COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°13 del 15/09/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara del 3/ 9/2016 VILLA 2015 – CASTIGLIONE VAL FINO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°13 del 15/09/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara del 3/ 9/2016 VILLA 2015 - CASTIGLIONE VAL FINO Il Giudice Sportivo - visto il reclamo della società Villa 2015, fatto pervenire entro i termini procedurali, con il quale si chiede che sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Castiglione Valfino, per aver questa impiegato nella gara indicata in oggetto, il calciatore Romanelli Vincenzo, nato il 21/3/1990, che risulta squalificato per recidiva in ammonizione come da Comunicato Ufficiale del C.R.A. n.57 del 26/5/2016 (Campionato di 1^Categoria, Play-Off); - esaminata la documentazione in possesso del C.R. Abruzzo, dalla quale si evince che il calciatore Romanelli Vincenzo nella S.S. 2015/2016 era tesserato con la società Fater Angelini Abruzzo - Campionato di Prima Categoria - e che lo stesso è stato squalificato per recidiva in ammonizione nell'ultima gara di Play-Off del 21/5/2016; - tenuto conto che lo stesso calciatore, trasferito nella corrente S.S. alla società Castiglione Valfino, doveva scontare il turno di squalifica nella prima giornata di campionato 2016/2017, ai sensi dell'art 19 C.G.S.; - riscontrato dagli atti ufficiali di gara che il sig. Romanelli Vincenzo ha effettivamente preso parte all'incontro del 3 Settembre 2016 Villa 2015 / Castiglione Valfino, prima gara utile in cui doveva scontare la squalifica inflitta con il C.U.N. 57 del 26/5/2016; - visti gli artt. 17, comma 5, 19 e 33 C.G.S. DELIBERA 1) di accogliere il reclamo e, per l'effetto, di infliggere alla società Castiglione Valfino la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 a favore della società Villa 2015; 2) di inibire il dirigente accompagnatore della società Castiglione Valfino sig. Romano Antonio fino al 21/9/2016; 3) di accreditare la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it