COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 24/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS PRATOLA CALCIO, AVVERSO LA DELIBERA DEL G.S. DI RIGETTO DEL RECLAMO ESITO GARA IN RELAZIONE ALL’INCONTRO VIRTUS PRATOLA CALCIO – PATERNO, DISPUTATO L’8.10.16, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES (C.U. N°14 DEL 27.10.16 – DELEGAZIONE PROVINICALE DI L’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 24/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS PRATOLA CALCIO, AVVERSO LA DELIBERA DEL G.S. DI RIGETTO DEL RECLAMO ESITO GARA IN RELAZIONE ALL’INCONTRO VIRTUS PRATOLA CALCIO – PATERNO, DISPUTATO L’8.10.16, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES (C.U. N°14 DEL 27.10.16 – DELEGAZIONE PROVINICALE DI L’AQUILA). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Virtus Pratola Calcio ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S., con le seguenti motivazioni: “Esaminato il reclamo tempestivamente presentato dalla Società PATERNO con il quale viene richiesta la sanzione sportiva della perdita della gara da parte della Società VIRTUS PRATOLA CALCIO, evidenziando la partecipazione alla gara del calciatore SABATINELLI LUIGI, sprovvisto di documento di riconoscimento e tessera federale; rilevato che dal referto e dal supplemento di rapporto fatto pervenire dal direttore di gara risulta confermata tanto l'assenza di idonei documenti di riconoscimento del cennato calciatore sia la mancata conoscenza personale dello stesso da parte del direttore di gara; considerato che pertanto lo stesso calciatore non aveva titolo a partecipare alla gara cui di contro ha preso parte; considerato altresì che trattandosi di errore tecnico del direttore di gara deve disporsi la ripetizione della gara e non già la richiesta di sanzione sportiva; DELIBERA di respingere il reclamo relativamente alla richiesta avanzata dalla Società; per l'effetto dispone la ripetizione della gara, rimettendo alla Delegazione per gli opportuni provvedimenti; dispone di addebitare la tassa di reclamo”. Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione l’ingiustizia della decisione impugnata, atteso che il calciatore Sabatinelli Luigi sarebbe stato regolarmente riconosciuto dal direttore di gara mediante identificazione avvenuta con tessera rilasciata dalla società A.R.P.A., qualificata come pubblica amministrazione. La società contro interessata ha fatto pervenire controdeduzioni, con le quali ha contestato la fondatezza dell’appello ed ha concluso per l’applicazione della sanzione della perdita della gara in danno della società Virtus Pratola. Osserva la Corte che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Il C.U. n° 1 della F.I.G.C. – L.N.D. dell’1.7.2016 prevede al punto 24) che l’identificazione dei calciatori avvenga, tra l’altro, mediante un documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle Autorità competenti. Al riguardo non può certamente ritenersi che la società A.R.P.A., ad evidenza pubblica, ed operante nel settore trasporti, possa essere qualificata come Autorità Pubblica preposta al rilascio di documenti ufficiali di riconoscimento. Deve, inoltre, rilevarsi che l'appellante non aveva nemmeno riportato nella distinta di gara alcun tipo di documento e/o tessera in corrispondenza del calciatore Sabatinelli e che, infine, il direttore di gara non ha fatto riferimento a una sua conoscenza personale del tesserato in questione. La decisione del primo giudice deve, pertanto, essere confermata in questa sede. Per tali motivi, la Corte DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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