COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°23 del 03/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DEL CALCIATORE DI GENNARO TONINO E DELLA SOCIETA’ A.S.D. USAC CORROPOLI AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA PER QUATTRO GARE DEL CALCIATORE DI GENNARO TONINO, AMMENDA DI €350,00 E INIBIZIONE FINO AL 09.11.2016 DELL’ALLENATORE MARINI MASSIMILIANO), ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA USAC CORROPOLI / REAL CASTELNUOVO, DISPUTATA IL 08.10.16, PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “D” (C.U. n°20 dell’13.10.16 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°23 del 03/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DEL CALCIATORE DI GENNARO TONINO E DELLA SOCIETA’ A.S.D. USAC CORROPOLI AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA PER QUATTRO GARE DEL CALCIATORE DI GENNARO TONINO, AMMENDA DI €350,00 E INIBIZIONE FINO AL 09.11.2016 DELL’ALLENATORE MARINI MASSIMILIANO), ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA USAC CORROPOLI / REAL CASTELNUOVO, DISPUTATA IL 08.10.16, PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “D” (C.U. n°20 dell’13.10.16 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appelli ritualmente proposti, che vengono riuniti per evidenti ragioni di connessione, il calciatore Di Gennaro Tonino e la società A.S.D. Usac Corropoli hanno impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe adottati dal G.S. e che di seguito vengono trascritti: Ammenda Euro 350,00 “Perché a fine gara propri tesserati protestavano smodatamente nei confronti dell’arbitro, rivolgendogli frasi ingiuriose e pesanti minacce. Comportamento ancor più incomprensibile tenuto conto del risultato favorevole acquisito dalla propria squadra.” Squalifica fino al 9/11/2016 MARINI MASSIMILIANO “Perché a fine gara, unitamente ad altri tesserati, protestava nei confronti dell'arbitro rivolgendogli frasi ingiuriose e minacciose, mettendo altresì in atto un comportamento antisportivo”. Squalifica per quattro gare del calciatore DI GENNARO TONINO “per aver messo in atto comportamento violento nei confronti di un calciatore avversario. dopo la notifica del provvedimento di espulsione, rivolgeva pesanti ingiurie e minacce all'indirizzo dell'arbitro”. Hanno dedotto gli appellanti, la eccessività delle sanzioni adottate in quanto non si erano verificati episodi tali da meritare le stesse sanzioni, anche in considerazione che la gara era stata vinta dalla stessa società, mentre il calciatore Di Gennaro si sarebbe limitato a spingere regolarmente l’avversario senza compiere atti di violenza in danno dello stesso. Hanno pertanto insistito per la revoca delle sanzioni o , in via subordinata, per la riduzione delle stesse. Osserva preliminarmente la Corte che l’appello deve essere dichiarato inammissibile quanto alla sanzione adottata nei confronti dell’allenatore Marini a norma dell’articolo 45 C.G.S. per essere la squalifica inferiore ad un mese. Quanto, invece, alla squalifica del calciatore Di Gennaro la stessa deve essere confermata siccome congrua ed adeguata al comportamento tenuto dallo stesso sia durante la gara che dopo la sua espulsione, così come descritto dal Direttore di gara nel suo referto, fonte di prova privilegiata rispetto all’interessata versione dei fatti fornita dall’appellante. In ordine, infine, alla sanzione dell’ammenda, ritiene la Corte che la stessa debba essere ridotta a €200,00 in considerazione del fatto che gli episodi descritti dal Direttore di gara non appaiono di gravità tale da giustificare la più grave sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Per questi motivi, la Corte DELIBERA Di dichiarare inammissibile l’appello proposto dalla Società quanto la sanzione inflitta al signore Marini Massimiliano, di ridurre la sanzione dell’ammenda a €200,00 e di confermare la sanzione della squalifica del calciatore Di Gennaro Tonino. Dispone infine incamerarsi la tassa relativa all’appello del calciatore e accreditarsi ove addebitata quella relativa all’appello della società.
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