COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 02 NOVEMBRE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.2 della Società F.C. REAL SANT’AGATA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.38 del 6.10.2016 (punizione sportiva della perdita della gara Cetraro Footobal Club ASD – Real Sant’Agata del 17.9.2016 Campionato 1^Categoria con il punteggio 0-3 per posizione irregolare giocatore IMPIERI Luca; squalifica giocatore IMPIERI Luca(Virtus Diamante) per UNA gara, inibizione dirigente accompagnatore BELLIZZI Antonio fino al 5.11.2016, ammenda € 100,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 02 NOVEMBRE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.2 della Società F.C. REAL SANT’AGATA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.38 del 6.10.2016 (punizione sportiva della perdita della gara Cetraro Footobal Club ASD – Real Sant’Agata del 17.9.2016 Campionato 1^Categoria con il punteggio 0-3 per posizione irregolare giocatore IMPIERI Luca; squalifica giocatore IMPIERI Luca(Virtus Diamante) per UNA gara, inibizione dirigente accompagnatore BELLIZZI Antonio fino al 5.11.2016, ammenda € 100,00). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA il giudice sportivo di primo grado, letto il reclamo con cui la società Cetraro ha chiesto irrogarsi all’odierna reclamante la punizione sportiva della perdita della gara Cetraro – Real Sant’Agata del 17.9.2016 con il punteggio di 0 – 3, per avere nelle fila di quest’ultima partecipato il calciatore Impieri Luca non avente titolo in quanto non tesserato con il Real Sant’Agata, rilevava che alla gara il citato calciatore partecipava in posizione irregolare in quanto dagli atti in possesso del C.R. Calabria risultava in prestito alla società Virtus Diamante; deliberava, pertanto, nel senso richiesto dalla società Cetraro. A tale decisione si oppone la società Real Sant’Agata rappresentando che il calciatore Impieri Luca non ha mai firmato con la Virtus Diamante in quanto la firma apposta sulla lista di trasferimento è falsa. A tal fine produce dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale il calciatore Impieri Luca disconosce la sottoscrizione apposta sulla citata lista di trasferimento, assumendosi le responsabilità di legge rivenienti da tale affermazione. Data la complessità e delicatezza delle indagini che la fattispecie richiede, questo Collegio sospende il giudizio e rimette gli atti alla Procura Federale. P.Q.M. sospende il giudizio e rimette gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza.
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