FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 98/AA del 16/12/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ASD APUANIROMAGNANO CALCIO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 98/AA del 16/12/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ASD APUANIROMAGNANO CALCIO - Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 151 pf 16/17 adottato nei confronti della società A.S.D. APUANIROMAGNANO CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta: A.S.D. APUANIROMAGNANO CALCIO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al proprio tesserato, Sig. Nicolò Bongiorni, il quale in occasione della gara San Vitale Candia – Marina di Massa del 09/04/2016, dagli spalti, offendeva reiteratamente l’arbitro dell’incontro, Sig. Albino Berti; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luciano Bigini, per conto della società A.S.D. APUANIROMAGNANO CALCIO in qualità di Presidente e legale rappresentante; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione € 200,00 di ammenda per la società A.S.D. APUANIROMAGNANO CALCIO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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