F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035/CSA del 27 Ottobre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 040/CSA del 16 Novembre 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’A.S. GUBBIO 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. RINALDI MICHELE SEGUITO 2 GARA GUBBIO/MACERATESE DEL 15.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 56/DIV del 18.10.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035/CSA del 27 Ottobre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 040/CSA del 16 Novembre 2016 e su www.figc.it
2. RICORSO DELL’A.S. GUBBIO 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. RINALDI MICHELE SEGUITO 2 GARA GUBBIO/MACERATESE DEL 15.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 56/DIV del 18.10.2016)
La società A.S. Gubbio 1910 S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Lega Pro, al proprio calciatore, Sig. Michele Rinaldi, (cfr. Com. Uff. n. 56/DIV del 18.10.2016), in relazione alla gara A.S. Gubbio/Maceratese del 15.10.2016. Con l’impugnata decisione il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore della società reclamante per 4 gare effettive, “perché al termine della gara rivolgeva all’arbitro una frase gravemente offensiva e minacciosa e tentava di venire a contatto con il direttore di gara.”. La A.S. Gubbio 1910 S.r.l., con il ricorso introduttivo ha chiesto: “In via istruttoria: a) disporre l’audizione dei testi Croce Marco e Romano Alfredo, entrambi tesserati per la A.S. Gubbio 1910 S.r.l. presenti ai fatti nelle immediatezze dell’arbitro e del calciatore Rinaldi Michele (come si evince chiaramente dalla documentazione fotografica allegata), affinché possano riferire sull’effettivo comportamento tenuto nell’occasione dallo stesso Rinaldi; Nel merito in via principale: b) revocare e/o annullare la sanzione della squalifica per 4 gare effettive irrogate al calciatore Rinaldi Michele con provvedimento del Giudice Sportivo sul Com. Uff. n. 56/Div del 18.10.2016; Nel merito in via subordinata: c) tenuto conto del reale andamento dei fatti e dell’effettivo comportamento tenuto dal Rinaldi Michele, procedere ad una congrua riduzione della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 56/Div del 18.10.2016, nella misura diversa e inferiore che sarà ritenuta di giustizia.” La società reclamante sostiene l’insussistenza della violazione contestata per assoluta mancanza di ogni atteggiamento minaccioso rivolto nei confronti del direttore di gara. Infatti, sempre a detta della ricorrente, il calciatore al termine della gara ha raggiunto l’arbitro, insieme ai suoi compagni di squadra, per protestare e manifestare il loro dissenso sulla condotta di gara decisamente non all’altezza da parte del direttore di gara. In tale contesto il calciatore non avrebbe minimamente assunto atteggiamenti minacciosi e/o violenti contro la persona dell’arbitro, né avrebbe rivolto allo stesso la frase riportata nel referto arbitrale. Il Rinaldi avrebbe addirittura teso la mano all’arbitro in segno di saluto, al termine della gara. Sempre secondo la tesi difensiva, lo sbracciarsi per farsi largo tra i dirigenti della Gubbio Calcio, al fine di venire a contatto con l’arbitro, sarebbe frutto di pura fantasia del direttore di gara. Quest’ultima circostanza sarebbe confermata dalla documentazione fotografica versata in atti e dagli stessi compagni di squadra, Sigg.ri Marco Croce e Romano Alfredo, dei quali la reclamante chiede l’audizione, che sarebbero in grado di confermare l’esatto svolgimento dei fatti, così come descritti nel ricorso introduttivo. Alla seduta del 27.10.2016 è comparso un rappresentante della società reclamante, munito di regolare delega scritta e quindi il ricorso è stato ritenuto in decisione. Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta. Parte ricorrente contesta la decisione adottata nei confronti del proprio calciatore, Sig. Michele Rinaldi, dal Giudice Sportivo perché questa si sarebbe basata su di un’erronea esposizione dei fatti stilata nel Referto Arbitrale in merito al comportamento tenuto dal calciatore in occasione della gara, laddove invece, ad avviso della reclamante, una corretta ricostruzione dei fatti avrebbe escluso ogni provvedimento sanzionatorio. Allo scopo di fondare siffatta prospettazione e di chiarire quanto avvenuto in occasione della gara per cui è causa, parte ricorrente ha dedotto alcune istanze istruttorie e prodotto alcune foto dell’evento. In particolare, la difesa della A.S. Gubbio 1919 S.r.l. ha richiesto a questa Corte l’ammissione di una prova per testi sui fatti oggetto