COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 11/11/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale GARA CANDIDAMELFI – FERRANDINA CALCIO DEL 2/11/2016
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 del 11/11/2016
Delibera del Giudice Sportivo Territoriale
GARA CANDIDAMELFI – FERRANDINA CALCIO DEL 2/11/2016
Il Giudice Sportivo;
Premesso che lo stesso, ai sensi dell'art.44 del CGS, adotta le sue decisioni, senza contraddittorio, esclusivamente sulle risultanze dei documenti ufficiali di gara (rapporto degli ufficiali di gare e supplemento di rapporto)
Letti gli atti ufficiali;
Verificato il ricorso presentato dalla società reclamante in data 8/11/2016;
Considerato che come da C.U.n.415/A pubblicato in Roma in data 7 giugno 2016 per le gare delle fasi regionali di coppa Italia, di Coppa Regionale e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2016/17, gli eventuali reclami a norma dell’articolo 29 comma 4 lettera b), comma 6 lettera b)e comma 8 lettera b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12,00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi del reclamo;
Tanto premesso
DELIBERA
- di respingere il ricorso in quanto inammissibile per i motivi sopra riportati;
- di omologare il risultato acquisito sul campo con il seguente punteggio:
CANDIDAMELFI – FERRANDINA CALCIO 0-0
- di incamerare la tassa di reclamo.