FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 75/AA del 02/11/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ZILLE – ASD SESTO BAGNAROLA

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 75/AA del 02/11/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ZILLE - ASD SESTO BAGNAROLA - Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 156 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. NICO ZILLE e della società ASD SESTO BAGNAROLA avente ad oggetto la seguente condotta: NICO ZILLE, allenatore della soc. ASD Sesto Bagnarola, all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, art. 63, co. 1, NOIF, art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, e del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, Stagione Sportiva 2015 – 2016, punto 1.1 lett. d) “Norme regolamentari per l’attività di base”, per aver espletato le funzioni di Dirigente Arbitro nella gara Sesto Bagnarola – Fiume Bannia del 14/05/2016, categoria Pulcini a 5 – 2007, Com. Prov. Friuli Venezia Giulia, Girone H, senza possederne i necessari requisiti, nonché per avere, nel corso di detta gara, vietato l’ingresso del Dirigente Accompagnatore della Società ospite ASD Comunale Fiume Bannia, signora Morettin Daniela, nello spogliatoio occupato dalla medesima società; ASD SESTO BAGNAROLA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;  vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. NICO ZILLE e dal Sig. DANIELE GEROLIN, in qualità di Presidente della società ASD SESTO BAGNAROLA;  vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;  vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;  rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi uno (1) e giorni dieci (10) di squalifica per il Sig. NICO ZILLE e € 35,00 di ammenda per la società ASD SESTO BAGNAROLA; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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