di causa, indicando a testi due compagni di squadra del calciatore sanzionato. Questa Corte, sul punto, rileva che le domande istruttorie – ed in particolare le istanze volte ad accertare mediante deposizioni testimoniali i fatti occorsi in occasione della gara – non possono 3 essere accolte, in quanto inammissibili alla luce delle norme attualmente vigenti nel sistema della F.I.G.C.. Se è vero, infatti, che l’art. 34 C.G.S. prevede che gli organi della giustizia sportiva godano dei più ampi poteri di indagine e di accertamento, potendo “incaricare la Procura Federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi d’indagine” (comma 4) e “richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione” (comma 5), deve comunque notarsi che l’art. 34, comma 5, C.G.S. esclude il contraddittorio tra le parti interessate e gli ufficiali di gara e che l’art. 35 comma 1.1. C.G.S. attribuisce ai rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed ai relativi eventuali supplementi l’efficacia di “piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, superabile solo – a limitati fini – con riprese filmate ed altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale. Pertanto ciò premesso, non è possibile a questa Corte ammettere una prova testimoniale o documentale che il C.G.S. non consente. Preme peraltro a questo organo giudicante evidenziare come la regola posta dal C.G.S. sia ben giustificata in quanto volta ad assicurare che la competizione sportiva, le cui relative valutazioni competono strutturalmente e funzionalmente al direttore di gara, si esaurisca al suo termine e che dunque le rilevazioni dell’arbitro non possano essere riviste se non nei particolari casi che l’ordinamento sportivo prevede. Tali esigenze appaiono prevalenti, se viste dal punto di osservazione dell’ordinamento sportivo, sulle esigenze individuali del singolo atleta; diversamente le rilevazioni arbitrali finirebbero sempre per avere carattere provvisorio, superabile dalla prova contraria che l’atleta può offrire, con la diretta conseguenza di inficiare lo svolgimento delle attività sportive agonistiche e la certezza dei loro risultati. Questo, senza dimenticare che alla classe arbitrale sono attribuite, dal sistema federale, funzioni di garanzia che se potessero essere messe in discussione dalle parti in causa, tali non sarebbero, in modo pieno, efficace ed affidabile. Queste sono le regole che l’ordinamento sportivo si è dato con metodo democratico; quindi ogni soggettiva considerazione, valutazione/rivendicazione in senso contrario, o di diversa interpretazione dei fatti, risulta del tutto ininfluente ai fini dell’applicazione delle regole. Inoltre, secondo la costantemente giurisprudenza del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS), già Supremo Organo di Giustizia del CONI, il referto arbitrale gode di efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell’art. 35, comma 1.1., C.G.S., circa il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, in particolare, tale disposizione attribuisce ai referti arbitrali un valore probatorio simile ed equiparabile a quello riservato dall’art. 2700 c.c. agli atti pubblici (cfr. lodo TNAS Maggioni + 4/FIGC del 15.01.13; lodo TNAS ASD Palleronese/FIGC dell’11.11.2009). La valutazione riguardo alla natura ed alla gravità dei fatti addebitati al calciatore Michele Rinaldi deve pertanto essere condotta e considerata sulla base di quanto esposto dall’arbitro nel referto in atti. Invero, i comportamenti del calciatore in questione, quali esposti dall’arbitro e ripresi dal Giudice Sportivo a sostegno della sua decisione, sono connotati da particolare gravità, e come tali vanno sanzionati. La condotta tenuta nella circostanza dal calciatore dell’A.S. Gubbio 1919 s.r.l. deve essere stigmatizzata con fermezza in quanto, l’espressione dal lui proferita non può che essere qualificata come offensiva, ingiuriosa e minacciosa, così come l’atteggiamento del calciatore che a seguito dell’esibizione del cartellino rosso, ha tentato di venire a contatto con il direttore di gara non può che qualificarsi come violento e minaccioso. Alla luce di quanto sopra evidenziato questa Corte ritiene di non poter accogliere le domande di parte reclamante avendo il Giudice Sportivo correttamente determinato la sanzione rispetto alla portata complessiva della condotta tenuta dal calciatore nel caso di specie. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società A.S. Gubbio di Gubbio (Perugia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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