COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 06/10/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara del 2/10/2016 FORCONIA 2012 – POLISPORTIVA MORRONESE

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 06/10/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara del 2/10/2016 FORCONIA 2012 - POLISPORTIVA MORRONESE Il Giudice Sportivo, - visto il referto arbitrale nel quale si riferisce quanto segue: - al minuto 30º del secondo tempo veniva allontanato dal campo il Sig. Scotti Di Uccio Michele, allenatore della società Forconia 2012, per aver protestato vivacemente nei confronti dell'arbitro; - al minuto 32º del secondo tempo veniva allontanato dal campo il Sig. Verrocchi Mario, calciatore della società Polisportiva Morronese, per fallo di gioco; - intorno al minuto 37º del secondo tempo,sul risultato di 1 a 1, l'arbitro interrompeva il gioco perché si avvedeva che una decina di persone, per lo più donne e bambini, venivano fatti entrare all'interno dell'impianto di gioco nella zona antistante gli spogliatoi, al fine di evitare il contatto con i numerosi sostenitori delle due squadre, che avevano dato inizio ad una violenta rissa sugli spalti; - in questo frangente l'arbitro identificava due calciatori della società Polisportiva Morronese, i signori Balla Kojtim e Leombruni Oreste, che tentavano di scavalcare la rete di recinzione al fine di partecipare agli scontri, senza riuscirci. Il signor Balla Kojtim, inoltre, colpiva con violenti calci attraverso la rete perimetrale un tifoso avversario che si trovava nei pressi; - successivamente, mentre l'arbitro stava valutando se vi fossero le condizioni per poter riprendere il gioco, circa 15 sostenitori della squadra locale entravano sul terreno di gioco attraverso una porta di ingresso posta dietro le panchine, dalla parte opposta rispetto al luogo dove erano avvenuti gli scontri tra le opposte tifoserie,tentando di raggiungere tesserati della squadra ospite, senza riuscirvi; - a questo punto, il direttore di gara, ritenendo essere venute meno le condizioni ambientali per portare a termine l'incontro in condizioni di sicurezza, ne decretava la sospensione definitiva sul risultato di 1-1. - Considerato che la responsabilità per la sospensione definitiva dell' incontro, (prima gara del campionato), è da attribuirsi al comportamento violento ed antisportivo dei sostenitori di entrambe le squadre: - Visto l'art.17 C.G.S.; DELIBERA 1) di infliggere ad entrambe le società Forconia 2012 e Polisportiva Morronese, la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3; 2) di infliggere alle società Forconia 2012 e Polisportiva Morronese l'ammenda di Euro 350,00; 3) di squalificare i seguenti calciatori della Polisportiva Morronese: - Balla Kojtim per 4 giornate effettive; - Leombruni Oreste per 2 giornate effettive; - Verrocchi Mario per 1 giornata effettiva; 4) di squalificare l'allenatore della società Forconia 2012, signor Scotti Di Uccio Michele, fino al 12/10/2016.
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