COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 17/11/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara del 30/10/2016 TORRESE – TAGLIACOZZO 1923

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 17/11/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara del 30/10/2016 TORRESE - TAGLIACOZZO 1923 Il Giudice Sportivo - Con reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio la società Tagliacozzo 1923 chiede di ordinare la ripetizione della gara indicata in oggetto, in conseguenza dell'erronea decisione dell'arbitro che non faceva disputare l'incontro ritenendo non valide, ai fini del riconoscimento dei propri calciatori, le tessere provvisorie rilasciate dalla federazione. - Deduce in particolare la società reclamante che il direttore di gara, come riportato nel referto arbitrale, decideva di non far iniziare la gara a causa della scadenza delle tessere provvisorie di tutti i giocatori del Tagliacozzo (ad eccezione del tesserato Di Giuseppe Valerio) nonostante il dirigente accompagnatore della stessa società avesse consegnato all'arbitro una dichiarazione scritta, con la quale dichiarava la conformità delle tessere a quanto depositato presso la federazione. - Il reclamo è fondato e merita accoglimento. - In effetti, dall'esame del referto arbitrale si evince che l'arbitro, in sede di riconoscimento dei giocatori, non ha ritenuto idonee ai fini regolamentari, perché scadute, le tessere provvisorie consegnate in attesa del rilascio da parte del Comitato Regionale di quelle definitive, non consentendo così ai giocatori della società Tagliacozzo di prendere parte all'incontro e decidendo, conseguentemente, di non dare inizio allo stesso. - Al riguardo, l'art. 71 delle N.O.I.F. al primo comma così dispone: " L'arbitro, prima di ammettere nel recinto di giuoco i calciatori, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara. Deve altresì provvedere ad identificarli in uno dei seguenti modi: a) attraverso la propria personale conoscenza; b) mediante un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti; c) mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da latra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio; d) mediante apposite tessere eventualmente rilasciate dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati". Il compito dell'arbitro di identificare i soggetti ammessi nel recinto di gara è un dovere connesso alla "sicurezza" dei partecipanti e all' esistenza del titolo che, in base alle norme federali, consente la partecipazione all'incontro, attraverso l'identificazione dei singoli soggetti (calciatori o dirigenti) in modo da consentire la corretta attribuzione, anche ai fini sanzionatori, delle possibili condotte illecite. Tutto questo, però, non attiene alla regolarità che, invece, investe altre valutazioni da parte di organismi diversi rispetto alla figura dell'arbitro e che concerne valutazioni sottratte alla possibilità di una immediata verifica prima della gara. E' infatti compito degli Organi della Giustizia Sportiva stabilire se, e in che misura la posizione dei calciatori abbia avuto riflessi sulla regolarità della gara ed assumere le decisioni conseguenti. Sicché, l'identificazione dei calciatori prima dell'incontro da parte dell'arbitro non dovrebbe essere connotata da un rigido formalismo, poiché le singole distinte sono controfirmate dai dirigenti delle società i quali, quindi, se ne assumono la responsabilità anche ai fini dell'identità dei calciatori. Per tale ragione si dovrebbero ritenere, come avviene nella prassi sportiva, che anche i documenti scaduti (della F.I.G.C. o statali) possano comunque servire ad identificare i singoli tesserati, poiché tali documenti, anche se non più idonei ai fini amministrativi o legali, comunque possono coadiuvare il direttore di gara al rispetto del fine perseguito dall'art. 71 delle NOIF. - Nel caso in esame, occorre rilevare che le tessere provvisorie rilasciate dalla F.I.G.C. (scadute al momento della disputa della gara) avrebbero ben potuto attestare l'identità del tesserato poiché le stesse, munite di fotografie e dati anagrafici, costituiscono documento valido a tutti gli effetti per la identificazione dei calciatori, la cui esclusione quindi non appare condivisibile. - Quanto sopra premesso e considerato, sciogliendo la riserva di cui al C.U. N. 23 del 3/11/2016 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del C.G.S.; - Visto l'art. 33 del C.G.S. DELIBERA 1) di accogliere il reclamo presentata dalla società Tagliacozzo 1923 e, per l'effetto, di ordinare la ripetizione della gara in oggetto; 2) di trasmettere gli atti alla Segreteria del Comitato Regionale per i relativi adempimenti; 3) di accreditare la tassa di reclamo.
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