COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 DEL 06 OTTOBRE 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara del 24/ 9/2016 SCOMMETTENDO.IT FRONTI – REAL MILETO

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 DEL 06 OTTOBRE 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara del 24/ 9/2016 SCOMMETTENDO.IT FRONTI - REAL MILETO Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n.33 del 29 Settembre 2016; letti gli atti ufficiali dai quali risulta che al 48' del 2º tempo a seguito della concessione di un calcio di rigore a favore della società Scommettendo.it Fronti tutti i giocatori di "riserva" della società Real Mileto entravano in campo per contestare la decisione presa dall'arbitro; che alcuni dei detti giocatori erano senza maglia ed altri con le maglie "girate dal rovescio" al fine di evitare che l'arbitro ne rilevasse il numero; che contestualmente uno dei citati giocatori si avvicinava all'arbitro, lo spingeva e lo colpiva con un pugno al volto, nonostante il tentativo di schivarlo; che l'arbitro a causa dell'atto di violenza subito avvertiva "dolore al viso vicino l'occhio destro" tanto da non essere più nelle condizioni fisiche e mentali a proseguire regolarmente la direzione della gara e la sospendeva definitivamente; che l'arbitro una volta negli spogliatoi, accompagnato dai giocatori della società ospitante Scommettendo.it Fronti e da dirigenti della società Sambiase che si trovavano in tribuna per assistere alla gara, veniva raggiunto dal giocatore Rettura Daniele (Real Mileto) il quale dichiarava di essere l'autore dell'atto di violenza perpetrato nei confronti dell'arbitro stesso; che l'arbitro a causa del "persistente dolore al volto e gonfiore vicino all'occhio destro" si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale "Giovanni Paolo II" di Lamezia Terme dove gli veniva diagnosticato una contusione della faccia guaribile in due gg. s.c.; che la società Real Mileto non ha fatto pervenire i motivi a sostegno del reclamo preannunciato; ritenuto: che nei confronti del giocatore Rettura Daniele (Real Mileto) per quanto in atti, è stata già adottata la relativa sanzione disciplinare come da delibera pubblicata con il CU n.33 del 29.09.2016; visti gli artt. 17 punto 1 e 18 punto 1 lettera b) del C.G.S. delibera 1) infliggere alla società REAL MILETO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 2) infliggere alla società REAL MILETO l'ammenda di € 200,00; 3) addebitare sul conto della società REAL MILETO la relativa tassa
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