F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 036/CSA del 04 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 041/CSA del 16 Novembre 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA APD AVVERSO DECISIONE MERITO GARA COPPA ITALIA SERIE D 2016/2017 NARDÒ/BISCEGLIE DEL 28.09.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 17 del 13.10.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 036/CSA del 04 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 041/CSA del 16 Novembre 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA APD AVVERSO DECISIONE MERITO GARA COPPA ITALIA SERIE D 2016/2017 NARDÒ/BISCEGLIE DEL 28.09.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 17 del 13.10.2016)
Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 17 del 13.10.2016 - ha rigettato il gravame proposto in primo grado dall’odierna appellante avverso la regolarità della gara A.C.D. Nardò'/A.S. Biscelgie 1913 Don Uva APD del 28.9.2016, valevole per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia di Serie D 2016/2017, terminata con il risultato di 1-0, per posizione irregolare del calciatore della società ospitante A.C.D. Nardò n. 14 sig. Alessandro Camisa, entrato in campo al decimo minuto del secondo tempo della gara in oggetto. Tale calciatore era gravato da un residuo di squalifica per una giornata, allo stesso inflitto con C.U. della Lega Italiana Calcio Professionistico n. 34 del 17.12.2015, in relazione alla gara di Coppa Italia di Lega Pro 2015/2016 Lecce/Akragas del 16.12.2015, allorquando l'atleta de quo era tesserato per la U.S. Lecce S.P.A., squadra che, pur non avendo più disputato nella pregressa stagione sportiva incontri di Coppa Italia di categoria, era iscritta e partecipava anche alla Coppa Italia di Lega Pro 2016/2017, nel quale il primo match disputato è stato, come da calendario 2016/17, Virtus Francavilla/Lecce del 19.10.2016. Nel frattempo, il Camisa, in data 21.9.2016, aveva già rescisso il contratto con la U.S. Lecce S.P.A. ed era passato, mediante aggiornamento di posizione di tesseramento, alla A.C.D. Nardò, militante nel Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D 2016/2017. Aveva ritenuto il Giudice Sportivo che “il calciatore Camisa Alessandro, al momento della gara in epigrafe, aveva integralmente scontato la squalifica di una gara non avendo egli preso parte alla gara di TIM CUP 2016/17 Lecce c. Alto Vicentino del 30.7.2016 — prima delle tre disputate nella competizione dal Lecce S.p.A. — ed aveva, pertanto, pieno titolo a prendervi parte.” Ciò in quanto egli non aveva disputato, in avvio della corrente Stagione Sportiva 2016/2017, tre gare di Coppa Italia TIM disputate dal club leccese: Lecce/Altovicentino del 30.7.2016, Ascoli/Lecce dell'8.8.2016 e Genoa/Lecce del 12.8.2016, gare peraltro non facenti parte della Coppa Italia di Lega Pro bensì della Coppa Italia TIM, oltre che disputate dalla U.S. Lecce S.p.A. - che comunque non aveva più disputato, nella pregressa stagione sportiva, incontri di Coppa Italia di categoria - anteriormente all'inizio degli incontri di Coppa Italia di Lega Pro 2016/2017. Sulla base di quanto sopra la società ricorrente ritiene “irregolare” la posizione del calciatore Alessandro Camisa” nella predetta gara A.C.D. Nardò/A.S. Biscelgie 1913 Don Uva APD del 28.9.2016, valevole per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia di Serie D 2016/2017, domandando l’annullamento e riforma della appellata decisione del Giudice Sportivo, con irrogazione al club ospitante della punizione sportiva della perdita della gara di cui trattasi con il punteggio di 0-3, in forza dell'art. 17 comma 5 lettera a) C.G.S.”. 