COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 DEL 05 OTTOBRE 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.4 a carico di: -ROTELLA TOMMASO, all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Due Mari Tiriolo; -RUGA GIUSEPPE, all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società GS Marcellinara; -della Società A.S.D. DUE MARI TIRIOLO; -della Società G.S. MARCELLINARA. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., prot.n°1888/956 pf 15 16/AA/mg del 11.08.2016
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 37 DEL 05 OTTOBRE 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.4 a carico di:
-ROTELLA TOMMASO, all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Due Mari Tiriolo;
-RUGA GIUSEPPE, all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società GS Marcellinara; -della Società A.S.D. DUE MARI TIRIOLO; -della Società G.S. MARCELLINARA. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., prot.n°1888/956 pf 15 16/AA/mg del 11.08.2016
IL DEFERIMENTO Il Sostituto Procuratore Federale Delegato, letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare N. 956 15-16 AA/mg, avente ad oggetto: “Accertamenti di eventuali violazioni dell’art. 43, comma 5, delle NOIF da parte della Società ASD DUE MARI TIRIOLO e GS MARCELLINARA in merito al mancato inoltro alla Federazione del certificato di non idoneità all’attività sportiva relativa al calciatore....omissis….” Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 31.03.2016 al N.956 15-16. Vista la comunicazione di conclusione delle indagini debitamente notificata alle parti; Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto, in particolare è stata esaminata la sottonotata documentazione, in parte già agli atti del procedimento ed in parte acquisita dal Collaboratore della Procura Federale, Dott. Walter MORETTI, che ha condotto gli accertamenti, consistente: nella richiesta di accertamenti inoltrata, il 17 febbraio 2016, alla Procura Federale da parte dell’Ufficio Tesseramento Centrale della FIGC ; nella richiesta di visita medica, per l’accertamento della idoneità alla pratica agonistica del calciatore ….omissis...., inoltrata il 25.09.2015, dalla Società GS MARCELLINARA all’Azienda Provinciale di Catanzaro; nel Certificato Medico, rilasciato il 16.11.2016 dall’U.O. Medicina dello SPORT, attestante la non idoneità del predetto calciatore, inoltrato all’interessato, alla Commissione Regionale ed al C.R. Calabria; nella raccomandata, datata 30.11.2015, inoltrata dal C.R. Calabria alla Segreteria della FIGC, al Settore Tecnico della FIGC ed alle due Società interessate ASD DUE MARI TIRIOLO ed SG MARCELLINARA; nella lettera, datata 14.12.2015, inviata dalla Segreteria della FIGC alle due Società ASD DUE MARI TIRIOLO e GS MARCELLINARA; Considerato che dagli atti del procedimento si evince che: -in data 25.09.2015, la Società GS MARCELLINARA richiedeva all’Azienda Provinciale di Catanzaro la visita medica per l’idoneità dell’attività sportiva - agonistica per il calciatore ….omissis…. (nato il ….omissis….), alla cui Società, in data 17.09.2015, era stato dato in prestito temporaneo dall’ASD DUE MARI TIRIOLO;
in data 16.11.2015, a seguito della visita medica, l’U.O. Medicina dello Sport della predetta Azienda Medica Provinciale certificava la non idoneità del calciatore….omissis…. alla pratica Sportiva - Agonistica e, lo stesso giorno, inviava le copie del relativo certificato Medico al calciatore interessato, alla Commissione Regionale presso l’Assessorato della Sanità ed al Comitato Regionale LND Calabria; -In data 30 Novembre 2015, il C.R. Calabria, con lettera raccomandata, informava, “ai sensi dell’art. 43 delle NOIF”, la Segreteria della FIGC, il Settore Tecnico della FIGC e le due Società ASD DUE MARI TIRIOLO e GS MARCELLINARA che era stata riscontrata la non idoneità alla pratica agonistica del predetto calciatore; -con lettera datata 14.12.2015, il Segretario della FIGC ribadiva alle due Società interessate che il calciatore ….omissis…. era stato riscontrato non idoneo all’attività agonistica sportiva, invitandole a provvedere agli adempimenti di cui all’art. 43, comma 5, delle NOIF, pena l’inoltro degli atti alla Procura Federale; -ed infatti, le due Società non essendosi attivate ad adempiere l’obbligo previsto dall’art. 43 delle NOIF, l’Ufficio Tesseramento Centrale della FIGC, in data 17.02.2016 inoltrava gli atti del procedimento in esame, per esaminare l’eventuale sussistenza di violazioni regolamentari da parte di tesserati; -nel corso dell’audizione,il Presidente dell’ASD DUE MARI TIRIOLO, signor Tommaso ROTELLA, ha dichiarato che, con lettera Raccomandata del 13.12.2015, la Presidenza della FIGC, lo aveva informato circa la non idoneità alla pratica sportiva agonistica del proprio calciatore….omissis…., riscontrata dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ed aggiungeva che sconosceva l’obbligo di informare la FIGC di tale inidoneità; Ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano il comportamento in violazione della normativa Federale dei signori Tommaso ROTELLA e Giuseppe RUGA, rispettivamente Presidenti, nella stagione sportiva 2015-2016, delle Società ASS DUE MARI TIRIOLO e GS MARCELLINARA le cui responsabilità