COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 DEL 09 NOVEMBRE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.6 della Società A.S.D. REGGIOMEDITERRANEA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.47 del 27.10.2016 (ammenda di € 450,00, inibizione a svolgere ogni attività del dirigente LEO Bruno fino al 31.12.2016, squalifica del massaggiatore BRANCATI Demetrio fino al 31.12.2016, squalifica del calciatore ZAPPIA Amato Daniele per TRE gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 DEL 09 NOVEMBRE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.6 della Società A.S.D. REGGIOMEDITERRANEA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.47 del 27.10.2016 (ammenda di € 450,00, inibizione a svolgere ogni attività del dirigente LEO Bruno fino al 31.12.2016, squalifica del massaggiatore BRANCATI Demetrio fino al 31.12.2016, squalifica del calciatore ZAPPIA Amato Daniele per TRE gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti l’arbitro a chiarimenti e telefonicamente il Commissario di campo; RILEVA la reclamante impugna la decisione del Giudice Sportivo chiedendo sostanzialmente una riduzione delle sanzioni irrogate. L’arbitro della gara nell’odierna seduta ha confermato integralmente il rapporto. Il Commissario di campo ha confermato il comportamento offensivo e minaccioso del sig. Leo Bruno, ma nulla ha chiarito sul lancio di sputi nei confronti della terna arbitrale e sul comportamento offensivo del sig.Zappia Amato Daniele. Ritiene questa Corte che il rapporto dell’arbitro, costituendo fonte privilegiata, non possa essere disatteso anche in considerazione della circostanza che riferisce i fatti in maniera puntuale e particolareggiata. Le sanzioni comminate dal primo giudice sono congrue ed adeguate. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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