F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037/TFN del 06 Dicembre 2016 (80) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società SPEZIA CALCIO Srl – (nota n. 3181/1064 pf 15-16 GT/GP/ma del 29.9.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037/TFN del 06 Dicembre 2016
(80) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società SPEZIA CALCIO Srl - (nota n. 3181/1064 pf 15-16 GT/GP/ma del 29.9.2016).
Il deferimento Il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento n. 1064pf15-16, effettuate le attività di indagine di propria competenza deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare con nota prot. 3181/1064pf15-16/GT/GP/ma del 29 Settembre 2016, la Società Spezia Calcio Srl, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 3 e 11, commi 1 e 3 del CGS, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 11, commi 1 e 3, del CGS perché durante la gara Spezia – Juventus, semifinale della Viareggio Cup (Campionato Nazionale Primavera), disputatasi in data 28/03/2016 a La Spezia, sono stati proferiti ululati razzisti provenienti dagli spalti utilizzati dai tifosi dello Spezia indirizzati ai calciatori di colore della Juventus, al punto che si rendeva necessario l’intervento dello speaker per placare tali cori, integranti un comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare. Le memorie difensive Non sono pervenute memorie difensive Il dibattimento All’udienza del 2 dicembre 2016 la Procura si è riportata al deferimento ed ha chiesto che alla Società Spezia Calcio Srl venga inflitta l’ammenda pari ad € 5.000,00 (Euro cinquemila/00). I motivi della decisione Il Collegio, pur ritenendo i fatti contestati degni di censura in quanto dalle risultanze istruttorie sembra emergere la veridicità di quanto esposto nel deferimento, ritiene che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile. L’art. 32 ter, comma 4 del CGS prevede che il Procuratore Federale è tenuto a comunicare all’interessato la propria intenzione di procedere al deferimento entro venti giorni dalla conclusione delle indagini. Orbene, nel caso di specie la comunicazione di conclusione delle indagini è del 3 Agosto 2016, ben oltre i venti giorni sopra indicati, in considerazione del fatto che dalla disamina degli atti emerge che le indagini sono state concluse sin dal Maggio 2016. Pur a voler considerare quale termine di conclusione delle indagini quello di 60 giorni previsto dall’art. 32 quinques comma 3, la comunicazione di conclusione delle indagini risulta essere stata effettuata ben oltre il termine sopra indicato giacché la lettera di affidamento dell’incarico al sostituto ed al collaboratore della Procura Federale – comunque successiva alla data di iscrizione del fatto nel registro dei procedimenti tenuto presso la Procura Federale – è datata 18 Aprile 2016. La normativa sopra richiamata, che trova rispondenza nell’art. 44 comma 4 CGS CONI, fissa termini che per il comma 6 dell’art. 38 CGS sono perentori e che, come tali, non possono essere prorogati (“tutti i termini previsti nel presente codice sono perentori”). Giusta il richiamo al processo civile contenuto nell’art. 2, comma 6 del CGS CONI, i termini perentori non possono essere prorogati (salvo, chiaramente, i casi espressamente previsti dal codice stesso) e l’inosservanza del termine perentorio è rilevabile d’ufficio P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare dichiara irricevibile il deferimento nei confronti dello Spezia Calcio Srl.
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