F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035/TFN del 30 Novembre 2016 (42) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO PASTORE (all’epoca dei fatti Presidente del C.R. Campania – L.N.D.) – (nota n. 1545/744 pf15-16 SP/cc del 3.8.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035/TFN del 30 Novembre 2016
(42) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO PASTORE (all’epoca dei fatti Presidente del C.R. Campania – L.N.D.) - (nota n. 1545/744 pf15-16 SP/cc del 3.8.2016).
Il deferimento Con provvedimento del 3 agosto 2016 (nota n. Prot. 1545/744pf15-16 /SP/cc) la Procura Federale, in relazione alle vicende connesse alla gestione del Comitato Regionale Campania sotto la Presidenza del Dott. Vincenzo Pastore dal 5 dicembre 2012 al 14 settembre 2015, deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: a) Sig. Vincenzo Pastore, all’epoca dei fatti Presidente del Comitato Regionale Campania per rispondere, della violazione dell’art. 1 bis co. 1 del CGS, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’Ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva secondo i principi di lealtà, correttezza e probità, nella propria qualità di vertice apicale del sopradetto Comitato Regionale e dunque, di soggetto avente, almeno nella forma del controllo e della vigilanza, la diretta responsabilità della corretta gestione contabile - amministrativa del Comitato da esso a quel momento presieduto, per aver: 1) omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata a dare effettivo e concreto impulso alla esazione coatta, ex art. 30 del Regolamento della L.N.D., dell’ingente credito (ammontante alla data del 30/06/15 ad € 1.397.936,31) vantato dal Comitato nei confronti delle Società affiliate (attive e inattive) con conseguente ingiustificata “esposizione” del Comitato per l’intero ammontare di quel credito e reiterata disapplicazione e violazione nella prassi, anche attraverso un sistematico ricorso a forme di rateizzazione dei debiti contratti dalle diverse Società interessate non rispondente alle linee guida emanate dalla L.N.D., della vigente normativa di cui al richiamato Regolamento della L.N.D. che tra le condizioni inderogabili per la iscrizione e partecipazione delle Società ai campionati pone, innanzitutto, “...l’inesistenza (a carico delle stesse) di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali” (art. 28 Reg. L.N.D.); 2) omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata ad evitare l’insorgenza, o perlomeno, ad eliminare le pregiudizievoli conseguenze di quelle gravi carenze di carattere amministrativo e di evidente disordine contabile rilevate dalla gestione commissariale in parola per come, in specie, compendiate in quel “Verbale di operazioni compiute” steso dalla Guardia di Finanza, in data 16/12/15, all’esito della attività di ispezione e controllo dalla stessa condotta presso la sede del Comitato Regionale Campania al fine di verificare la regolarità delle operazioni bancarie, con specifico riferimento a tutti gli assegni circolari emessi, effettuate dal Comitato stesso, e dalla quale è emersa l’esistenza di ben 313 operazioni per importi non giustificati (per un valore complessivo di € 1.067.098,18) tali da aver nel loro insieme provocato un oggettivo danno economico e patrimoniale, tanto, al Comitato, quanto, più in generale, alla F.I.G.C.; 3) omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata, come peraltro sollecitato -finanche- dalla gestione commissariale della Lega Pro, a consentire il trasferimento e la restituzione in favore della Società S.S. Cavese 1919 Srl della somma di € 250.000,00 in precedenza accreditata presso il C.R. Campania a seguito dell’escussione della fideiussione in favore della Lega Pro risalente al campionato 2011/12 e la relativa non ammissione di quella Società al campionato di competenza, con conseguente compromissione dei diritti patrimoniali, derivanti da siffatta somma, propri, non solo, della Società S.S. Cavese 1919 Srl, ma, vieppiù, dei diversi tesserati (calciatori, tecnici e dirigenti) in contenzioso, da tempo, con quest’ultima e, pertanto, portatori di un interesse specifico ad ottenere la distribuzione pro-quota dell’anzidetta