F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035/TFN del 30 Novembre 2016 (64) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO MEZZAROMA, VALENTINA MEZZAROMA, GIUSEPPE BERNARDINI, MASSIMO CHERUBINI, ALBERTO PARRI – (Fallimento Società AC Siena Srl) – (nota n. 2886/704 pf15-16 GT/sds del 21.9.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035/TFN del 30 Novembre 2016 (64) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO MEZZAROMA, VALENTINA MEZZAROMA, GIUSEPPE BERNARDINI, MASSIMO CHERUBINI, ALBERTO PARRI - (Fallimento Società AC Siena Srl) - (nota n. 2886/704 pf15-16 GT/sds del 21.9.2016). Il Tribunale di Siena con sentenza del 4 dicembre 2015 aveva dichiarato il fallimento della AC Siena Srl, in conseguenza del quale era stata revocata l’affiliazione FIGC della Società su provvedimento della Presidenza Federale, pubblicato nel CU n. 248/A del 22 gennaio 2016. La Procura Federale, traendo spunto da tali accadimenti, in data 21 settembre 2016 ha deferito a questo Tribunale i Signori Massimo Mezzaroma, Valentina Mezzaroma, Giuseppe Bernardini, Massimo Cherubini ed Alberto Parri, perché, avendo i deferiti ricoperto cariche sociali anche nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento, avevano determinato o contribuito a determinare lo stato d’insolvenza della Società, da cui era scaturita la suddetta sentenza dichiarativa di fallimento. Sono pertanto contestate ai deferiti le violazioni degli artt. 1 bis comma 1 CGS, 21 NOIF e 19 Statuto Federale. Gli incolpati hanno presentato memorie difensive, con le quali hanno eccepito in via preliminare l’inammissibilità, la improcedibilità o la irricevibilità del deferimento e, in via subordinata e nel merito, la sua totale infondatezza con conseguente istanza di proscioglimento. All’inizio della riunione fissata per il dibattimento, la Procura Federale ed i Signori Massimo Mezzaroma, Valentina Mezzaroma, Giuseppe Bernardini ed Alberto Parri, presenti in proprio e/o per delega al proprio nominato difensore, hanno presentato la proposta di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS, che questo Tribunale ritiene congrua e che adotta a mezzo della seguente ordinanza. I patteggiamenti In data odierna, prima dello svolgimento dell’udienza, sono state presentate le istanze di applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, concordate con la Procura Federale, per i seguenti deferiti: Mezzaroma Massimo, Mezzaroma Valentina, Bernardini Giuseppe e Parri Alberto. Sulle suddette richieste di applicazione della sanzione, Il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Sig.ri Mezzaroma Massimo, Bernardini Giuseppe e Parri Alberto, tramite il proprio procuratore e la Signora Mezzaroma Valentina personalmente, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per Mezzaroma Massimo, sanzione della inibizione di anni 4 (quattro) e mesi 6 (sei) oltre all’ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS ad anni 3 (tre) ed € 20.000,00 (Euro ventimila/00); pena base per Bernardini Giuseppe, sanzione della inibizione di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) oltre all’ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS ad anni 1 (uno) ed € 10.000,00 (Euro diecimila/00); pena base per Parri Alberto, sanzione della inibizione di anni 1 (uno) oltre all’ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 8 (otto) ed € 6.000,00 (Euro seimila/00); pena base per Mezzaroma Valentina, sanzione della inibizione di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) oltre all’ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS ad anni 1 (uno) ed € 10.000,00 (Euro diecimila/00);]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione; rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle sanzioni di cui in dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento prosegue nei confronti degli altri deferiti. Il dibattimento Il procedimento è proseguito nei confronti del Sig. Massimo Cherubini, che si è riportato alla memoria difensiva ed ha chiesto l’accoglimento delle conclusioni in essa precisate, fatto particolare riferimento alle eccezioni preliminari e pregiudiziali. La Procura Federale ha insistito nell’accoglimento del deferimento con adozione delle seguenti sanzioni: inibizione di anni 1 (uno) ed ammenda di € 12.000,00 (Euro dodicimila/00) a carico del Sig. Massimo Cherubini. Il Tribunale osserva quanto segue. Il Sig. Massimo Cherubini ha eccepito di non aver mai ricevuto la notifica della “Comunicazione di conclusione delle indagini”, come ha invece asserito la Procura Federale, che ne ha indicato la data del 27 giugno 2016, ed ha pertanto chiesto la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità e/o irricevibilità del deferimento e dell’azione disciplinare che ne consegue. La Procura Federale ha contestato il fondamento di siffatta eccezione ed ha insistito per l’accoglimento del deferimento in una all’applicazione della sanzione a carico del Cherubini come sopra quantificata. I motivi della decisone L’eccezione è fondata e merita di essere accolta. Dagli atti del procedimento non si rinviene la prova dell’avvenuta notifica della “Comunicazione di conclusione indagini”, prevista dall’art. 32 ter comma quarto CGS. Invero, tra le carte esaminate da questo Tribunale vi è la presenza di un foglio proveniente dalla ditta Sistema Espresso, in cui si leggono stampigliati il mittente (FIGC – Procura), il destinatario (Cherubini Massimo), la data di spedizione (13.6.2016) e di consegna (27.6.2016 ore 11.02.17), ma non c’è la prova che il Cherubini abbia effettivamente ricevuto l’atto; infatti, nello spazio del foglio riservato a timbro e firma (richiesta come leggibile), si nota soltanto un breve tratto di penna del tutto indecifrabile, che non può essere riferito al Cherubini, mancandone qualsivoglia elemento identificativo. Non sussistendo altri dati suscettibili di deporre a sfavore della eccezione sollevata dall’incolpato, sussistono i presupposti per la declaratoria di irricevibilità del deferimento, intendendosi per tale un atto che dall'autorità cui è rivolto non può essere preso in considerazione, neppure in linea preliminare, per mancanza dei requisiti formali richiesti dalla norma di riferimento o dalla prassi. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - al Sig. Mezzaroma Massimo, inibizione di anni 3 (tre) e ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00); - al Sig. Bernardini Giuseppe, inibizione di anni 1 (uno) e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); - al Sig. Parri Alberto, inibizione di mesi 8 (otto) e ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00); - alla Sig.ra Mezzaroma Valentina, inibizione di anni 1 (uno) e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); Dichiara irricevibile il deferimento a carico del Sig. Cherubini Massimo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it