COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°12 del 08/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale – DEL SIG. FILODEO MARCO AURELIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. PRO CELANO, LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PRESCRITTO DALL’ART. 17 REG. SETT. TECNICO, PER AVERE CONSENTITO AL SIG. FELLI ALESSANDRO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI TECNICO IN FAVORE DELLA PROPRIA SQUADRA IN ASSENZA DELLA NECESSARIA ABILITAZIONE E DI TESSERAMENTO; – DEL SIG. FELLI ALESSANDRO, LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PRESCRITTO DALL’ART. 17 REG. SETT. TECNICO, PER AVERE SVOLTO ATTIVITÀ DI TECNICO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ PRO CELANO SENZA ESSERE IN POSSESSO DEL RICHIESTO TITOLO ABILITATIVO, NÉ DI TESSERAMENTO PER LA STESSA; – ALLA SOCIETÀ A.S.D. PRO CELANO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI I E II C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PRESIDENTE;

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°12 del 08/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale - DEL SIG. FILODEO MARCO AURELIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. PRO CELANO, LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PRESCRITTO DALL'ART. 17 REG. SETT. TECNICO, PER AVERE CONSENTITO AL SIG. FELLI ALESSANDRO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI TECNICO IN FAVORE DELLA PROPRIA SQUADRA IN ASSENZA DELLA NECESSARIA ABILITAZIONE E DI TESSERAMENTO; - DEL SIG. FELLI ALESSANDRO, LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PRESCRITTO DALL'ART. 17 REG. SETT. TECNICO, PER AVERE SVOLTO ATTIVITÀ DI TECNICO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ PRO CELANO SENZA ESSERE IN POSSESSO DEL RICHIESTO TITOLO ABILITATIVO, NÉ DI TESSERAMENTO PER LA STESSA; - ALLA SOCIETÀ A.S.D. PRO CELANO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI I E II C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PRESIDENTE; Con nota del 20.6.2016, il Sostituto Procuratore Federale Delegato della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti di cui in epigrafe per rispondere della contestazione a loro formulata e come sopra riportata. Con raccomandate aa.rr. del 27.7.2016 regolarmente notificate, veniva contestata agli stessi la violazione di cui sopra e veniva reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 05.09.2016, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi. All’udienza suddetta sono comparsi il rappresentante della Procura Federale, l’Avv. Massimiliano Di Francesco, nonché per la società A.S.D. Pro Celano l’Avv. Di Palma Giuseppe ed il vice Presidente sig. Moscarella Mario mentre gli altri soggetti deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive. Il rappresentante della Procura procedeva ad illustrare le ragioni del deferimento e, dopo breve discussione, concludeva per l’applicazione della sanzione della squalifica per mesi quattro al sig. Filodeo Marco Aurelio ed al sig. Felli Alessandro e l’ammenda di € 2.000,00 alla società A.S.D. Pro Celano. Per i soggetti deferiti, veniva rappresentato che la dichiarazione agli atti del sig. Di Cintio Alessandro era inattendibile, in quanto in maniera contraddittoria aveva ammesso la responsabilità del Mercogliano Salvatore per poi escluderla. Veniva, inoltre, aggiunto che lo stesso Di Cintio era affetto da invalidità al 100% che ne poneva in discussione la capacità di rendere dichiarazioni pregiudizievoli per la società e per i terzi. Osserva il Tribunale che i fatti oggetto di contestazione risultano documentalmente provati in quanto le dichiarazioni rese dal Di Cintio, solo apparentemente possono essere ritenute contraddittorie, mentre le stesse, poste in relazione con gli altri elementi acquisiti nel corso delle indagini, depongono per la responsabilità dei soggetti deferiti, a nulla rilevando che nella precedente stagione il Mercogliano avesse, di fatto, svolto le funzioni di allenatore e che, il Di Cintio debba ritenersi incapace di poter rilasciare dichiarazioni in quanto affetto da invalidità, visto che a questo Tribunale non è consentito di poter entrare nel merito della certificazione medica esibita in questa sede. Appare, pertanto, equo infliggere ai soggetti deferiti le sanzioni di cui al dispositivo anche in considerazione della categoria di appartenenza. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale infligge la squalifica per mesi due ai sigg.ri Filodeo Marco Aurelio e Felli Alessandro e l’ammenda di € 1.000,00 alla società A.S.D. Pro Celano. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. e ai soggetti deferiti.
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