F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035/TFN del 30 Novembre 2016 (50) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO PASTORE, JESSICA GIOVANNA RUNGI, PASQUALINO RUNGI, VINCENZO RUGGERO, LUIGI GIORDANO, GIUSEPPE RUOTOLO, TOMMASO REMONDELLI, TOMMASO DE LUCA, TONY GALANTE, FERNANDO ALTAVILLA, GIUSEPPE COPPOLA, GIUSEPPE MANZO, ALDO GRAVANTE, SOCIETÀ AC AIROLA, ASD VIRTUS GROTTAMINARDA e ASD SPORTING CANCELLO ARNONE – (nota n. 1950/811 pf15-16 SP/blp del 18.8.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035/TFN del 30 Novembre 2016 (50) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO PASTORE, JESSICA GIOVANNA RUNGI, PASQUALINO RUNGI, VINCENZO RUGGERO, LUIGI GIORDANO, GIUSEPPE RUOTOLO, TOMMASO REMONDELLI, TOMMASO DE LUCA, TONY GALANTE, FERNANDO ALTAVILLA, GIUSEPPE COPPOLA, GIUSEPPE MANZO, ALDO GRAVANTE, SOCIETÀ AC AIROLA, ASD VIRTUS GROTTAMINARDA e ASD SPORTING CANCELLO ARNONE - (nota n. 1950/811 pf15-16 SP/blp del 18.8.2016). Il deferimento Nel corso delle stagioni sportive 2013 - 2014 e 2014 – 2015 nelle attività del Comitato Regionale Campania e più in particolare nell’ambito di campionati e tornei organizzati dallo stesso, venivano riscontrate molteplici irregolarità, che erano principalmente consistite nel fatto che alcune Società si erano iscritte ai campionati di loro competenza con un numero di calciatori tesserati di gran lunga inferiore rispetto al necessario per la disputa delle gare ufficiali, gettando così le premesse per l’utilizzo di calciatori non tesserati e quindi in posizione irregolare, cosa che si era puntualmente verificata. Essendo tale per sommi capi il quadro complessivo scaturito dalle indagini, che avevano preso le mosse da due distinte note degli ex commissari straordinari del Comitato Regionale Campania, la Procura Federale, rilevando la responsabilità da omessa vigilanza della presidenza del Comitato Regionale e la responsabilità da illecito sportivo delle Società e dei dirigenti coinvolti, con atto del 18 agosto 2016 deferiva a questo Tribunale i seguenti soggetti: 1°) Pastore Vincenzo, all’epoca dei fatti presidente del Comitato Regionale Campania (violazione art. 1 bis comma 1 CGS), per aver omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa diretta per evitare che un numero rilevante di calciatori partecipasse a gare ufficiali senza averne titolo perché privi di tesseramento; per aver omesso di informare i competenti organi di giustizia sportiva delle suddette irregolarità di cui ne era venuto a conoscenza, nonché della ulteriore circostanza, di cui ne era al pari a conoscenza, che alcune Società (segnatamente la AC Airola, la ASB Real San Tammaro 2012, la ASB Virtus Grottaminarda, la ASB Sporting Cancello Arnone), al momento della iscrizione al campionato, avevano un numero complessivo di tesserati inferiori a quello necessario per la disputa delle gare, venendo così meno al controllo ed alla vigilanza sul corretto svolgimento dei campionati; 2°) Rungi Jessica Giovanna, all’epoca dei fatti presidente della AC Airola (violazione art. 1 bis comma 1CGS), per aver consentito nella stagione sportiva 2014 – 2015 che la Società da lei presieduta si iscrivesse al campionato di competenza con un numero di sette calciatori tesserati e quindi inferiore al minimo di undici e di aver così provocato che in sei gare del campionato di seconda categoria della detta stagione sportiva la squadra utilizzasse calciatori privi di tesseramento; 3°) Rungi Pasqualino, all’epoca dei fatti persona che aveva svolto per la AC Airola attività rilevanti per l’Ordinamento federale (violazione artt. 1 bis comma 1 CGS e 61 comma 1 NOIF), per aver consentito, quale soggetto al quale era stata demandata e delegata dalla presidenza della Società qualsivoglia attività di gestione e di governo della stessa, che per la stagione sportiva 2014 – 2015 quest’ultima avesse un numero di sette calciatori tesserati e quindi inferiore al numero di undici, con conseguente irregolarità di alcune