fideiussione non appena fosse stata effettivamente resa disponibile; nonché, ancora, con specifico riferimento a tale ultimo aspetto, ovvero, nella consapevolezza dell’esistenza di numerosi contenziosi aperti verso la S.S. Cavese 1919 Srl, per aver autorizzato la rimessa in favore di questa della somma di € 4.502.00 da destinare poi al calciatore Arturo Carbonaro con evidente lesione, sotto il profilo della disparità di trattamento, dei diritti di tutti gli altri tesserati della predetta Società in contenzioso con la stessa; 4) omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata a dare concreta ed effettiva attuazione, attraverso la puntuale predisposizione di idonei flussi informativi, a quel “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01” che prevede, appunto, la predisposizione da parte di ciascun Comitato Regionale di flussi informativi, volti a monitorare le attività a potenziale rischio di reato, da rendere disponibili in occasione di apposite verifiche periodiche condotte da uno specifico Organismo di Vigilanza della L.N.D. Servizi Srl, sostanziando, in tal modo, una condotta tale da essersi posta, non soltanto, come di evidente ostacolo all’attività propria di quest’ultimo Organismo, ma, vieppiù, proprio in ragione della mancata puntuale adozione di quel “Modello di organizzazione” e dei relativi “Presidi organizzativi” da attuare in concreto onde contenere i pericoli connessi allo svolgimento -come detto- di attività a potenziale rischio di reato, tale anche da aver favorito o, almeno, non impedito l’insorgenza di quel disordine amministrativo alla base del deciso provvedimento, da parte della L.N.D., di commissariamento del Comitato. Le memorie difensive Con memoria del 5 ottobre 2016, a ministero dell’Avv. Gaetano Aita, si difendeva nel presente procedimento il Dott. Pastore, deducendo: La necessità e richiesta di riunione del procedimento con l’altro pendente nei suoi confronti (def. N. 1950/811 pf15-16 – proc. 4711/50/TNF/PA) anche con riferimento alle sanzioni già irrogate dalla Corte Federale d’appello di cui ai C.U. n. 12/CFA del 28 luglio e 23/CFA del 4 agosto 2016, al fine di poter usufruire di un trattamento di favore rispetto al cumulo delle sanzioni che, diversamente, finirebbe per aggravare notevolmente la posizione disciplinare del Dott. Pastore; La violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e 30 dello Statuto FIGC e 1 bis, commi 1 e 5 del CGS – estraneità all’Ordinamento federale. In particolare, in quanto decaduto dalla carica di Presidente regionale della Campania e non tesserato, il Dott. Pastore non sarebbe suscettibile di irrogazione di sanzioni disciplinari; Ancora, in via generale, la violazione e falsa applicazione dell’art.1 bis CGS perché il fatto non sussiste, perché l’incolpato non lo ha commesso o perché manca la prova oltre ogni ragionevole dubbio. Sotto tale profilo deduce la difesa che la contestazione di illecito omissivo non può essere talmente generica da non riuscire ad enucleare quali siano i comportamenti che l’incolpato era tenuto ad adottare, come avviene nel caso di specie; che inoltre le posizioni di responsabilità, nell’ambito dell’organigramma del Comitato, ricadevano su altri soggetti ben individuati ed individuabili, peraltro non deferiti a loro volta, cui il Pastore non poteva in ogni caso sostituirsi; In particolare sulle specifiche contestazioni: Sul capo 1 del deferimento, mancato recupero crediti nei confronti di Società, si difendeva nel merito allegando diverse autorizzazioni scritte ricevute dalla LND di cancellazione di crediti non esigibili o perenti; indicando l’incarico conferito dal Consiglio all’Avv. Iacoviello per la disamina delle situazioni ed il recupero dei crediti; esponendo che l’ammissione ai campionati di Società debitrici di parte delle quote dovute fosse regolarmente autorizzata dalla stessa LND, cui peraltro era riferibile il necessario “sblocco” del sistema informatico per consentire l’iscrizione medesima; Sul capo 2 del deferimento, relativo al disordine contabile ed alla mancata verifica di numerose operazioni bancarie, eccepiva il bis in idem con la decisione TNF n.68 del 12 aprile 2016, decisione peraltro riformata