FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 99/AA del 16/12/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FICHERA – TROPEA – FCD CALCIO GIARRE
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 99/AA del 16/12/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FICHERA - TROPEA - FCD CALCIO GIARRE
- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 25 pf 16/17 adottato nei confronti dei Sigg. IVAN FICHERA, GIOVANNI TROPEA e della società F.C.D. CALCIO GIARRE, avente ad oggetto la seguente condotta: IVAN FICHERA, all’epoca dei fatti calciatore-capitano della F.C.D. CALCIO GIARRE, in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in riferimento agli artt. 38, comma 1, e 61, comma 1, delle NOIF, per aver in occasione delle gare: C. Giarre–S.P. Clarenza del 03.04.2016 e C. Giarre–Massiminiana del 14.03.2016, nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della predetta società, sottoscritto le relative distinte di gara inserendo il nominativo dell’allenatore Tropea Giovanni, non regolarmente tesserato, quale allenatore della F.C.D. CALCIO GIARRE; GIOVANNI TROPEA, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 34, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico ed all’art. 38, comma 1, delle NOIF, per avere svolto l’attività di allenatore della squadra pur non essendo, all’epoca dello svolgimento delle predette gare, regolarmente tesserato per la società F.C.D. CALCIO GIARRE; F.C.D. CALCIO GIARRE, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta ascritta ai propri tesserati; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri IVAN FICHERA, GIOVANNI TROPEA e GIUSEPPE SILIGATO per conto della società F.C.D. CALCIO GIARRE, in qualità di Presidente; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 giornata di squalifica per il Sig. IVAN FICHERA, di 1 mese e 10 giorni di squalifica per il Sig. GIOVANNI TROPEA e di € 200,00 di ammenda per la società F.C.D. CALCIO GIARRE; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.