FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 96/AA del 15/12/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DANESIN – ASD AURORA VODICE SABAUDIA
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 96/AA del 15/12/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DANESIN - ASD AURORA VODICE SABAUDIA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1251 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. CLAUDIO DANESIN e della società A.S.D. AURORA VODICE SABAUDIA avente ad oggetto la seguente condotta: CLAUDIO DANESIN, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. AURORA VODICE SABAUDIA, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato all’allenatore, Sig. Sandro Luceri, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con decisione del 23.11.2015 (Vertenza n. 78/45), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della suddetta pronuncia; A.S.D. AURORA VODICE SABAUDIA, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per la condotta ascritta al proprio Presidente; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. CLAUDIO DANESIN in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. AURORA VODICE SABAUDIA; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il Sig. CLAUDIO DANESIN e di € 100,00 di ammenda e di 1 punto di penalizzazione per la società A.S.D. AURORA VODICE SABAUDIA; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.