dalla decisione n. 12 CFA del 28 luglio 2016; Sul capo 3 del deferimento, relativo alla mancata restituzione di crediti alla Società Cavese eccepiva il bis in idem con la decisione TNF n. 13 del 14 settembre 2016; Sul capo 4 del deferimento, relativo al mancato invio dei flussi informativi per l’attuazione del modello 231 eccepiva il bis in idem bis in idem con la decisione TNF n. 68 del 12 aprile 2016. Il dibattimento La Procura Federale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, chiedendo irrogarsi la sanzione della inibizione per mesi 11 (undici) oltre a ulteriori giorni 10 (dieci) per ciascun capo di contestazione, in virtù del vincolo della continuazione. La difesa dell’incolpato si è riportata alla memoria difensiva, depositando un’ordinanza del Tribunale di Benevento – Sezione Lavoro - a conforto della tesi del difetto di legittimazione passiva del Dott. Pastore a subire la sanzione disciplinare. I motivi della decisione Il deferimento della Procura Federale risulta fondato parzialmente, nei limiti di cui appresso. Preliminarmente, in ordine alla motivata richiesta di riunione dei procedimenti si osserva che la stessa non può essere accolta rispetto all’altro procedimento iscritto al ruolo odierno (def. N. 1950/811 pf15-16 – proc. 4711/50/TNF/PA) in quanto quest’ultimo non è connesso al presente se non, in via solo soggettiva, per il coinvolgimento del Dott. Pastore, ma attiene ad infrazioni diverse da quelle oggetto del presente procedimento e rispetto alle quali non si ravvede possibile o utile la riunione dei procedimenti per la decisione in unico contesto. Ancora preliminarmente va respinta l’eccezione di estraneità dall’Ordinamento federale, quale conseguenza della cessazione del tesseramento avvenuta il 14.9.2015, ragione per cui il Pastore non sarebbe soggetto alla giustizia sportiva in quanto estraneo all’Ordinamento della FIGC, così come quella dedotta in sede dibattimentale di difetto di legittimazione passiva, per essere il Comitato Regionale Campania mera articolazione territoriale della LND, di talché gli effetti delle condotte poste in essere dal suo Presidente sarebbero direttamente riconducibili alla stessa LND (in particolare il provvedimento del Tribunale di Benevento depositato in udienza ha individuato nella LND il datore di lavoro in relazione all’impugnativa di trasferimento proposta da un dipendente del CR Campania). Sotto il primo profilo è ormai giurisprudenza costante e consolidata, quella secondo cui le previsioni statutarie e regolamentari, a cui l’associato soggiace per effetto del tesseramento, possono operare anche per il tempo successivo alla cessazione del vincolo associativo, purché riguardino vicende attinenti a quel vincolo e con effetti limitati ad esso (in termini la decisione del Collegio di Garanzia del CONI n. 49/2016 depositata dallo stesso Pastore e relativa ad un precedente procedimento nei suoi confronti). Ciò è avvenuto nella specie: sussiste, dunque, quell’inerenza che sostiene l’ultrattività dell’assoggettamento alle regole dell’Ordinamento sportivo. Sotto il secondo profilo, si osserva che non può essere posta in discussione la figura apicale del Presidente del Comitato Regionale ed il suo compito di direzione e decisione su ogni aspetto dell’attività del Comitato. Tanto risulta chiaramente dall’art. 14 del Regolamento della LND, ove vengono descritti i compiti del Comitato in termini di relativa autonomia “1. I Comitati Regionali costituiscono l’articolazione funzionale della Lega di cui essa si avvale per l’organizzazione dell'attività agonistica periferica mediante l'attribuzione di compiti tecnico-sportivi svolti con autonomia organizzativa ed esercitano le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla L.N.D.. In ogni caso, la L.N.D. favorisce e riconosce ai Comitati Regionali l’autonomo reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno della propria attività e delle proprie Società, con vincolo di destinazione di tal i risorse e contributi al medesimo Comitato, purché non in contrasto con i principi e gli indirizzi economici, finanziari e di marketing fissati dalla L.N.D.. Per la gestione delle attività immobiliari, i Comitati Regionali possono