2 Ha argomentato in tal senso la società ricorrente, sia nel reclamo che nel corso della seduta, la “erroneità ed infondatezza della impugnata delibera”, per avere “completamente ignorato la circostanza” della “irregolarità della posizione del giocatore della A.C.D. Nardò sig. Alessandro Camisa, entrato in campo al decimo minuto del secondo tempo della gara in oggetto (distinta di gioco della. A.C.D. Nardò, relativa alla gara di Coppa Italia di Serie D 2016/2017 Nardò/Bisceglie del 28.9.2016 all. 1 al reclamo; rapportino di fine gara redatto dall'Arbitro e consegnato alle due squadre, in occasione della predetta partita Nardò/Bisceglie del 28.9.2016 all. 2 al reclamo)”: ciò in ragione della asserita “insussistenza, in capo al medesimo, del titolo a prendere parte all'incontro in parola, in quanto gravato da un residuo di squalifica per 1 giornata, allo stesso inflitto con Com. Uff. della Lega Italiana Calcio Professionistico n. 34/cit del 17.12.2015, in relazione alla gara di Coppa Italia di Lega Pro 2015/2016 Lecce/Akragas del 16.12.2015, allorquando l'atleta de quo era tesserato per la U.S. Lecce S.P.A.”, con susseguente “necessità per il tesserato in questione di espiare la menzionata sanzione con la nuova società di appartenenza (la A.C.D. Nardò, appunto), nella Coppa Italia di Serie D 2016/2017, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 comma 6 C.G.S.” e “irrilevanza, invece, della mancata disputa, all'inizio della corrente stagione agonistica, nelle file della U.S. Lecce S.p.A., con la quale egli era ancora vincolato, prima del passaggio alla odierna controparte, di, tre gare della Coppa Italia TIM 2016/2017, valendo per lui, in quel periodo, la norma generale di cui all'art. 19 comma 11.1 del C.G.S. (obbligo di scontare la rimanente squalifica nella identica competizione in cui essa era stata comminata), poiché il sodalizio leccese (che “non aveva più disputato, nella pregressa stagione sportiva, incontri di Coppa Italia di categoria”) era iscritto e partecipava anche alla Coppa Italia di Lega Pro 2016/2017”. Al riguardo la società ricorrente invoca il combinato disposto dell'art. 19 comma 11.1 C.G.S. ("Le sanzioni di cui alle lettere a), b), e), d), e) del comma 1 [lettera e): "squalifica per una o più giornate di gara ..."] inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni …” e dell'art. 22 comma 6 prima parte (“Le squalifiche che non possono essere scontate in tutto o in parte nella stagione sportiva in cui sono state irrogate devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive"). In base a tali norme, ad avviso della società ricorrente, il sig. Camisa avrebbe dovuto scontare la prefata squalifica in gare di Coppa Italia di Lega Pro 2016/2017, competizione alla quale la U.S. Lecce S.p.A. (con cui il Camisa nello scorcio iniziale della corrente annata agonistica ancora vincolato) era regolarmente iscritta e partecipava dal momento che “la mancata disputa, ad opera del citato giocatore, sempre in avvio di stagione, di tre gare di Coppa Italia TIM del club leccese (Lecce/Altovicentino del 30.7.2016, Ascoli/Lecce dell'8.8.2016 e Genoa/Lecce del 12.8.2016), a differenza di quanto statuito dal primo Giudice nella propria pronuncia, non assumeva alcuna rilevanza ai fini dell'odierno contendere né gli consentiva di espiare la sanzione residua di cui si è detto, proprio perché la U.S. Lecce S.p.A. era impegnata, a partire dalla fase finale, anche nella specifica competizione (Coppa Italia di Lega Pro) cui si riferiva il provvedimento disciplinare a carico del Camisa”. In tal senso evidenzia la società reclamante anche che “anteriormente all'inizio degli incontri della U.S. Lecce S.p.A. in Coppa Italia di Lega Pro 2016/2017 (il 21.9.2016), il calciatore in parola rescindeva il contratto con detta società e passava, mediante aggiornamento di posizione di tesseramento, alla A.C.D. Nardò, militante nel Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D 2016/2017”. Ad avviso della società ricorrente “il Camisa, essendosi tesserato per una compagine che non disputava la Coppa Lega Pro, con conseguente impossibilità di scontare il residuo di squalifica in partite della identica competizione, avrebbe dovuto espiare la punizione medesima nella prima gara utile di Coppa Italia (di Serie D) alla quale partecipava la nuova Società di appartenenza, non contando più la distinzione prevista dalla regola generale ed applicandosi, invece, la inequivoca e perentoria disposizione speciale, derogatoria dell'altra, delineata nel passaggio conclusivo del primo capoverso dell'art. 22 comma 6 C.G.S. ("La distinzione prevista dall’art. 19 comma 11.1 ultima