COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 DEL 30 NOVEMBRE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n. 16 della Società A.S.D. SCILLESE 2012 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.27 del 3.11.2016 (omologazione risultato 0-0-della gara AC SCILLESE 2012 – FORTITUDO CALCIO REGGIO del 30.10.2016, campionato 2^Categoria, per posizione irregolare del calciatore Catalano Giovanni nato il 05.05.1987).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 DEL 30 NOVEMBRE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n. 16 della Società A.S.D. SCILLESE 2012 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.27 del 3.11.2016 (omologazione risultato 0-0-della gara AC SCILLESE 2012 – FORTITUDO CALCIO REGGIO del 30.10.2016, campionato 2^Categoria, per posizione irregolare del calciatore Catalano Giovanni nato il 05.05.1987). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA Il reclamo, trasmesso il 09.11.2016, va dichiarato inammissibile in quanto avrebbe dovuto essere proposto davanti al Giudice Sportivo Territoriale nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa ai sensi dell’art.46,punto 3, del C.G.S.; che tale vizio preclude l’esame del merito, pur dovendosi rilevare che il calciatore Catalano Giovanni nato il 05.05.1987 risulta tesserato per la Società Fortitudo Calcio Reggio dal 21.09.2016 e quindi prima delle disputa della gara in epigrafe; P.Q.M. dichiara inamissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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