F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO –2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042/CSA del 17 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 049/CSA del 06 Dicembre 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S.D. CIAMPINO ANNI NUOVI C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DALLONDER ALEXANDER GLACY SEGUITO GARA CAGLIARI FUTSAL/CIAMPINO ANNI NUOVI C5 DELL’1.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 156 del 3.11.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO –2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042/CSA del 17 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 049/CSA del 06 Dicembre 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S.D. CIAMPINO ANNI NUOVI C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DALLONDER ALEXANDER GLACY SEGUITO GARA CAGLIARI FUTSAL/CIAMPINO ANNI NUOVI C5 DELL’1.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 156 del 3.11.2016) Con ricorso ritualmente introdotto, nei modi e termini di regolamento, la A.S.D. Ciampino Anni Nuovi C.5 ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 156 del 3.11.2016, con il quale in relazione alla gara Cagliari C5/A.S.D. Ciampino Anni Nuovi C.5 veniva inflitta al calciatore Dall’Onder Alexandre la squalifica per 3 giornate, perché lo stesso “durante una fase di gioco dava un pugno volontario sulla testa di un giocatore avversario, provocando al calciatore lieve dolore”. L’appellante eccepiva l’incongruità della sanzione inflitta al calciatore, ai sensi dell’Art. 19 comma 2 bis Lett. b) del C.G.S., perché lo stesso non avrebbe colpito l’avversario alla testa, ma nel caso di specie si sarebbe trattato di un “fallo di gioco sanzionabile”, per cui chiedeva la riduzione della sanzione della squalifica di una gara. Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento. Il referto arbitrale fa piena prova di quanto relazionato. 3 Dallo stesso risulta che il calciatore Dall’Onder Alexandre ha dato, durante la gara, “un pugno volontario sulla testa di un calciatore avversario, provocando al calciatore lieve dolore”. Sulla base di quanto precede, la Corte ritiene che la condotta imputata al Dall’Onder Alexandre sia ampiamente provata, non smentita da prova contraria, meritevole della sanzione erogata con la decisione censurata e, quanto alla misura della stessa, assolutamente congrua rispetto alla gravità del fatto contestato. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società A.S.D. Ciampino Anni Nuovi C5 di Ciampino (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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