parte non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono 3 state infllitte"). In concreto dunque, il nominato giocatore, non avendo ancora scontato nelle file della Lecce S.p.A., per le ragioni testé enunciate, la squalifica della stagione precedente avrebbe dovuto astenersi dal partecipare con la A.C.D. Nardò ad almeno una gara di Coppa Italia di Serie D 2016/2017 e precipuamente a quella Nardò/Bisceglie del 28.9.2016)”. Ne desume quindi la società ricorrente “la posizione irregolare del Camisa nel corso della partita dì cui trattasi” insistendo per la conseguente irrogazione al club inadempiente della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, ai sensi dell'art. 17 comma 5 lettera a) C.G.S.. Avverso l’esposto reclamo della A.S. Biscelgie 1913 Don Uva APD ha proposto controreclamo la società appellata A.C.D. Nardò, domandandone il rigetto, con conferma della impugnata delibera del Giudice Sportivo presso L.N.D. Dipartimento Interregionale pubblicata in Com. Uff. n. 17 del 13.10.2016 e convalida del risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: A.C.D. Nardò/A.S. Bisceglie DON UVA APE) 1-0. Ha argomentato la società controreclamante, sia nel controreclamo che nel corso della seduta, che la squalifica per una gara comminata al calciatore Alessandro Camisa nella stagione calcistica scorsa, di cui al Com. Uff. n. 34 del 17.12.2015 emesso dalla Lega Pro per le gare degli ottavi di Coppa Italia Lega Pro 2015/2016, “non poteva essere scontata nella competizione di Coppa Italia Lega Pro 2015/2016, essendo quella l'ultima gara disputata dal Lecce S.p.A, nella suddetta stagione sportiva” e che il predetto “ad inizio della stagione 2016/17, poiché ancora tesserato con la società Lecce S.p.a., scontava la squalifica di cui si discute, non avendo egli preso parte alla gara di TIM CUP 2016/2017 Lecce c. Alto Vicentino del 30.07.16, la prima delle tre gare disputate dal Lecce S.p.A”. Ne desume la società controreclamante che la posizione del calciatore Camisa Alessandro nella gara che 1'ACD Nardò ha disputato contro l'AS Bisceglie Calcio 1913 Don Uva APD sia stata regolare in quanto, come motivato dal Giudice Sportivo con la delibera gravata, occorre fare riferimento al combinato disposto dei già detti artt.19 commi 11.1 e 11.3 e 22 comma 6 del vigente Codice di Giustizia Sportiva. Ne desume quindi la società controreclamante che “il calciatore Camisa Alessandro, nei cui confronti è stata irrogata la sanzione di una giornata di squalifica nella Coppa Italia di Lega Pro nella stagione 2015/2016 a seguito della disputa della partita tra Lecce e Akragas, ha già scontato la squalifica nella stagione 2016/2017, essendo tesserato con il Lecce all'inizio delle stessa e non avendo preso parte all'incontro di TIM CUP tra Lecce ed Alto Vicentino del 30.07.2016, come motivato dal Giudice Sportivo. Meglio specificando, nella stagione sportiva 2016/17 per il calciatore Camisa Alessandro non era possibile scontare la sanzione nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale era stata inflitta, ossia la Coppa Italia Lega Pro e, pertanto, la stessa è stata scontata nella gara di TIM CUP disputata dal Lecce. Ove così non fosse, e si volesse ritenere, a contrario, come sostenuto da Parte Ricorrente, che il cambio di società avvenuto a stagione in corso mantenga ferma la distinzione di cui si discute e, quindi, in buona sostanza, che la squalifica vada scontata nella competizione di Coppa Italia cui partecipa la nuova società di appartenenza, è bene evidenziare che la partita cui ha preso parte il Camisa Alessandro tra ACD Nardò e A.S. Biscelgie 1913 Don Uva APD riguardava una competizione di Coppa Italia organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti di Serie D e, quindi, non una competizione dì Coppa Italia di Lega Pro. Ragion per cui … il calciatore Camisa Alessandro aveva pieno titolo a partecipare alla gara di cui si discute, avendo già pienamente scontato la sanzione irrogata nella stagione 2015/2016 nella gara disputata dal Lecce il 30.07.16 ovvero, al contrario, non avendo preso parte ad una gara di Coppa Italia di Lega Pro”. Il reclamo è fondato e merita