COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 DEL 06 OTTOBRE 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara del 17/ 9/2016 CETRARO FOOTBALL CLUB ASD – REAL SANT AGATA

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 DEL 06 OTTOBRE 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara del 17/ 9/2016 CETRARO FOOTBALL CLUB ASD - REAL SANT AGATA ll Giudice Sportivo Territoriale letto il reclamo con il quale la società Cetraro F.C. ha chiesto irrogarsi alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 per avere nelle fila di quest'ultima partecipato il giocatore IMPIERI LUCA, nato il 24.09.1993 e non avente titolo in quanto non tesserato; Rilevato: che alla gara Cetraro F.C. - Real Sant'Agata del 17.09.2016 ha preso parte il giocatore Impieri Luca, nato il 24.09.1993, contrassegnato in distinta con il numero di maglia 18 e che dagli atti in possesso presso il C.R.C. risulta in prestito alla società Virtus Diamante; che, pertanto, il giocatore non aveva titolo a prendere legittimamente parte alla gara; lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società Real Sant'Agata che evidenziano nel merito la non validità del reclamo in quanto pervenuto in data 27/09/2016; accertato che la società reclamante ha depositato presso gli uffici Global Poste di Cetraro in data 24/09/2016 (h:18:57) un plico destinato alla FCD Real Sant'Agata c/o Lucio Vaccaro e quindi nei termini previsti; visti gli artt. 17 punto 5 lett a), 18 punto 1 comma b, 19 punto 1 comma e ed h del C.G.S. delibera 1) infliggere alla società REAL SANT'AGATA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 2) squalificare il giocatore Impieri Luca (Virtus Diamante) per UNA giornata; 3) inibire fino al 5.11.2016 il Sig. Bellizzi Antonio, Dirigente accompagnatore della società Real Sant'Agata; 4) infliggere alla società REAL SANT'AGATA l'ammenda di € 100,00; 5) non addebitare sul conto della società CETRARO FOOTBALL CLUB la tassa reclamo.
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