gare del campionato di seconda categoria pari a cinque, disputate dalla squadra con l’impiego di calciatori in posizione irregolare in quanto non tesserati; nonché, quale dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, per avere sottoscritto le distinte dei calciatori della Società partecipanti a due delle predette gare ed aver attestato con la sua firma che tutti i calciatori e quindi anche i non tesserati erano in posizione regolare e dunque legittimati ad accedere al recinto di giuoco, quando invece non lo erano; 4°) Ruggero Vincenzo, all’epoca dei fatti persona che aveva svolto per la AC Airola attività rilevante per l’Ordinamento federale (violazione artt. 1 bis comma 1 CGS e 61 comma 1 NOIF), per aver sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore della squadra la distinta dei calciatori partecipanti ad una gara del campionato di seconda categoria stagione sportiva 2014 – 2015, attestando con la sua firma che tutti i calciatori di quella gara e quindi anche i non tesserati erano in posizione regolare e dunque legittimati ad accedere al recinto di giuoco, quando invece non lo erano; 5°) Giordano Luigi, all’epoca dei fatti dirigente della AC Airola (violazione degli artt. 1 bis comma 1 CGS e 61 comma 1 NOIF), per la medesima causale sub 4°); 6°) Ruotolo Giuseppe, all’epoca dei fatti dirigente della AC Airola (violazione dell’art. 1 bis comma 3 CGS), per non essersi presentato innanzi l’organo inquirente della Procura Federale allo scopo di essere sentito, benché fosse stato ritualmente convocato e non avesse addotto giustificazioni; 7°) Remondelli Tommaso, all’epoca dei fatti presidente della ASD Virtus Grottaminarda (violazione art. 1 bis comma 1 CGS), per aver consentito che nella stagione sportiva 2014 – 2015 la Società da lui presieduta avesse un numero totale di sei calciatori tesserati inferiore al minimo (pari ad undici), con conseguente irregolarità delle gare dalla stessa disputate, consistita nell’avvenuto schieramento in campo di un numero di calciatori privi di tesseramento, in aggiunta ai soli sei regolarmente tesserati; 8°) De Luca Tommaso, all’epoca dei fatti dirigente della ASD Virtus Grottaminarda (violazione degli artt. 1 bis commi 1 e 3 CGS e 61 comma 1 NOIF), per aver sottoscritto quale dirigente accompagnatore ufficiale della squadra le distinte dei calciatori partecipanti a due gare del campionato di seconda categoria stagione sportiva 2014 – 2015, attestando con l’apposizione della sua firma che tutti i calciatori erano in posizione regolare e quindi anche coloro che non lo erano; nonché per non essersi presentato innanzi l’organo inquirente della Procura Federale allo scopo di essere sentito, benché fosse stato ritualmente convocato e non avesse addotto giustificazioni; 9°) Galante Tony, all’epoca dei fatti persona che aveva svolto per la ASD Virtus Grottaminarda attività rilevante per l’Ordinamento federale (violazione degli artt. 1 bis comma 1 CGS e 61 comma 1 NOIF), per aver nella qualità di dirigente accompagnatore della squadra sottoscritto le distinte dei calciatori della Società partecipanti a quattro gare del campionato di terza categoria della stagione sportiva 2014 – 2015, attestando con la sua firma che tutti i calciatori erano in posizione regolare e dunque legittimati ad accedere al recinto di giuoco, quando invece non lo erano; 10°) Altavilla Fernando, stessa situazione sub 9°), limitata a due gare del medesimo campionato; 11°) Coppola Giuseppe, all’epoca dei fatti presidente della ASD Sporting Cancello Arnone (violazione art. 1 bis comma 1 CGS), per aver consentito nella stagione sportiva 2014 – 2015 che la Società da lui presieduta avesse un solo calciatore tesserato, con conseguente irregolarità delle gare dalla stessa disputate, atteso l’avvenuto schieramento nell’occasione di un numero di calciatori superiore all’’unico tesserato e quindi in posizione irregolare perché non tesserati, nonché (violazione art. 1 bis comma 1 CGS e 61 comma 1 NOIF) per avere