F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037/TFN del 06 Dicembre 2016 (69) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SILVIO ALESSI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società SS Akragas Città dei Templi Srl), PIERINO TIRRI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società SS Akragas Città dei Templi Srl), Società SS AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI Srl – (nota n. 3026/164 pf 16-17 GT/blp del 26.9.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037/TFN del 06 Dicembre 2016 (69) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SILVIO ALESSI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società SS Akragas Città dei Templi Srl), PIERINO TIRRI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società SS Akragas Città dei Templi Srl), Società SS AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI Srl - (nota n. 3026/164 pf 16-17 GT/blp del 26.9.2016). Con atto del 26 settembre 2016 la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: a) il Sig. Silvio Alessi, Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore della Società SS Akragas Città dei Templi Srl; b) il Sig. Pierino Tirri, amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della Società SS Akragas Città dei Templi Srl per rispondere entrambi della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS, e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8), del C.U. 368/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2016/2017, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2016, idonea garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00 e comunque per non avere documentato alla Lega Italiana Calcio Professionistico, entro lo stesso termine, l’avvenuto deposito della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00 sopra indicata (ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente ed ai periodi di svolgimento degli stessi); c) la Società SS Akragas Città dei Templi Srl per rispondere 1) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Silvio Alessi, Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore della SS Akragas Città dei Templi Srl, e dal Sig. Pierino Tirri, amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della SS Akragas Città dei Templi Srl, come sopra descritto; 2) a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8) del C.U. 368/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2016/2017, per non avere depositato, entro il termine del 30 giugno 2016, idonea garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00 e comunque per non avere documentato alla Lega Italiana Calcio Professionistico, entro lo stesso termine, l’avvenuto deposito della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00 sopra indicata; 3) con l’applicazione della recidiva, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del CGS. Nei termini consentiti dalla normativa Federale i soggetti deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive. Il dibattimento Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare nel corso della riunione del 18 novembre 2016, di comune accordo con la Procura Federale e le difese dei soggetti deferiti, avuto riguardo delle voluminose memorie difensive da queste ultime depositate con allegata copiosa documentazione, disponeva il rinvio della trattazione del procedimento al 2 dicembre 2016. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con conseguente applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Silvio Alessi, Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore della Società SS Akragas Città dei Templi Srl, la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei); b) al Sig. Pierino Tirri, amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della Società SS Akragas Città dei Templi Srl, la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei); c) alla Società SS Akragas Città dei Templi Srl la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre alla ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) per la recidiva. Motivi della decisione Il deferimento non è fondato e pertanto non merita di essere accolto. Con nota del 9 agosto 2016, prot. n. 1851, la Co.Vi.So.C. comunicava alla Procura Federale la circostanza per cui, nella riunione del 2 agosto 2016 si riscontrava per la Società SS Akragas Città dei Templi Srl l’inosservanza, nei termini stabiliti dal Titolo I) del Comunicato Ufficiale n. 368/A del 26 aprile 2016 dell’adempimento rappresentato dal deposito di idonea garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00. La Co.Vi.So.C. comunicava altresì che la SS Akragas Città dei Templi Srl aveva depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2016, una garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00 di cui al Titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8) del citato Comunicato Ufficiale, ma che detta garanzia era stata rilasciata dalla Martos Fin Capital, soggetto iscritto all’Albo di cui all’art. 106 del T.U.B. ma, come comunicato dalla Banca d’Italia alla medesima Lega, soggetto non abilitato a concedere finanziamenti nella forma