COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 02/09/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara: Lavello – Vitalba
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 13 del 02/09/2016
Delibera del Giudice Sportivo Territoriale
Gara: Lavello - Vitalba
Il Giudice sportivo;
Premesso che lo stesso, ai sensi dell'art.44 del C.G.S., adotta le sue decisioni, senza contraddittorio, esclusivamente sulle risultanze dei documenti ufficiali di gara (rapporto degli ufficiali di gara e supplemento di rapporto);
Letti gli atti ufficiali di gara;
Preso atto del reclamo presentato dalla società Vitalba in merito alla posizione irregolare di Grimaldi Nicola del Lavello inserito in distinta e partecipante alla gara;
Verificato che con C.U. n.45 del 20.11.2015, nella competizione di coppa Italia della scorsa stagione, allo stesso calciatore, al tempo tesserato per la Fides Scalera, veniva inflitta la squalifica per 1 (una) gara effettiva per recidività in ammonizioni;
Atteso che il suddetto giocatore non avendo scontato la squalifica prendeva parte alla gara oggetto del reclamo in violazione all’articolo 17 comma 5 lettera a) del C.G.S.;
DELIBERA
di accogliere il reclamo presentato dalla società Vitalba e pertanto di assegnare gara persa alla società Lavello con il seguente punteggio: Lavello - Vitalba 0-3;
di squalificare Grimaldi Nicola del Lavello per 1 (una) ulteriore gara in aggiunta a quella da scontare come da C.U. n.45 del 20.11.2015
di inibire Pallottino Gaetano del Lavello fino al 06.09.2016, per la rivestita funzione di dirigente accompagnatore della squadra nella gara oggetto del reclamo;
di restituire la tassa reclamo, se versata.