avvalersi di Società immobiliari da essi controllate, i cui organi amministrativi e di controllo sono designati dal Consiglio di Presidenza dei Comitati medesimi…. II Presidente nomina il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario del Comitato Regionale; rappresenta il Comitato Regionale ad ogni effetto, convoca l’Assemblea ed è componente del Consiglio Direttivo della Lega. Egli è eletto dall’Assemblea del Comitato, con votazione separata e resta in carica per un quadriennio olímpico…. “ Sempre in relazione alle questioni pregiudiziali, occorre esaminare quelle proposte dalla difesa dell’incolpato, in via articolata, concernenti il possibile “bis in idem” rispetto a diversi altri procedimenti già conclusi nei confronti del Dott. Pastore, sempre attinenti ai fatti gestionali del Comitato Campano nel periodo sotto la sua Presidenza. Mutuando necessariamente la disciplina dell’istituto dal diritto processuale ordinario, si rammenta che la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 34655/2005, ha stabilito che ”Le situazioni di litispendenza, non riconducibili nell’ambito dei conflitti di competenza di cui all’art. 28 c.p.p., devono essere risolte dichiarando nel secondo processo, pur in mancanza di una sentenza irrevocabile, l’impromovibilità dell’azione penale in applicazione della preclusione fondata sul principio generale del ne bis in idem, sempreché i due processi abbiano ad oggetto il medesimo fatto attribuito alla stessa persona, siano stati instaurati ad iniziativa dello stesso ufficio del pubblico ministero e siano devoluti, anche se in fasi o in gradi diversi, alla cognizione di giudici della stessa sede giudiziaria”. Al fine di stabilire quindi se i fatti per cui si procede siano coincidenti, oggettivamente e soggettivamente, con quelli per i quali è stato celebrato altro e diverso procedimento di Giustizia Sportiva occorre mettere a confronto i relativi deferimenti. Il procedimento concluso con decisione TNF n. 68 del 12 aprile 2016 ha avuto ad oggetto la “violazione delle norme di comportamento di cui ai principi di lealtà, correttezza e probità previsti dall’art. 1 – bis del vigente CGS, per aver: a) tutti i soggetti sopra indicati, omesso – nello svolgimento dell’incarico a ciascuno attribuito – ogni iniziativa utile ad impedire, contrastare o comunque rendere particolarmente difficile l’appropriazione indebita che, allo stato degli atti, parrebbe perpetrata dal Sig. D.C. (quale Responsabile amministrativo del C.R. Campania, nonché di gestore, in totale autonomina, della Cassa contanti del predetto C.R. e diretto referente con l’Azienda di credito incaricata del servizio di tesoreria del C.R. Campani, non soggetto alla giurisdizione Federale), che ha sottratto somme di competenza del C.R. di elevato importo (in corso di definitivo accertamento) con molteplici azioni commesse in un ampio arco di tempo (decorrente presumibilmente dal mese di ottobre 2009), senza che nessuno dei soggetti (Presidente, Vice Presidente, Revisori) competenti ad esercitare su di lui i più opportuni e necessari controlli, in ragione della carica dagli stessi ricoperta e della circostanza che il responsabile dell’Ufficio amministrativo riferisse direttamente a loro in base all’organizzazione interna del Comitato, venendo così meno ai propri ordinari doveri di vigilanza non avendo mai riscontrato nell’illecito comportamento appropriativo, pur reiteratamente posto in essere dall’autore del fatto, aspetti meritevoli di specifico approfondimento, né rivolto allo stesso richiami, contestazioni e/o richieste di produrre documentazione giustificativa del proprio operato, trascurando colpevolmente elementari regole di buona amministrazione e le disposizioni interne della L.N.D.; b) i componenti pro tempore del Consiglio di Presidenza del C.R. (Signori Colonna, Pastore, Jacoviello e Battaglia), ciascuno per il periodo di rispettiva competenza, omesso di adottare la necessaria delibera del Consiglio di presidenza del C.R. Campania di autorizzazione alla sottoscrizione degli atti relativi ai rapporti bancari, la cui mancata adozione già di per se stessa connota in senso irregolare tutta l’attività compiuta (in violazione dell’art. 50 