accoglimento. Va in proposito premesso che la materia del contendere riguarda la regolarità o meno della posizione del calciatore della società ospitante A.C.D. Nardò n. 14 sig. Alessandro Camisa, entrato in campo al decimo minuto del secondo tempo della gara ACD Nardò e A.S. Biscelgie 1913 Don Uva APD del 28.9.2016, valevole per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia di Serie D 2016/2017, terminata con il risultato di 1-0. In proposito il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 17 del 13.10.2016 - ha rigettato il gravame proposto in primo grado dall’odierna appellante avverso la regolarità di tale gara avendo ritenuto non irregolare la posizione del calciatore della società ospitante A.C.D. Nardò n. 14 sig. Alessandro Camisa per il fatto che egli “al momento della gara in 4 epigrafe, aveva integralmente scontato la squalifica di una gara non avendo egli preso parte alla gara di TIM CUP 2016/17 Lecce c. Alto Vicentino del 30.7.2016 — prima delle tre disputate nella competizione dal Lecce S.p.A. — ed aveva, pertanto, pieno titolo a prendervi parte.” La predetta decisione del Giudice Sportivo è viziata dall’essere basata sull’errato presupposto che la mancata disputa da parte del Camisa della gara di TIM CUP 2016/2017 Lecce/Alto Vicentino del 30.7.2016 valesse a scontare la sanzione sportiva della squalifica per una giornata che gli era stata inflitta con Com. Uff. della Lega Italiana Calcio Professionistico n. 34 del 17.12.2015, in relazione alla gara di Coppa Italia di Lega Pro 2015/2016 Lecce/Akragas del 16.12.2015, allorquando l'atleta de quo era tesserato per la U.S. Lecce S.P.A. Tale assunto sul quale il Giudice Sportivo ha basato il proprio convincimento si pone in contrasto con il quadro normativo vigente. Infatti, l'art. 19 comma 11 C.G.S., ai punti l e 3, recita "Le sanzioni di cui alle lettere a), b), d) e) del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni .... Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni". La disposizione sancisce quindi un principio di “distinzione” tra “gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali” le quali “si scontano nelle rispettive competizioni” e “gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni”, in relazione alle quali le sanzioni ivi riportate “si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni". Tale principio di “distinzione” costituisce, del resto, una logica declinazione dei fondamentali canoni di “effettività” e “proporzionalità” della sanzione, che ne impongono la commisurazione alla reale rilevanza della gara nella quale è stato commesso l’illecito sportivo, onde assicurare che la sanzione sportiva della squalifica venga nel concreto scontata con riferimento a gara di rilevanza analoga a quella in cui è stato commesso l’illecito sportivo in relazione al quale la sanzione è comminata. Ne emerge con evidenza che, nel caso, la mancata disputa da parte del Camisa della gara di TIM CUP 2016/17 Lecce/Alto Vicentino del 30.7.2016 (ma lo stesso vale comunque anche per le altre due gare di TIM CUP, Ascoli/Lecce dell'8.8.2016 e Genoa/Lecce del 12.8.2016, medio tempore disputate dalla U.S. Lecc S.p.A., non poteva valere a scontare la sanzione sportiva della squalifica per una giornata che gli era stata inflitta con Com. Uff. della Lega Italiana Calcio Professionistico n. 34 del 17.12.2015, come erroneamente ritenuto dal Giudice Sportivo: ciò proprio in quanto tale squalifica gli era stata comminata in relazione alla gara di Coppa Italia di Lega Pro 2015/2016 Lecce/Akragas del 16.12.2015, mentre la gara non disputata invocata dal Giudice Sportivo (Lecce/Alto Vicentino del 30.7.2016, così come anche le altre due successive Ascoli/Lecce dell'8.8.2016 e Genoa/Lecce del 12.8.2016) non facevano parte della Coppa Italia di Lega Pro, bensì della ben diversa competizione rappresentata dalla TIM CUP. In proposito è palese il contrasto della gravata decisione del Giudice Sportivo con l'art. 19 comma 11, punto l in base al quale "Le sanzioni di cui alle lettere a), b), d) e) del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni”: evidente è infatti che la mancata disputa da parte