derivano dal rapporto d’immedesimazione organica per le omissioni poste in essere dalle proprie Società per non avere adempiuto all’obbligo di informare, immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale e la Sezione Medica del Settore Tecnico dell’accertata inidoneità alla pratica agonistica del calciatore ….omissis…., certificata il 16.11.2015, a cura dell’Azienda Provinciale di Catanzaro, comunicata alle stesse due Società, a mezzo raccomandate postali, inviate, in data 30.11.2015, da parte del C.R. Calabria; che pertanto ciò integri, a carico dei predetti Presidenti Tommaso ROTELLA e Giuseppe RUGA, la violazione, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS della FIGC, in relazione all’art. 43, comma 5, delle NOIF; Ritenuto altresì che dai predetti comportamenti consegua anche la responsabilità a titolo diretto delle Società ASD DUE MARI TIRIOLO e G.S. MARCELLINARA, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, alle quali rispettivamente appartenevano i due Presidenti e Legali Rappresentanti, signori Tommaso ROTELLA e Giuseppe RUGA al momento della commissione dei fatti e nel cui interesse è stata svolta l’attività sopra contestata; per i motivi sopra esposti, vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Col. Domenico INFANTE; DEFERIVA a questo Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria: -il signor Tommaso ROTELLA, Presidente e Legale Responsabile della Società ASD DUE MARI TIRIOLO, nella s. s. 2015-2016, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS della FIGC, in relazione all’art. 43, comma 5, delle NOIF le cui responsabilità derivano dal rapporto d’immedesimazione organica per le omissioni poste in essere dalla propria Società per non avere adempiuto all’obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale e la Sezione Medica del Settore Tecnico dell’accertata inidoneità alla pratica agonistica del proprio calciatore, in prestito temporaneo alla GS MARCELLINARA, ….omissis…., certificata il 16.11.2015, a cura dell’Azienda Provinciale di Catanzaro, comunicata alla stessa Società, a mezzo raccomandata postale, inviata, in data 30.11.2015, dal C.R. Calabria; -la Società ASD DUE MARI TIRIOLO, nella s.s. 2015-2016, per rispondere a titolo diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, del CGS, per i comportamenti posti in essere dal proprio Presidente Tommaso ROTELLA; -il signor Giuseppe RUGA, Presidente e Legale Responsabile della Società GS MARCELLINARA nella s. s. 2015-2016, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS della FIGC, in relazione all’art. 43, comma 5, delle NOIF le cui responsabilità derivano dal rapporto d’immedesimazione organica per le omissioni poste in essere dalla propria Società per non avere adempiuto all’obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale e la Sezione Medica del Settore Tecnico dell’accertata inidoneità alla pratica agonistica del calciatore ….omissis…., avuto in prestito temporaneo dall’ASD DUE MARI TIRIOLO, certificata il 16.11.2015, dall’Azienda Provinciale di Catanzaro, comunicata alle stessa Società, a mezzo raccomandata postale, inviata, in data 30.11.2015, dal C.R. Calabria; -la Società GS MARCELLINARA, nella s.s. 2015-2016, per rispondere a titolo diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, del CGS, per i comportamenti posti in essere dal proprio Presidente Giuseppe RUGA. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 3 ottobre 2016 sono comparsi davanti a questo Tribunale Federale Territoriale: il sostituto Procuratore Federale avv.Nicola Monaco; Rotella Tommaso, anche in qualità di Presidente della Società A.S.D. DUE MARI TIRIOLO, avente poteri di rappresentanza, come da statuto societario; Gariano Vincenzo in qualità di Presidente della Società G.S. MARCELLINARA, e Ruga Giuseppe.
Prima dell’inizio del dibattimento tutti i deferiti in proprio ed in qualità, hanno proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt.23 e 24 C.G.S. per ROTELLA Tommaso, 60 giorni di inibizione da ridursi a 40 giorni, per la società A.S.D. DUE MARI TIRIOLO l’ammenda di € 240,00 da ridursi ad euro 160,00, per RUGA Giuseppe giorni 60 di inibizione da ridursi a giorni 40,per la società G.S. MARCELLINARA l’ammenda di € 240,00 da ridursi ad euro 160,00. Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale. Visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art.23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti della richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; rilevato che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 23, C.G.S.. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto del patteggiamento, irroga: -al Presidente ROTELLA Tommaso l’inibizione per giorni quaranta (40) e quindi fino al 15 NOVEMBRE 2016; -alla Società A.S.D. DUE MARI TIRIOLO l’ammenda di € 160,00(centosessanta/00); -al Presidente RUGA Giuseppe, l’inibizione per giorni quaranta (40) e quindi fino al 15 NOVEMBRE 2016; -alla Società G.S. MARCELLINARA l’ammenda di € 160,00(centosessanta/00). Le ammende, di cui al presente comunicato, ai sensi dell’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art.32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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