r.a.c.); c) i Presidente pro tempore del C.R. (Signori Colonna e Pastore), esercitato e fatto esercitare al Responsabile amministrativo (Sig. D.C.), per tutto il periodo considerato, i rapporti bancari benché privi della necessaria delibera autorizzativa del Consiglio di presidenza, mai adottata (in violazione dell’art. 50 R.AC); d) i componenti del Collegio dei revisori dei conti (Signori Fragomeni, Capuozzo e Loria), omesso di verificare la sussistenza della preventiva autorizzazione per lo svolgimento dei rapporti bancari; e) tutti i soggetti sopra indicati (ad eccezione dell’ex Presidente Sig. Colonna, cessato dall’incarico in epoca precedente), omesso ogni utile iniziativa per assicurare concreta attuazione al “Modello organizzativo, di gestione e controllo ex d. lgs. N. 231 del 2001”, adottato per la parte generale con delibera del Consiglio Direttivo del C.R. Campania del 23/12/2012 e per la parte speciale con delibera del 23/12/2014.” Il procedimento concluso con la decisione TNF n.13 del 14 settembre 2016 ha avuto ad oggetto la “violazione dell’art. 1 bis comma 1, ovvero del dovere fatto a ciascun soggetto dell’Ordinamento Federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva secondo i principi di lealtà, correttezza e probità, nella propria qualità di vertice apicale del sopra detto Comitato Regionale e, dunque, di soggetto avente, almeno nella forma del controllo e della vigilanza, la diretta responsabilità della corretta gestione contabile – amministrativa del Comitato da esso in quel momento presieduto per aver: a) omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata a dar luogo alla puntuale rimessa alla FIGC delle somme dovute dal Comitato per “sanzioni comminate dalla Commissione Disciplinare Nazionale” (ora Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare) favorendo, in tal modo, una ingiustificata esposizione del Comitato, per quegli importi, verso la Federazione; b) omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata a consentire di procedere alla restituzione in favore di n. 5 Società affiliate (US Arzanese Srl; ASD.US Scafatese Calcio; ASG. Nocerina Srl; SS Cavese 1919 Srl e SSD Puteolana 1902 Internapoli) degli importi per crediti esigibili da ciascuna delle stesse vantati nei confronti del Comitato, con conseguente compromissione dei diritti patrimoniali, derivanti da quelle somme, propri di queste ultime; c) omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata ad assicurare il corretto e tempestivo adempimento da parte del Comitato ai pagamenti in favore dei propri fornitori e collaboratori, dando, per l’effetto, causa all’insorgenza di una rilevante esposizione debitoria del primo nei confronti dei secondi; d) omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata a dare effettiva e concreta attuazione al protocollo d’intesa sottoscritto in data 26.1.2015 tra il Comitato e la Regione Campania e finalizzato al finanziamento e alla realizzazione di opere di adeguamento e ristrutturazione di n. 6 impianti sportivi campani (nella specie: Avellino – impianto sportivo al Borgo Ferrovia; Benevento – impianto sportivo in località Avellola; Caserta – impianto sportivo “Salvatore Commaia”; Napoli – Secondigliano – impianto sportivo “Ottimo Barassi”; Salerno – impianto sportivo “XXIV maggio 1999”; San Gregorio Magno (SA) – centro sportivo in località Valle; per un costo stimato in 7 milioni di Euro.” Dal confronto tra le contestazioni effettuate dalla Procura Federale risulta evidente la sostanziale identità di taluni dei fatti contestati, tanto da configurarsi ictu oculi la violazione del generale divieto di bis in idem in relazione a: - il fatto di cui al punto 4 del deferimento oggi in esame, che coincide con la lettera e) del deferimento trattato nel giudizio concluso con decisione n.68/TNF 2016. Infatti, posto che l’addebito concerne la violazione dell’art.1 bis CGS in forma omissiva, non può distinguersi il fatto costituito dalla semplice omissione di invio dl flusso informativo – come delineato nel deferimento in esame – rispetto alla più generale omissione di “ogni utile iniziativa per l’attuazione del Modello organizzativo, di gestione e controllo ex d. Lgs. N. 231 del 2001”. È