del calciatore Camisa di gare di TIM CUP non poteva valere quale sconto della squalifica comminatagli nell’ambito della Coppa Italia di Lega Pro. E’ indubitabile che, ai sensi del richiamato art. 19, tale squalifica, essendo stata la partita Lecce/Akragas del 16.12.2015 l’ultima gara di Lega Pro giocata dalla U.S. Lecce S.P.A. nella Stagione Sportiva 2015/2016, non poteva che essere scontata dal giocatore Camisa, nel frattempo passato alla A.C.D. Nardò, partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D 2016/2017, per l’appunto nella prima competizione utile di tale Campionato, ossia nel citato match Nardò/Bisceglie del 28.9.2016. 5 E’ infatti chiaro che la squalifica in questione non avrebbe mai potuto essere scontata dal Camisa – nel dovuto rispetto dell’esposto principio di “distinzione” sancito dall’art. 19 C.G.S. – nella Stagione Sportiva 2015/2016 in cui era stata irrogata: ciò proprio in quanto il U.S. Lecce non aveva più disputato in quella stagione 2015-16 altre gare di Coppa Italia Lega Pro, né aveva disputato analoghe gare nella Coppa Italia Lega Pro 2016-2017, alla quale pure si era iscritto, prima del passaggio del Camisa alla A.S.D. Nardò avvenuto il 21.9.2016. Si applicava quindi l'art. 22, comma 6 C.G.S., ai sensi del quale "Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive”. Nel caso poi rilevava anche il prosieguo dell’art. 22 comma 6 cit., in base al quale “Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società … la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società …, ferma la distinzione di cui all'art. 19, comma 11.1 e 11.3. La distinzione prevista dall'art. 11.1, ultima parte, non sussiste nei caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte”. Ora, il Camisa, a fronte della squalifica per una giornata, riportata su Com. Uff. della Lega Italiana Calcio Professionistico n. 34 del 17.12.2015 in relazione alla gara di Coppa Italia di Lega Pro 2015/2016 Lecce/Akragas del 16.12.2015, non aveva potuto scontare la detta squalifica nella Stagione Sportiva 2015/2016 proprio in quanto il U.S. Lecce non aveva più disputato nella pregressa Stagione Sportiva 2015/2016 altri incontri di Coppa Italia di Lega Pro e nemmeno la aveva potuto scontare con il Lecce nella s.s. 2016/17 in quanto tale squadra, pur essendosi iscritta alla Coppa Italia Lega Pro anche per la Stagione Sportiva 2016/2017, non aveva ancora disputato alcun match di Coppa Italia Lega Pro prima del 21.9.2016 (risulta infatti dal calendario che la prima partita disputata dal Lecce nel corrente Campionato sia Virtus Fracavilla/Lecce del 19.10.2016), data del passaggio del Camisa, mediante aggiornamento di posizione di tesseramento, alla A.C.D. Nardò, militante nel Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D 2016/2017. Non vi è quindi dubbio alcuno che, ai sensi del combinato disposto dei richiamati art. 19 e 22 del C.G.S., il Camisa doveva scontare la giornata di squalifica comminatagli con Com. Uff. della Lega Italiana Calcio Professionistico n. 34 del 17.12.2015 – che per le ragioni esposte non aveva potuto scontare nello stesso campionato nella medesima Stagione Sportiva 2015/2016 - nella prima giornata utile della Coppa Italia - Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D 2016/2017 al quale partecipava la sua nuova squadra di appartenenza (per l’appunto la A.C.D.Nardò), cosicché egli avrebbe dovuto certamente astenersi dal prendere parte al match Nardò/Bisceglie del 28.9.2016. E’ dunque manifestamente acclarata la posizione irregolare del Camisa nel corso della partita di cui trattasi, cosicché al Club inadempiente va comminata, in accoglimento del reclamo e in annullamento e riforma della gravata decisione del Giudice Sportivo, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, ai sensi dell'art. 17 comma 5 lettera a) C.G.S.. Per questi motivi la C.S.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Bisceglie 1913 Don Uva di Bisceglie (Barletta-Andria-Trani) infliggendo la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della ricorrente. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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