nel ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra sottoscritto due distinte di calciatori partecipanti ad altrettante gare del campionato under 17 stagione sportiva 2014 – 2015, attestando con la propria firma che tutti i calciatori erano regolarmente tesserati, quando invece soltanto uno di loro lo era; ed infine per aver omesso di presentarsi innanzi l’organo inquirente della Procura Federale nel corso delle indagini, senza addurre giustificazioni (violazione art. 1 bis comma 3 CGS); 12°) Manzo Giuseppe, all’epoca dei fatti segretario della ASD Sporting Cancello Arnone (violazione degli artt. 1 bis comma 1 CGS e 61 n. 1 NOIF), per avere nel ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra sottoscritto la distinta dei calciatori partecipanti ad una gara del campionato under 17 della stagione sportiva 2014 – 2015, attestando con la propria firma che tutti quei calciatori erano regolarmente tesserati, allorquando solo uno di essi lo era, nonché per avere anch’egli omesso di presentarsi innanzi l’organo inquirente della Procura Federale nel corso delle indagini, senza addurre giustificazioni (violazione art. 1 bis comma 3 CGS); 13°) Gravante Aldo, all’epoca dei fatti persona che svolgeva per conto della ASD Sporting Cancello Arnone attività rilevante per l’Ordinamento federale (violazione artt. 1 bis comma 1 CGS e 61 comma 1 NOIF), per aver sottoscritto nella veste di accompagnatore ufficiale della squadra la distinta dei calciatori partecipanti ad una gara del campionato under 17 della stagione sportiva 2014 – 2015, attestando con la propria firma che tutti quei calciatori erano regolarmente tesserati, mentre solo uno di loro lo era; 14°, 15°, 16°) AC Airola, ASD Virtus Grottaminarda e ASD Sporting Cancello Arnone, ciascuna per responsabilità diretta conseguente alle violazioni contestate ai loro rispettivi dirigenti (artt. 4 comma 1 CGS). Dal deferimento sono state stralciate le posizioni dei Signori Valletta Nicola, Orlando Angelo, Iorio Girolamo, Anna Francesca Liguori e della ASD Real San Tammaro 2012 per la mancata notifica della comunicazione di conclusione delle indagini. Le memorie difensive Resistono al deferimento il Sig. Vincenzo Pastore e la AC Airola a mezzo di memorie difensive, di cui si dirà in seguito. Il dibattimento Alla riunione odierna, di rinvio della precedente riunione dell’11.10.2016 su motivata istanza del Sig. Vincenzo Pastore, è comparsa la Procura Federale, la quale ha chiesto l’accoglimento del deferimento in una delle seguenti sanzioni: Pastore Vincenzo, inibizione di mesi 6 (sei) ed ammenda di € 3.000,00; Rungi Jessica Giovanna, inibizione di mesi 4 (quattro); Rungi Pasqualino, inibizione di mesi 6 (sei); Ruggero Vincenzo, inibizione di mesi 1 (uno); Giordano Luigi, inibizione di mesi 1 (uno); Ruotolo Giuseppe, inibizione di mesi 1 (uno); Remondelli Tommaso, inibizione di mesi 4 (quattro); De Luca Tommaso, inibizione di mesi 3 (tre); Galante Tony, inibizione di mesi 4 (quattro); Altavilla Fernando, inibizione di mesi 2 (due); Coppola Giuseppe, inibizione di mesi 7 (sette); Manzo Giuseppe, inibizione di mesi 2 (due); Gravante Aldo, inibizione di mesi 1 (uno); AC Airola, ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila); ASD Virtus Grottaminarda, ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila); ASD Sporting Cancello Arnone, ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila). È comparso altresì il Sig. Vincenzo Pastore, assistito dal proprio difensore, il quale si è riportato alla memoria difensiva ed ha concluso: in via preliminare per la riunione a questo procedimento di altro a suo carico recante il n. 2896/42 TFN; in via principale per il proscioglimento ed in via subordinata per l’adozione del minimo della sanzione, applicando il principio della continuazione. Ha citato più in particolare una decisione del giudice statuale afferente una simile fattispecie che aveva imputato la responsabilità del caso dedotto in quel giudizio direttamente alla