evidente, infatti, che il mancato invio di flussi di informazione costituisce una componente della più generale colpevole inerzia nell’attuazione del modello. - Il fatto di cui al punto 3 del deferimento oggi in esame, che rientra nella lettera b) del deferimento da cui ha avuto origine la decisione n. 13/TFN del 14 settembre 2016. Infatti, in quest’ultimo addebito si fa espresso riferimento alla “restituzione in favore di n. 5 Società affiliate (US Arzanese Srl; ASD.US Scafatese Calcio; ASG. Nocerina Srl; SS Cavese 1919 Srl e SSD Puteolana 1902 Internapoli) degli importi per crediti esigibili da ciascuna delle stesse vantati nei confronti del Comitato, con conseguente compromissione dei diritti patrimoniali…..”, con formulazione anche letteralmente simile a quella di cui al punto 2 della contestazione oggetto del presente procedimento, che ne rappresenta una mera specificazione, posto che è indicata la sola SS Cavese 1919 e che è precisato l’importo di € 250.000,00 Euro, ma senza che si possa individuare elementi di novità, innovazione e, infine, differenza rispetto al fatto già contestato e giudicato nel procedimento ora richiamato. Né sono condivisibili le deduzioni della Procura che, sul punto, ha riferito sia la necessità di dover procedere alle contestazioni a mano a mano che si determina la materiale disponibilità della copiosa documentazione, sia il fatto che la nuova indagine, da cui è il presente procedimento, ha riguardato fatti successivi - ed accertati in base a diversi documenti – rispetto a quelli fatti oggetto delle precedenti pronunce. Infatti, occorre ribadire che la violazione dell’art. 1bis del CGS nelle specifica forma omissiva che ci riguarda, ha per oggetto in generale la “culpa in vigilando” a carico del Presidente del Comitato pro tempore che si è riverberata nel dissesto dell’intera gestione. Il concetto stesso di “gestione” non è di per sé frazionabile all’infinito in una molteplicità distinta di comportamenti, azioni o condotte: queste sussistono senza dubbio, ma il procedimento disciplinare sportivo che ne deriva a carico di colui che ha violato i criteri della buona gestione, quanto meno in via colposa, non può essere moltiplicato innumerevoli volte , per quanti sono i possibili comportamenti che hanno contribuito, non singolarmente, ma tutti insieme , a provocare il dissesto gestionale. Alla luce di quanto sopra va giudicato improponibile il deferimento in relazione ai punti 3 e 4 dello stesso, per violazione del principio di divieto di bis in idem nei termini rappresentati. Quanto agli altri due capi di contestazione si osserva quanto segue. Non è provata la “culpa in vigilando” in relazione al capo di deferimento di cui al punto 1. È infatti provato documentalmente sia l’esistenza di diversi provvedimenti autorizzativi della LND succedutisi nel tempo, che autorizzavano la cancellazione di ingenti importi dal bilancio di esercizio per crediti inesigibili o perenti; è altresì provato che il Consiglio Regionale campano, sotto la guida del Presidente Pastore, abbia conferito incarico al Vice Presidente Avv. Iacoviello di svolgere una disamina completa dei crediti da recuperare ed avviare le conseguenti iniziative di recupero. Pur non essendo certo se tali iniziative siano state poi effettivamente coltivate o abbiano portato frutto, tuttavia le stesse furono deliberate su impulso del Dott. Pastore cui pertanto, sotto tale profilo, non può essere ritenuto fondato l’addebito di omissione di vigilanza. Allo stesso modo va inquadrata la vicenda delle c.d. “rateizzazione” da parte delle Società delle quote di iscrizione al campionato e/o delle sanzioni pecuniarie. È emerso anche dagli atti di indagine, infatti, che tale prassi fosse tollerata anche dagli Organi della LND che autorizzavano la forzatura del sistema informatizzato per consentire il perfezionamento dell’iscrizione di alcune Società che, non essendo in regola con i pagamenti, si sarebbero viste automaticamente impossibilitate a completare la procedura. Anche sotto questo profilo non vi è prova che tale prassi si sia affermata per colpa esclusiva del Pastore e non per un concorso di circostanze diffuse e concordate con gli Organi di Lega. Risulta, invece, fondato