tecnica del rilascio di fideiussioni o garanzie. La Società SS Akragas Città dei Templi Srl, proseguiva la nota della Co.Vi.So.C., come certificato dalla Lega con nota del 7 luglio 2016, depositava successivamente idonea garanzia assicurativa a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00. Le memorie depositate dai deferiti contengono deduzioni difensive fondate che pertanto meritano di essere accolte. Con il C.U. n. 368/A del 26 aprile 2016 la Federazione Italiana Giuoco Calcio approvava e pubblicava i criteri per il rilascio delle Licenze Nazionali ai fini dell’ammissione delle Società professionistiche al campionato di Lega Pro 2016/2017. Tra gli adempimenti previsti al Titolo I), Paragrafo I), lettera D), punto 8) del predetto Comunicato Ufficiale vi era quello secondo il quale, entro il termine del 30 giugno 2016, le Società avrebbero dovuto depositare presso la Lega Calcio Professionistico l’originale della garanzia a favore della Lega stessa da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell’importo di euro 350.000,00; detta fideiussione poteva essere rilasciata a) da Banche che figurassero iscritte nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia; b) da soggetti iscritti agli Albi di cui all’art. 106 del T.U.B.; c) da Società assicurative iscritte nel relativo Albo IVASS ed autorizzate all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3, del Codice delle assicurazioni private. Identiche disposizioni erano contenute nel C.U. n. 236/L del 3 giugno 2016 della Lega Italiana Calcio Professionistico. Vale la pena precisare che fino alla stagione precedente le uniche garanzie a prima richiesta consentite per essere ammessi ai campionati professionistici erano quelle bancarie, non altre. Nel caso di specie, pertanto, veniva introdotta sul punto una novità normativa, anche alla luce delle osservazioni e dei pareri negativi inoltrati alla FIGC dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ravvisava nelle modalità di iscrizione relative ai campionati precedenti una violazione dei principi posti a tutela della concorrenza. Successivamente la F.I.G.C., con il C.U. n. 396/A del 24 maggio 2016, rendeva noti i modelli tipo delle fideiussioni a prima richiesta che dovevano essere utilizzati dalle Società di Lega Pro ai fini del rilascio delle garanzie previste dal C.U. n. 368/A del 26 aprile 2016. Detti modelli, conformemente a quanto in precedenza disposto dalla F.I.G.C. con C.U. n. 368/A del 26 aprile 2016 e dalla Lega Pro con C.U. n. 236/L del 3 giugno 2016, erano tre, vale a dire uno per ciascuna tipologia di garanzia così come previsto nei menzionati Comunicati Ufficiali. Gli stessi modelli erano quindi indicati nel C.U. n. 231/L del 26 maggio 2016 emanato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico. Nessuna indicazione era invece contenuta negli ultimi due Comunicati Ufficiali in ordine “all’eventuale rating delle Società assicurative”, come invece preannunciato, anche se in via meramente eventuale, dal C.U. n. 368/A del 26 aprile 2016 al citato punto 8), lettera D), paragrafo I) del Titolo I). Al fine di ottenere la iscrizione al Campionato di Lega Pro 2016/2017, in conformità con quanto sul punto previsto dai menzionati Comunicati Ufficiali della FIGC e della Lega Pro, la SS Akragas Città dei Templi Srl, depositava nei termini la garanzia dell’importo di euro 350.000,00 rilasciata dalla Martos Fin Capital Spa; detta Società risultava iscritta al n. 40672 nell’apposita sezione dell’elenco degli intermediari finanziari ex art. 106 tenuto dalla Banca d’Italia per delega del Ministero del Tesoro. Il corretto deposito di cui sopra veniva certificato e comunicato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico sia alla F.I.G.C. che alla Co.Vi.So.C. con nota del 1° luglio 2016. Successivamente, in data 4 luglio 2016, la Società deferita riceveva dalla Lega Pro una comunicazione con la quale, relativamente alla garanzia rilasciata dalla Martos Fin Capital Spa, si segnalava che, secondo quanto comunicato in pari data dal Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria – Servizio Supervisione Intermediari Finanziari, “nessuna Società già iscritta nel cessato elenco generale ex art. 106 TUB, ante riforma introdotta dal d.lgs. 141/2010, è abilitata a rilasciare garanzie a prima richiesta nei confronti del pubblico, anche laddove abbia presentato istanza per proseguire l’attività ai senso dell’art. 10 del predetto d. lgs. 141. Tra queste rientra anche la Martos Fin Capital Spa che, fino alla conclusione del procedimento in corso ed all’eventuale iscrizione nel nuovo albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, post riforma introdotta dal d. lgs. 141/2010, può concedere finanziamenti nei confronti del pubblico, ma non nella forma tecnica del rilascio di fideiussioni o garanzie”. Quindi veniva richiesto alla SS Akragas Città dei Templi Srl la sostituzione della garanzia a prima richiesta pur tempestivamente depositata presso la Lega Pro con analoga garanzia rilasciata da un soggetto abilitato. Per comprendere quanto verificatosi durante l’iter relativo al perfezionamento delle