COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 07 SETTEMBRE 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.2 a carico di – sig. FLORESTANO OLIVERIO, tesserato nella corrente stagione sportiva con la società USD CACCURESE come calciatore per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali ai sensi dell’ articolo 1 bis, comma 1, del CGS, perché, al termine della gara CIRÒ MARINA – CACCURESE del 6.3.2016, si recava nei pressi dello spogliatoio della squadra locale con l’intenzione di entrarvi per salutare alcuni ex compagni di squadra, e bloccato dal dirigente dell’ASD CIRÒ MARINA sig. MANNO Giovanni che lo invitava a riprovare l’accesso più tardi al termine delle docce, lo aggrediva verbalmente proferendo, tra l’altro, la seguente frase: “Chi cazzo credi di essere, sei soltanto un uomo di merda”; : -USD CACCURESE, alla quale apparteneva il deferito FLORESTANO al momento della commissione dei fatti, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del CGS.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 07 SETTEMBRE 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.2 a carico di - sig. FLORESTANO OLIVERIO, tesserato nella corrente stagione sportiva con la società USD CACCURESE come calciatore per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali ai sensi dell’ articolo 1 bis, comma 1, del CGS, perché, al termine della gara CIRÒ MARINA – CACCURESE del 6.3.2016, si recava nei pressi dello spogliatoio della squadra locale con l’intenzione di entrarvi per salutare alcuni ex compagni di squadra, e bloccato dal dirigente dell’ASD CIRÒ MARINA sig. MANNO Giovanni che lo invitava a riprovare l’accesso più tardi al termine delle docce, lo aggrediva verbalmente proferendo, tra l’altro, la seguente frase: “Chi cazzo credi di essere, sei soltanto un uomo di merda”; : -USD CACCURESE, alla quale apparteneva il deferito FLORESTANO al momento della commissione dei fatti, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del CGS. IL DEFERIMENTO Il Sostituto Procuratore Federale Delegato, -visti gli atti del procedimento disciplinare n. 1043pf15-16 avente ad oggetto: “aggressione da parte del calciatore della squadra della Caccurese, sig. F. Oliverio, nei confronti del dirigente dell’ASD Cirò Marina in occasione della gara Caccurese – Cirò Marina del 6.3.16, fatto non rilevato dal Direttore di gara”; -letta la relazione d’indagine redatta in data 5.05.2016 dal Collaboratore della Procura Federale Dott. Antonio Cogliandro che, con tutti i suoi allegati, costituisce parte integrante e presupposto inscindibile del presente provvedimento; -vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 19.05.2016 cui è seguita, da parte degli avvisati, richiesta di audizione poi rinunciata; -rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine e, in particolare: 1 documentazione allegata al fascicolo d’indagine; 2 verbali di audizione dei tesserati interessati nella vicenda; -considerato che il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone, con CU n.42 del 17.3.16, ha chiesto a quest’Ufficio di svolgere accertamenti per verificare quanto denunciato dall’ASD CIRÒ MARINA in ordine ad un’aggressione verbale avvenuta alla fine della gara CACCURESE – CIRÒ MARINA del 6.3.16 negli spogliatoi da parte del portiere dell’ USD CACCURESE nei confronti del dirigente Giovanni MANNO che gli vietava di entrare nello spogliatoio dell’ASD CIRÒ MARINAper motivi di sicurezza; di fronte a tale rifiuto, il FLORESTANO OLIVERIO aggrediva verbalmente il MANNO avvicinandosi in maniera pericolosa e non arrivando allo scontro fisico solo per l’intervento di alcuni dirigenti e calciatori delle due società; -osservato che, durante l’audizione, il sig. Oliverio FLORESTANO OLIVERIO, calciatore dell’USD CACCURESE, ha negato ogni addebito, sostenendo che a fine gara voleva salutare alcuni suoi ex compagni di squadra e per questo cercava di entrare nello spogliatoio della squadra ospite, ma senza alcun nervosismo (anche perché la propria squadra aveva vinto); mentre stava per entrare, si sentiva strattonare per la maglia da un signore che aveva visto durante la gara seduto nella panchina della squadra avversaria; l’episodio, a detta del FLORESTANO OLIVERIO, si chiudeva così; lo stesso precisava inoltre che nel dopo partita tutto era tranquillo e non vi era alcun segno di tensione; -considerato che, durante l’audizione, il sig. DE PASQUALE Nicodemo F., tesserato per l’ASD CIRÒ MARINA, calciatore nella gara in questione, ha affermato che a fine gara, negli spogliatoi, il portiere della CACCURESE, sig. FLORESTANO OLIVERIO, ha avuto un acceso diverbio con il proprio dirigente, MANNO Giovanni, ma senza che i due fossero venuti a contatto fisicamente; -rilevato che, durante l’audizione, il sig. MANNO Giovanni, dirigente dell’ASD CIRÒ MARINA, ha affermato che, alla fine della gara in questione, si trovava davanti la porta degli spogliatoi della propria squadra, quando il portiere della squadra