l’addebito di cui al punto 2 del deferimento. Esso sintetizza, per quanto possibile, la contestazione di culpa in vigilando rivolta alla figura apicale del Comitato. Infatti, le gravi carenze di carattere amministrativo risultano nel “Verbale di operazioni compiute” steso dalla Guardia di Finanza, in data 16/12/15, all’esito della attività di ispezione e controllo dalla stessa condotta presso la sede del Comitato Regionale Campania al fine di verificare la regolarità delle operazioni bancarie, con specifico riferimento a tutti gli assegni circolari emessi, effettuate dal Comitato stesso, e dalla quale è emersa l’esistenza di ben 313 operazioni per importi non giustificati (per un valore complessivo di € 1.067.098,18) tali da aver nel loro insieme provocato un oggettivo danno economico e patrimoniale, tanto, al Comitato, quanto, più in generale, alla F.I.G.C. La fattispecie così formulata, oltre che rendere conto del grave danno causato alle casse del Comitato da un elevato numero di operazioni, risulta non coperta, forse casualmente, dal “decisum” degli altri procedimenti in precedenza richiamati. Non dalla decisione n. 68, perché la culpa in vigilando, in quel caso, è contestata in relazione alla sola appropriazione indebita perpetrata anche in conseguenza dell’omesso controllo; non dalla decisione n. 13 perché la colpa, in quel caso, è configurata come causa efficiente dell’omissione di trasferimenti finanziari alla Lega e/o di pagamenti a collaboratori o fornitori (o, come già detto, a Società creditrici). In nessun caso, tuttavia risulta delineata la fattispecie omissiva della culpa in vigilando in riferimento ad un certo numero di operazioni contabili che hanno comportato un risultato patrimoniale negativo certo e determinato, il che equivale a delineare il dissesto finanziario del Comitato per culpa in vigilando della sua figura apicale. In questi termini il deferimento deve intendersi ampiamente provato, né resistono le difese interposte in senso contrario. Come già si legge nella richiamata decisione n.68 di questo Tribunale, “questo Ordinamento sportivo imponga ai propri tesserati - attraverso la ampia formulazione dell’art. 1 bis – di “comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità”, giudicando così punibili talune condotte che altri ordinamenti ritengono neutre, o comunque irrilevanti sotto il profilo disciplinare. Ne consegue che le decisioni sanzionatorie di questo Ordinamento non comportano, di per sé, un giudizio di disvalore etico e morale, soprattutto allorché, come nella specie, sono addebitate omissioni nei compiti di vigilanza, e, dunque, la sola infrazione di quella porzione del generale obbligo di correttezza che ricomprende lo svolgimento puntuale e diligente dei compiti affidati. Di contro devesi anche sottolineare, per un verso, come il mancato svolgimento dei propri compiti – pur se qualificato genericamente “colposo” – costituisca, in ultima analisi, un comportamento omissivo volontario (ancorché senza effettiva previsione dell’evento negativo a esso ricollegato, e, comunque, in difetto di ogni intento di realizzarlo), che anche gli altri ordinamenti conoscono e sanzionano (soprattutto in materia “professionale” e societaria), e, per altro verso, come la omissione di un compito di vigilanza può determinare – come è accaduto nella specie – conseguenze assai rilevanti, che, inevitabilmente, si riflettono sul giudizio di gravità in ordine alle omissioni commesse.” Il deferimento della Procura deve essere pertanto accolto, in parte qua, e la sanzione determinata proporzionalmente P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: dichiara la non proponibilità dell’azione disciplinare in relazione ai capi 3 e 4 del deferimento per violazione del divieto di bis in idem in relazione ai contenuti ed alla portata delle decisioni n. 68 e n. 13 /TNF/2016. Proscioglie l’incolpato in relazione al capo 1 del deferimento per essere il fatto non provato. Accertata la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS da parte del Dott. Pastore in relazione al capo 2 del deferimento, gli irroga la sanzione della inibizione per mesi 3 (tre).
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