pratiche per la iscrizione ai campionati professionistici 2016/2017, è necessario prendere in esame la informativa tratta sul sito internet ufficiale della Banca d’Italia, denominata “Cessazione degli elenchi generale e speciale degli intermediatori finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del T.U. Bancario (ante modifiche introdotte dal D. Lgs. 141/2010)”, dalla quale ha tratto origine una evidente incertezza interpretativa, oltre che applicativa, delle norme in precedenza richiamate. In data 12 maggio 2016 la Banca d’Italia, conclusosi il periodo transitorio disciplinato dall’art. 10 del d. lgs. n. 141/2010, cessava la tenuta degli Elenchi generale e speciale degli Intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del TUB e tutti i soggetti ancora iscritti venivano cancellati. Dalla data sopra indicata in poi potevano continuare a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico, come stabilito dal TUB e dalle relative norme di attuazione, solamente gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l’iscrizione nel nuovo albo ex art. 106 TUB, avevano un procedimento amministrativo avviato ai sensi della legge n. 241/90 e non ancora concluso (la Martos Fin Capital Spa, tra l’atro, si trovava in detta condizione). Sul punto non può peraltro ignorarsi la evidente difformità di vedute tra quanto sopra riportato e quanto affermato nel parere interpretativo del Servizio di Vigilanza della Banca d’Italia, sottoscritto dal dott. Roberto Parmigiani, citato dalla Lega Pro nella nota del 4 maggio 2016, secondo il quale nessuna Società già iscritta al cessato elenco generale ex art. 106 TUB, ante riforma introdotta dal d. lgs. 141/2010, era abilitata a rilasciare garanzie a prima richiesta nei confronti del pubblico, anche laddove avesse presentato istanza per proseguire l’attività ai sensi dell’art. 10 del predetto d. lgs. Orbene se è vero che la cessazione della tenuta degli Elenchi generale e speciale di cui sopra e la cancellazione di tutti i soggetti iscritti avveniva dopo l’emanazione da parte della FIGC del C.U. n. 368/A del 26 aprile 2016 (relativo al sistema di rilascio delle Licenze Nazionali necessarie per essere ammessi al Campionato di Lega Pro 2016/2017), è comunque altrettanto vero che la cessazione e relativa cancellazione di cui sopra aveva luogo comunque prima della pubblicazione degli altri Comunicati Ufficiali della FIGC e della Lega Pro (C.U. della FIGC n. 396/A del 24 maggio 2016, C.U. Lega Pro n. 231/L del 26 maggio 2016 e C.U 236/L del 3 giugno 2016) in materia di garanzie bancarie, finanziarie e assicurative, vale a dire prima della emanazione di quei comunicati che prevedevano la triplice scelta in ordine alle garanzie a prima richiesta da depositare presso la Lega Pro. Avuto riguardo di tutto quanto sopra esposto, preso in considerazione il comportamento della SS Akragas Città dei Templi Srl e dei suoi legali rappresentanti ispirato a principi di completa collaborazione tanto che gli stessi si impegnavano immediatamente a produrre una nuova garanzia (come comunicato dalla Lega Pro alla Co.Vi.So.C. con note del 5 luglio 2016 e dell’11 luglio 2016) ottenendo così la Licenza Nazionale e la relativa ammissione al Campionato di Lega Pro 2016/2017, considerata la circostanza per cui nel caso di specie si applicava per la prima volta una normativa non chiarissima, non si ravvede alcuna responsabilità disciplinare in capo ai soggetti deferiti. A suffragio di quanto sopra si deduce che l’orientamento giurisprudenziale degli organi federali ritiene che laddove ci si trovi di fronte ad una prima applicazione di una normativa non chiarissima (come nel caso di specie), sussistendo il convincimento della legittimità del proprio operato da parte della Società deferita e dei suoi rappresentanti, ben si può riconoscere di trovarsi in presenza di una ipotesi tale da rientrare nella categoria dell’errore scusabile (cfr. C.U. Commissione Disciplinare Nazionale n. 64/CDN e C.U. Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite n. 275/CGF). Difatti è di tutta evidenza la circostanza secondo la quale tra la data del 12 maggio 2016 (data in cui la Banca d’Italia cessava la tenuta degli Elenchi generale e speciale degli Intermediari e Finanziari con relativa cancellazione dei soggetti ivi iscritti) e quelle in cui la FIGC e la Lega Pro hanno emanato rispettivamente i Comunicati Ufficiali n. 396/A, 231/L e 236/L (24 maggio 2016, 26 maggio 2016 e 3 giugno 2016) si è venuta a creare una situazione di incertezza normativa tale da ingenerare nei soggetti deferiti un comprensibile e legittimo affidamento in ordine alla piena validità sul piano fideiussorio delle polizze rilasciate dagli operatori finanziari indicati nei predetti Comunicati Ufficiali portando i medesimi a porre in essere una condotta che deve necessariamente rientrare nella categoria dell’errore scusabile, così da elidere alla radice la responsabilità disciplinare ascritta ai deferiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare proscioglie i deferiti da ogni responsabilità disciplinare.
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