LND anziché a persona del Comitato Regionale. La decisione Il Tribunale osserva quanto segue. La AC Airola ha dedotto dapprima di non essersi mai iscritta al campionato indicato nel deferimento, ma poi di aver partecipato solo ad alcune gare (si presume di detto campionato) nella convinzione che tutti i calciatori che aveva utilizzato fossero regolarmente tesserati e che, quando si è accorta che così non era, non ha più partecipato alle gare, tanto da essere esclusa dal campionato; ha respinto la propria responsabilità ed anche di quella della Sig.ra Rungi Jessica Giovanna per essere stata lontana dall’attività agonistica della squadra ed ha concluso per il proscioglimento. Il Sig. Vincenzo Pastore ha dedotto che, essendo decaduto dalla carica di presidente del Comitato Regionale Campania e non rivestendo più alcun ruolo nell’ambito federale, non è assoggettato alla giurisdizione domestica per cessazione del vincolo di cui all’art. 30 Statuto federale; ha altresì dedotto l’insussistenza dei fatti, peraltro da lui non commessi e comunque non provati; ha richiamato precedenti sanzioni poste a suo carico dagli organi di giustizia sportiva ed ha chiesto che, ove fosse riconosciuta la sua responsabilità nell’ambito del presente deferimento, gli fosse irrogata la sola inibizione in continuazione con esclusione di ogni pena pecuniaria. Ha formulato istanza per la riunione a questo procedimento di quello recante il n. 2896/42/TFN/PA tuttora aperto, trattandosi della medesima violazione normativa per fatti attinenti allo stesso periodo. Ciò posto, va preliminarmente disattesa l’istanza di riunione formulata dall’incolpato. Infatti, anche alla luce di una sommaria lettura dei precedenti, può ritenersi che nel presente deferimento vengono considerate situazioni del tutto particolari e comunque non assimilabili a quelle oggetto del deferimento indicato dall’incolpato, che peraltro non ha coinvolto le stesse persone e le medesime Società presenti nell’odierno deferimento. Trattasi con tutta evidenza di un caso dissimile dagli altri, che impone pertanto una trattazione autonoma. Del pari infondata è l’eccezione dell’incolpato di mancanza della propria legittimazione passiva per non essere più nei ruoli della FIGC ed essere quindi estraneo all’Ordinamento federale ed in particolare all’art. 30 dello Statuto sulla efficacia dei provvedimenti federali, del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria. L’incolpato è decaduto dalla carica il 14 settembre 2015; all’epoca dei fatti (stagione sportiva 2014/2015, gare disputate verosimilmente prima di detta data) egli era nel pieno dei suoi poteri e quindi suscettibile di essere sottoposto nell’attualità alla giurisdizione di questo Tribunale. Nel merito il deferimento è fondato nei limiti di seguito evidenziati. Nel corso del dibattimento è emerso, in quanto riferito dalla Procura, che il giudice sportivo territoriale aveva sanzionato tanto le Società che avevano utilizzato calciatori in posizione irregolare ed i rispettivi dirigenti, quanto i calciatori stessi, sicché la contestazione mossa dalla Procura Federale al Pastore, di non essersi attivato per sottoporre i fatti alla cognizione della giustizia sportiva, può considerarsi superata; non ce ne era stato probabilmente il bisogno, perché i meccanismi sanzionatori si erano già e comunque messi in moto. Del pari assumibile è l’osservazione dell’incolpato che le negatività emerse nel corso delle indagini avevano riguardato un numero esiguo di Società (quattro per l’esattezza) rispetto alla generalità delle Società del Comitato (circa millecinquecento), per cui alcun addebito gli poteva sul punto essere mosso, trattandosi di casi estremamente circoscritti, che non inficiavano il sostanziale corretto svolgimento dell’attività del Comitato. Inoltre, a giudizio dell’incolpato, nessuna norma imponeva alle Società, al momento della loro iscrizione al campionato, di avere un numero minimo di calciatori tesserati, per cui anche sotto