COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 06/10/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale – DELLA SOCIETÀ A.S.D. SULMONA CALCIO 1921, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA II C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER LE CONTESTAZIONI (FIRMA APOCRIFA DELLA PRESIDENTE SIG.RA ELENA GIGANTE, APPOSTA SULL’ACCORDO ECONOMICO DEPOSITATO IN FAVORE DEL TECNICO SIG. DE AMICIS MIRCO) POSTE IN ESSERE NELL’INTERESSE DELLA SOCIETÀ E ASCRITTE AI SUOI TESSERATI SIGG.RI SABLONE MORENO, DE AMICIS MIRCO E CICCARELLI MARIO, PER LE QUALI I MEDESIMI HANNO DEFINITO LE LORO RISPETTIVE POSIZIONI AI SENSI DELL’ART. 23, C.G.S.;

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 06/10/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale - DELLA SOCIETÀ A.S.D. SULMONA CALCIO 1921, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA II C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER LE CONTESTAZIONI (FIRMA APOCRIFA DELLA PRESIDENTE SIG.RA ELENA GIGANTE, APPOSTA SULL'ACCORDO ECONOMICO DEPOSITATO IN FAVORE DEL TECNICO SIG. DE AMICIS MIRCO) POSTE IN ESSERE NELL'INTERESSE DELLA SOCIETÀ E ASCRITTE AI SUOI TESSERATI SIGG.RI SABLONE MORENO, DE AMICIS MIRCO E CICCARELLI MARIO, PER LE QUALI I MEDESIMI HANNO DEFINITO LE LORO RISPETTIVE POSIZIONI AI SENSI DELL’ART. 23, C.G.S.; Con nota del 25.7.2016, il Sostituto Procuratore Federale Delegato della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale la società Pro Sulmona Calcio ora A.S.D. Sulmona Calcio 1921 (cambio di denominazione sociale) per rispondere della contestazione sopra riportata. Con raccomandata a.r. del 14.9.2016 regolarmente notificata, veniva contestata alla società la violazione di cui sopra e veniva reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 03.10.2016, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi. All’udienza suddetta è comparso il solo rappresentante della Procura Federale, mentre la società deferita non ha fatto pervenire memorie difensive. Il rappresentante della Procura procedeva ad illustrare le ragioni del deferimento e, dopo breve discussione, concludeva per l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 500,00. Osserva, il Tribunale che i fatti per i quali oggi è chiamata a rispondere la società Sulmona Calcio 1921 per responsabilità oggettiva, sono stati esplicitamente ammessi dai tesserati sopra indicati. Da ciò consegue che, alla stessa, debba essere applicata la sanzione dell’ammenda di € 500,00 ritenuta congrua da questo Tribunale. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale infligge l’ammenda di € 500,00 alla società A.S.D. Sulmona Calcio 1921. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. e alla società deferita.
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