FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 70/AA del 14/10/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PANTONE – USD NUOVA SPINAZZOLA

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 70/AA del 14/10/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PANTONE - USD NUOVA SPINAZZOLA - Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1245 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. SAVINO PANTONE e della società U.S.D. NUOVA SPINAZZOLA avente ad oggetto la seguente condotta: SAVINO PANTONE, Presidente della società U.S.D. Nuova Spinazzola, pattuiva con il tecnico Sig. De Sario Antonio, un premio di tesseramento pari ad Euro 3.150,00 superiore ai massimali previsti per la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato di seconda categoria (indicati in Euro 2.500,00), così violando l’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al C.U. n. 1 della L.N.D., punto 14, alla voce “allenatori”, per la stagione sportiva 2014/15; U.S.D. NUOVA SPINAZZOLA, per responsabilità diretta ed oggettiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione delle rispettive violazioni e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;  vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. SAVINO PANTONE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S.D. NUOVA SPINAZZOLA;  vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;  vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;  rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. SAVINO PANTONE e di € 200,00 di ammenda per la società U.S.D. NUOVA SPINAZZOLA; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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