avversaria, sig. FLORESTANO OLIVERIO, gli si avvicinava e chiedeva di entrare per salutare alcuni calciatori dell’ASD CIRÒ MARINA, richiesta che veniva negata perché i calciatori erano sotto la doccia e pertanto invitava il FLORESTANO OLIVERIO a tornare più tardi; a questo punto, quest’ultimo, innervosito, pronunciava alcune frasi offensive, di cui non ricordava il tenore e quindi si allontanava, anche con l’aiuto di altro dirigente; il MANNO escludeva qualunque contatto fisico con il FLORESTANO OLIVERIO; -considerato che, durante l’audizione, il sig. LAISE Emilio, dirigente dell’ASD CIRÒ MARINO, confermava che alla fine della gara in questione si trovava davanti la porta dello spogliatoio della propria squadra, vicino al MANNO, e che il FLORESTANO OLIVERIO si avvicinava alla porta dello spogliatoio chiedendo di entrare per salutare alcuni calciatori. A tale richiesta il MANNO rispondeva negativamente, ma in modo educato, perché i calciatori stavano facendo la doccia e lo invitava a tornare più tardi. A quel punto il FLORESTANO OLIVERIO, innervositosi, rivolgeva a voce alta al MANNO la seguente frase: ‘Chi cazzo credi di essere, sei soltanto un uomo di merda’; a quel punto lui stesso interveniva invitando il FLORESTANO OLIVERIO a non usare termini offensivi e poco dopo questi si allontanava; -rilevato che l’attività d’indagine espletata ha consentito di ricostruire compiutamente la vicenda che non lasci margini di dubbio in ordine ai profili di responsabilità del tesserato sig. FLORESTANO OLIVERIO; -ritenuto pertanto, per quanto sopra detto, che sussiste la responsabilità del sig. FLORESTANO Oliverio, tesserato nella corrente stagione sportiva con la società USD CACCURESE come calciatore, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali ai sensi dell’ articolo 1 bis, comma 1, del CGS, perché, al termine della gara CIRÒ MARINA – CACCURESE del 6.3.16, si recava nei pressi dello spogliatoio della squadra locale con l’intenzione di entrarvi per salutare alcuni ex compagni di squadra, e bloccato dal dirigente dell’ASD CIRÒ MARINA sig. MANNO Giovanni che lo invitava a riprovare l’accesso più tardi al termine delle docce, lo aggrediva verbalmente proferendo, tra l’altro, la seguente frase: “Chi cazzo credi di essere, sei soltanto un uomo di merda”; -ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del CGS, la responsabilità oggettiva della Società USD CACCURESE alla quale apparteneva l’ avvisato sig. FLORESTANO al momento della commissione dei fatti ; -vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Stefano Laporta; -visto l’art. 32 ter, comma 4, del C.G.S., DEFERIVA Innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale: il sig. Florestano Oliverio, tesserato nella corrente stagione sportiva con la società USD CACCURESE come calciatore per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali ai sensi dell’ articolo 1 bis, comma 1, del CGS, perché, al termine della gara CIRÒ MARINA – CACCURESE del 6.3.16, si recava nei pressi dello spogliatoio della squadra locale con l’intenzione di entrarvi per salutare alcuni ex compagni di squadra, e bloccato dal dirigente dell’ASD CIRÒ MARINA sig. MANNO Giovanni che lo invitava a riprovare l’accesso più tardi al termine delle docce, lo aggrediva verbalmente proferendo, tra l’altro, la seguente frase: “Chi cazzo credi di essere, sei soltanto un uomo di merda”; la Società USD CACCURESE, alla quale apparteneva il deferito FLORESTANO al momento della commissione dei fatti, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del CGS. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 05 settembre 2016 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Nicola Monaco. Sono altresì comparsi il sig.Oliverio Florestano e per la Società U.S.D.Caccurese il sig.Piccolo Ilario avente poteri di rappresentanza, entrambi assistiti dall’Avv.Marianna Caligiuri. Prima dell’inizio del dibattimento i deferiti hanno proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt.23 e 24 C.G.S. (per Florestano Oliverio la squalifica di una giornata; per la Società USD Caccurese l’ammenda di € 200,00 ). Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale. Visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art.23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti della richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; rileva che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 23, C.G.S.. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta. In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto del patteggiamento; P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale irroga: al calciatore FLORESTANO OLIVERIO UNA(1) giornata di squalifica da scontare nel campionato di competenza s.s. 2016/2017; alla Società U.S.D. CACCURESE l’ammenda di € 200,00 (ducento/00), che, ai sensi dell’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art.32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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