COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 02 NOVEMBRE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.4 della Società A.S.D. JUVENILIA ROSETO C.S. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.43 del 20.10.2016 (squalifica del calciatore LA BARCA Stefano per QUATTRO gare effettive).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 02 NOVEMBRE 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO n.4 della Società A.S.D. JUVENILIA ROSETO C.S. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.43 del 20.10.2016 (squalifica del calciatore LA BARCA Stefano per QUATTRO gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la sanzione comminata al calciatore La Banca Stefano consegue alla contestazione di aver tentato di aggredire il proprio allenatore tenendo contestualmente, nei confronti dello stesso, un comportamento offensivo e minaccioso. La società reclamante ricostruisce i fatti con modalità del tutto differenti: afferma infatti che sarebbe stato l’allenatore a tentare di aggredire il La Banca. Il rapporto dell’arbitro non può essere posto in dubbio in quanto riferisce i fatti in maniera puntuale e circostanziata, la ricostruzione della Juvenilia non appare, pertanto, assolutamente credibile. La sanzione, assolutamente congrua ai fatti commessi, va confermata ed il reclamo pertanto rigettato. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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