questo aspetto non poteva configurarsi una sua personale responsabilità, anche perché nulla poteva far presagire che quelle Società intendessero poi utilizzare in gara calciatori che non avevano tesserato. Ha insistito sul fatto che la competenza al controllo dei tesseramenti non era sua, bensì di altro ufficio del Comitato, sul quale doveva semmai ricadere la responsabilità dell’accaduto; ha precisato che la struttura del Comitato prevedeva, oltre al tesseramento, l’ufficio amministrativo - contabile e la segreteria e che ad ogni ufficio era preposto un dipendente della FIGC - LND, di guisa che, anche nel presente caso, doveva ritenersi applicabile il sedimentato orientamento giurisprudenziale che vuole il diretto coinvolgimento della FIGC - LND nelle ipotesi di illeciti imputabili ai propri dipendenti. In questo contesto, non può tuttavia sfuggire all’attenzione del giudicante che il Pastore sia venuto meno al dovere di vigilare sull’operato non certo delle Società che avevano commesso gli illeciti, bensì su quello degli uffici del Comitato, che, a dire dello stesso Pastore, avevano il compito di verificare il rispetto dei regolamenti. Non può difatti revocarsi in dubbio che se da una parte siffatti uffici dipendono dalla presidenza, dall’altra è compito della presidenza controllare che in ogni singolo ufficio il tutto si svolga nella più stretta osservanza delle regole. E questo certamente non è avvenuto nel caso in esame. Nel merito di ogni altro aspetto del deferimento, appare del tutto evidente che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui alla parte motiva del deferimento stesso, le persone deferite e le loro rispettive Società avevano commesso una serie di illeciti, consistiti nell’avvalersi di calciatori non tesserati per la disputa di gare ufficiali di competizioni organizzate dal Comitato Regionale Campania. Le ricadute negative di tali comportamenti, seppur limitati, avevano comportato un grave pregiudizio al regolare svolgimento dei campionati e, nel contempo, avevano esposto l’intero movimento calcistico regionale ad una intuibile perdita di immagine, tale da coinvolgere anche coloro i quali in questi comportamenti certamente non si erano riconosciuti. Aggiungasi poi che gli stessi calciatori irregolari, in quanto privi di tesseramento, risultavano inevitabilmente non assicurati ed esposti al conseguente rischio della loro incolumità fisica, che, se compromessa, avrebbe potuto causare la proposizione di azioni risarcitorie nei confronti del Comitato Regionale di cui trattasi e della stessa FIGC. Incontestabile ed incontestata la responsabilità di tutti gli altri deferiti, deve essere affermata anche quella facente capo al Pastore, con applicazione delle sanzioni per Società e dirigenti conformi alle richieste della Procura Federale, di minore entità per la posizione del Pastore, per tutti fatto precipuo riferimento all’art. 1 bis comma 1 CGS. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e per l’effetto infligge le seguenti sanzioni: Pastore Vincenzo, inibizione di mesi 3 (tre) ed ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento); Rungi Jessica Giovanna, inibizione di mesi 4 (quattro); Rungi Pasqualino, inibizione di mesi 6 (sei); Ruggero Vincenzo, inibizione di mesi 1 (uno); Giordano Luigi, inibizione di mesi 1 (uno); Ruotolo Giuseppe, inibizione di mesi 1 (uno); Remondelli Tommaso, inibizione di mesi 4 (quattro); De Luca Tommaso, inibizione di mesi3 (tre); Galante Tony, inibizione di mesi 4 (quattro); Altavilla Fernando, inibizione di mesi 2 (due); Coppola Giuseppe, inibizione di mesi 7 (sette); Manzo Giuseppe, inibizione di mesi 2 (due); Gravante Aldo, inibizione di mesi 1 (uno); AC Airola, ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila); ASD Virtus Grottaminarda, ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila); ASD Sporting Cancello Arnone, ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila).
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