COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 DEL 27 OTTOBRE 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara del 9/10/2016 CARIATI – COTRONEI 1994

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 DEL 27 OTTOBRE 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara del 9/10/2016 CARIATI - COTRONEI 1994 Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo della società Cotronei 1994 con il quale chiede che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara per avere nelle fila di quest'ultima partecipato i giocatori Lonetti Giuseppe Immaco, nato il 20.8.1999 e Rinzelli Giuseppe, nato il 26.8.1999, non aventi titolo in quanto squalificati per recidività in ammonizioni rispettivamente con delibera pubblicata nel C.U. n. 59 del 21.4.2016 e n.51 del 24.3.2016; rilevato che con provvedimento pubblicato nel C.U. n.59 del 21.04.2016 il giocatore Lonetti Giuseppe Immaco, nato il 20.08.1999, tesserato all'epoca per la società ACLI Sporting Club, veniva squalificato per una giornata effettiva di gara per recidività in ammonizioni a seguito del provvedimento relativo alla disputa della gara Sila Regia - ACLI Sporting Club del 16.04.2016 del campionato Allievi Regionali Play-Off; - che con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 51 del 24.03.2016 il giocatore Rinzelli Giuseppe, nato il 26.08.1999, tesserato all'epoca per la società Cariati, veniva squalificato per una giornata effettiva di gara per recidività in ammonizioni a seguito del provvedimento relativo alla disputa della gara Cariati - Isola Capo Rizzuto del 19.3.2016 e del campionato regionale Allievi; - che la materia avente oggetto "esecuzioni delle sanzioni" è disciplinato dall'Art. 22 del C.G.S. e che a norma del comma 3 detto articolo il giocatore colpito da squalifica deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento; - che tuttavia le squalifiche che non possono essere scontate in tutto o in parte nella stagione in cui sono state irrogate, devono essere scontate anche solo per il residuo nella stagione o nelle stagioni successive e che qualora il calciatore colpito da sanzione abbia cambiato società o categoria di appartenenza la squalifica è scontata per la residua giornata in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o categoria; ...omissis... accertato che il calciatore Rinzelli Giuseppe ha scontato il residuo della squalifica non partecipando alla gara del 18.9.2016 Cariati – San Fili Calcio; ritenuto, invece, che quanto sostenuto dalla reclamante trova riscontro negli atti ufficiali in quanto il giocatore Lonetti Giuseppe Immaco non aveva titolo a prendere parte alla gara di cui in narrativa non avendo scontato la giornata di squalifica inflittagli dal G.S.T. nella stagione sportiva 2015/2016 con provvedimento pubblicato rispettivamente con C.U. n.59; Visti gli artt. 17 punto 1, 18 punto 1 comma b), 18 e 19 del C.G.S. delibera 1) infliggere alla società CARIATI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3; 2) infliggere alla società CARIATI l'ammenda di € 200,00; 3) squalificare il giocatore LONETTI Giuseppe Immaco per DUE giornate di gare; 4) inibire il Dirigente Accompagnatore Ufficiale SCIGLIANO Lorenzo (società CARIATI) fino al 26.11.2016; 5) accreditare sul conto della società Cotronei 1994 la tassa reclamo versata.
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