COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 DEL 23 NOVEMBRE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.12 della Società A.S.D. CARDETO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.27 del 3.11.2016 (penalizzazione di 1 punto in classifica, ammenda di € 50,00, inibizione dell’assistente di parte MORABITO Santo fino a 05.04.2017, squalifica del capitato SANTIANO Antonio fino al 04.11.2017 in luogo dei calciatori autori materiali dell’atto di violenza contro l’arbitro, rimasti non identificati).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 DEL 23 NOVEMBRE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.12 della Società A.S.D. CARDETO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.27 del 3.11.2016 (penalizzazione di 1 punto in classifica, ammenda di € 50,00, inibizione dell’assistente di parte MORABITO Santo fino a 05.04.2017, squalifica del capitato SANTIANO Antonio fino al 04.11.2017 in luogo dei calciatori autori materiali dell’atto di violenza contro l’arbitro, rimasti non identificati). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; RILEVA che dal rapporto arbitrale della gara Asd Cardeto Calcio – Audax Ravagnese del 30/10/2016, risulta che al 26° del II tempo, dopo la rete realizzata dalla squadra ospite, il direttore di gara veniva attorniato da diversi giocatori del Cardeto, che protestavano vigorosamente, strattonandolo e spintonandolo. Entrava sul terreno di gioco anche l’assistente di parte sig. Santo Morabito, che spintonava l’arbitro e gli impediva di portarsi al sicuro. Contestualmente il direttore di gara riceveva un calcio al polpaccio da un calciatore non identificato, e immediatamente il numero 7 del Cardeto, sig. Fabio Berlingieri, colpiva l’arbitro con un violento pugno sul labbro inferiore, provocandogli una ecchimosi. Ed ancora, un altro calciatore, diverso dal n. 7, colpiva l’arbitro per due volte con schiaffi sulla parte sinistra del collo. A questo punto l’arbitro fischiava la sospensione della gara, e, mentre cercava di raggiungere gli spogliatori, veniva ostacolato dal sig. Santo Morabito. In relazione a quanto sopra, il Giudice Sportivo Territoriale ha sanzionato la società Cardeto Calcio con la perdita della gara con il risultato 0-3, nonché ha irrogato la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 50,00. Inoltre ha inibito il sig. Santo Morabito fino al 5.04.2017, ha qualificato il sig. Berlingieri Fabio fino al 5.11.2019 e il sig. Antonio Sartiano, in qualità di capitano, fino al 4.11.2017. La società Cardeto Calcio ha presentato reclamo avverso la penalizzazione di un punto in classifica, l’ammenda di € 50,00, l’inibizione inflitta al sig. Santo Morabito e contro la squalifica del sig. Sartiano Antonio,in qualità di capitano. Nel reclamo la società ha identificato Belingeri Fabio ,quale autore non solo del pugno al viso ma anche autore degli schiaffi al collo dell’arbitro, nonché ha identificato il calciatore Francesco Cariddi quale autore del calcio al polpaccio, pur invocando, per quest’ultimo, la non volontarietà del contatto. Ricostruzione supportata, altresì, da dichiarazione dello stesso calciatore Cariddi Francesco. Preliminarmente, questa Corte dichiara l’inammissibilità del reclamo in ordine all’ammenda di € 50,00 ai sensi dell’art. 45, comma 3, lett. D) C.G.S. Passando al merito, ritiene questa Corte che i fatti per come narrati dall’arbitro possono definirsi acclarati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1/1.1, del C.G.S). Appare sufficientemente provato che l’arbitro non avrebbe potuto proseguire nella direzione di gara per cui la decisione di sospenderla è assolutamente corretta. Difatti, per quanto sopra esposto, la decisione appare conforme alla consolidata giurisprudenza della C.A.F. prima e della Corte di Giustizia Federale poi. La decisione dell’arbitro di sospendere la gara deve essere supportata, e nel caso di specie lo è, da elementi gravi e oggettivi che la legittimano. Ed in effetti dal rapporto di gara si desume con assoluta certezza che lo stesso non è stato nelle condizioni di proseguire nella direzione di gara per il colpo al viso ricevuto. La decisione di primo grado non è, pertanto, censurabile in relazione alla sanzione della punizione sportiva della perdita della gara e nella comminatoria del punto di penalizzazione. Tuttavia, nel reclamo la società Cardeto ha fornito l’identificazione dei calciatori che hanno colpito l’arbitro. Da ciò deriva la revoca della squalifica nei confronti del capitano Antonio Sartiano, con conseguente invio degli atti al Giudice Sportivo competente per gli opportuni provvedimenti nei confronti del calciatore Francesco Cariddi, e gli ulteriori provvedimenti nei confronti del calciatore Fabio Berlingieri. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, revoca la squalifica inflitta al capitano Antonio SARTIANO, disponendo la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria per gli opportuni provvedimenti nei confronti dei calciatore Francesco CARIDDI, e gli ulteriori provvedimenti nei confronti del calciatore Fabio BERLINGIERI. Dichiara inammissibile il reclamo in ordine all’ammenda irrogata di € 50,00 ai sensi dell’art. 45, comma 3, lett. D) C.G.S.; rigetta nel resto il provvedimento impugnato. Conferma – ai sensi dell’art. 16, comma 4 bis, del C.G.S. - l’applicazione delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014. Dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante
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