei nuovi consiglieri, avendo, al contrario, optato di non procedere alla sostituzione dei cooptati; tale circostanza supporterebbe i lamentati vizi relativi alla regolare costituzione e al funzionamento del Consiglio Direttivo; TENUTO CONTO che l’Avv. Valori, nel replicare all’Avv. Di Cintio ha precisato che il punto 5) dell’ordine del giorno di convocazione dell’assemblea elettiva, nella parte in cui prevede l’elezione di otto consiglieri di Lega fa riferimento anche ai consiglieri cooptati, vale a dire i quattro soggetti che sono stati cooptati il 1 Luglio 2016 in sostituzione di altri consiglieri che non avevano più diritto di farne parte, evidenziando, inoltre, che l’impossibilità di tenere le precedenti assemblee elettive già indette è dovuta ai provvedimenti di sospensione adottati dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare; RITENUTO che, riguardo al fumus e a una sommaria delibazione della vicenda, non sussistano i requisiti per la concessione del provvedimento cautelare sia alla luce del fatto che, come precisato dalla difesa della Lega Pro, le elezioni si svolgeranno anche per la sostituzione dei consiglieri cooptati, sia considerato che, prima facie, e ferma restando la piena delibazione in sede di discussione nel merito, la deliberazione del Consiglio Direttivo impugnata, anche alla luce delle suindicate precisazioni fornite dalla difesa della Lega Pro, sembrerebbe approvata conformemente alle previsioni statutarie; CONSIDERATO che, riguardo al periculum ed avuto riguardo ai contrapposti interessi, non sussistano danni gravi ed irreparabili per i ricorrenti, sia in relazione all’avvenuto decorso di ulteriore tempo utile per lo svolgimento della campagna elettorale sia perché l’eventuale accoglimento del merito del ricorso, per la discussione del quale sin d’ora si fissa la data del 2 dicembre p.v., non escluderebbe la possibilità di indire nuove elezioni a decorrere dalla scadenza del quadriennio olimpico entro i termini sostenuti da parte ricorrente. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare rigetta la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato e fissa per la discussione del merito la riunione del 2 dicembre 2016, ore 15.00.
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