COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 DEL 20 OTTOBRE 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara del 1/10/2016 ROSSANESE – MARINA DI SCHIAVONEA 1960
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 43 DEL 20 OTTOBRE 2016
Delibera del Giudice Sportivo Territoriale
Gara del 1/10/2016 ROSSANESE - MARINA DI SCHIAVONEA 1960
Il Giudice Sportivo Territoriale a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 38 del 6.10.2016, letto il reclamo della società Rossanese con il quale chiede che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 per avere nelle fila di quest'ultima partecipato il calciatore Gagliarde Pasquale nato il 02.10.1999, non avente titolo, in quanto squalificato per recidività in ammonizione in merito alla gara Forza Ragazzi Schiavonea - Vibonese di Campionato Regionali Allievi - Fase Finale della passata stagione sportiva 2015/2016; rilevato che, con provvedimento pubblicato nel C.U. n.64 del 05.05.2016 il giocatore Gagliarde Pasquale nato il 2.10.1999 tesserato con la società Forza Ragazzi Schiavonea veniva squalificato per una giornata effettiva di gara per recidiva in ammonizione a seguito del provvedimento relativo alla disputa della gara Forza Ragazzi Schiavonea - Vibonese del Campionato Regionale Allievi - Fase Finale; che la materia avente oggetto esecuzione delle sanzioni è disciplinato dall'art.22 del C.G.S. che a norma del comma 3 del detto articolo il giocatore colpito da squalifica deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nelle quali militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento; Comunicato Ufficiale N. 43 del 20 Ottobre 2016 229 che, tuttavia le squalifiche che non possono essere scontate in tutto o in parte nella stagione in cui sono state irrogate, o nelle stagioni successive e qualora abbia cambiato la società o categoria di appartenenza la squalifica è scontata per la residua giornata in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o categoria; .....omissis.... ritenuto pertanto che, quanto sostenuto dalla reclamante trova riscontro negli atti ufficiali in quanto il giocatore Gagliarde Pasquale non aveva titolo a prendere legittimamente parte alla gara di cui in narrativa non avendo scontato la giornata di squalifica inflittagli dal G.S.T. nella stagione sportiva 2015-2016 con provvedimento pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 64; visto l'art.17.1;18.1 comma b e 19 comma c del C.G.S.; delibera 1) infliggere alla società MARINA DI SCHIAVONEA 1960 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3; 2) squalificare per DUE giornate il giocatore Gagliarde Pasquale, nato il 2.10.1999, della società Marina di Schiavonea 1960; 3) Inibire il Dirigente accompagnatore ufficiale BIANCHI Gerardo della società Marina di Schiavonea 1960 fino al 19.11.2016 per avere consentito la partecipazione alla gara il giocatore non avente titolo; 4) accreditare sul conto della società Rossanese la tassa reclamo versata.