F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035/CSA del 27 Ottobre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 040/CSA del 16 Novembre 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO DELL’A.S. GIANA ERMINIO AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE FINO AL 31.12.2016 E AMMENDA € 1.000,00 INFLITTA AL SIG. COLOMBO ANGELO; – SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VIOTTI SERGIO, SEGUITO GARA GIANA ERMINIO/VITERBESE CASTRENSE DEL 16.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 56/DIV del 18.10.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035/CSA del 27 Ottobre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 040/CSA del 16 Novembre 2016 e su www.figc.it
3. RICORSO DELL’A.S. GIANA ERMINIO AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE FINO AL 31.12.2016 E AMMENDA € 1.000,00 INFLITTA AL SIG. COLOMBO ANGELO; - SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VIOTTI SERGIO, SEGUITO GARA GIANA ERMINIO/VITERBESE CASTRENSE DEL 16.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 56/DIV del 18.10.2016)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Lega Pro, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 56/DIV del 18.10.2016, in seguito alla gara A.S. Giana Erminio S.r.l. vs. Viterbese Castrenze del 16.10.2016, ha inflitto al dirigente della A.S. Giana Erminio S.r.l., Sig. Angelo Colombo, le seguenti sanzioni: l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentate la società nell’ambito federale a tutto il 31.12.2016, con ammenda di € 1.000,00, il tutto per comportamento reiteratamente offensivo verso la terna arbitrale al termine della gara. Inoltre, al calciatore della medesima società, Sergio Viotti, lo stesso Giudice Sportivo, ha inflitto la squalifica per 2 giornate effettive di gara, per comportamento offensivo verso l’arbitro al termine della gara. Avverso tali provvedimenti la Società A.S. Giana Erminio S.r.l., ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale formulando richiesta degli atti ufficiali. I motivi posti a sostegno del reclamo inoltrato dalla A.S. Giana Erminio S.r.l., hanno riguardato esclusivamente la sanzione inflitta al Sig. Angelo Colombo mentre, per quanto riguarda la posizione del calciatore Sergio Viotti, la società reclamante ha dato atto di non voler darvi seguito. La società A.S. Giana Erminio S.r.l. ha contestato il fatto che il proprio dirigente abbia posto in essere un comportamento reiteratamente offensivo verso la terna arbitrale, poiché il Sig. Colombo avrebbe incontrato l’arbitro ed i suoi collaboratori solo nei pressi degli spogliatoi al termine della gara. Il Sig. Colombo, nella circostanza, avrebbe vivacemente dialogato con gli ufficiali di gara utilizzando sì la parola riportata nei rapporti del commissario di campo e del collaboratore della Procura Federale, ma solo per dire che per arbitrare in siffatta maniera non solo a Gorgonzola, ma anche in quegli stadi notoriamente conosciuti per il “calore” con la partecipazione di un gran numero di tifosi bisogna avere gli “attributi”. Sempre a detta della società ricorrente, lo sfogo del Sig. Colombo sarebbe stato determinato dai “presunti” torti arbitrali subiti dalla A.S. Giana Erminio s.r.l. nelle giornate precedenti. Alla luce di quanto esposto la società reclamante ha chiesto: “In via principale e nel merito nonché in via subordinata di azzerare, o quanto meno di ridurre, la sanzione irrogata sia per quanto concerne la durata sia per l’importo dell’ammenda.”. Alla riunione del 27.10.2016 nessuno è comparso per la società reclamante. Questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso vada parzialmente accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta. La sanzione comminata dal Giudice Sportivo al Sig. Angelo Colombo, dirigente della A.S. Giana Erminio S.r.l., trae origine da quanto rilevato dal Commissario di campo e dal collaboratore della procura Federale i quali, all’unisono, hanno refertato che il Sig. Colombo, prima sul terreno di giuoco, all’imbocco degli spogliatoi e poi nell’area spogliatoi, nei pressi dello spogliatoio riservato alla terna arbitrale, ha proferito, con tono irriguardoso nei confronti del Direttore di gara e degli assistenti, frasi offensive. Venendo al merito del reclamo, deve dirsi che non appare esservi dubbio alcuno sul fatto che le ingiurie rivolte dal Sig. Colombo alla terna arbitrale siano espressioni che ledono l’onore, la dignità ed il decoro dei componenti la terna arbitrale e debbano quindi ritenersi, agli specifici effetti di questo giudizio, come espressioni gravemente offensive e come tali punibili, ai sensi dell’art. 19 C.G.S.. 5 Tuttavia l’evento per cui è causa non è stato percepito dalla terna arbitrale, tanto è vero che non ve ne è traccia nel referto della gara, e questo costituisce circostanza effettivamente apprezzabile quale attenuante della gravità dei fatti contestati. Pertanto, in ragione di quanto sopra, questa Corte ritiene di poter rideterminare la punizione inflitta al Sig. Angelo Colombo nella sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 30.11.2016, fermo il resto. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società A.S. Giana Erminio di Gorgonzola (Milano) riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al Sig. Colombo Angelo fino al 30.11.2016. Conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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