CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 52 del 20/10/2016 – Eugenio Ascari/Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 52 del 20/10/2016 – Eugenio Ascari/Federazione Italiana Giuoco Calcio
IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE composta da Franco Frattini – Presidente Mario Sanino Attilio Zimatore Massimo Zaccheo - Relatore Dante D’Alessio - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 18/2016, presentato, in data 7 maggio 2016, dal sig. Eugenio Ascari, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mattia Grassani e Fabio Giotti, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Carlo Tavecchio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per l’impugnazione della decisione della Corte Federale d’Appello Nazionale della F.I.G.C., pubblicata, nel solo dispositivo, con C.U. n. 86/CFA del 7 marzo 2016 e, in forma integrale, su C.U. 106/CFA del 18 aprile 2016, con la quale è stato rigettato il ricorso e, per l'effetto, è stata confermata la decisione assunta in primo grado, in virtù della quale è stata irrogata nei confronti dello stesso ricorrente la sanzione dell'inibizione a svolgere qualsiasi attività nell'ambito della F.I.G.C. per anni 3 (tre), con ammenda pari ad € 50.000,00, per illecito sportivo, ancorché non aggravato; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell'udienza del 21 giugno 2016, l’avv. Stefano Vitale, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Mattia Grassani, e l’avv. Fabio Giotti, per il ricorrente, sig. Eugenio Ascari; gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Massimo Zaccheo. Ritenuto in fatto La Procura Federale della F.I.G.C., a seguito delle indagini svolte in relazione all’inchiesta denominata “Dirty Soccer”, condotta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, deferiva il sig. Eugenio Ascari, contestando allo stesso la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice della Giustizia Sportiva FIGC, per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara L’Aquila – Tuttocuoio del 25 marzo 2015, valida per il campionato di Lega Pro, girone B. Il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 48/TNF – Sezione Disciplinare, del 1 febbraio 2016, riteneva l’Ascari responsabile di illecito sportivo, infliggendogli la sanzione della inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della F.I.G.C. per 3 anni, con ammenda di € 50.000,00. Il sig. Eugenio Ascari, in data 4 febbraio 2016, proponeva reclamo alla Corte d’Appello Federale F.I.G.C. Con Comunicato Ufficiale n. 86/CFA del 7 marzo 2016, le cui motivazioni sono state pubblicate a mezzo C.U. n. 106/CFA del 18 aprile 2016, la Corte Federale d’Appello ha respinto il ricorso presentato dal sig. Ascari, ritenendone dimostrata la responsabilità con un ragionevole grado di certezza. In data 17 maggio 2016 il sig. Ascari proponeva ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport formulando le seguenti conclusioni: “in via principale, annullare la decisione della Corte Federale di Appello F.I.G.C., pubblicata, nel solo dispositivo, con C.U. n. 86/CFA del 7 marzo 2016 e, in forma integrale, su C.U. 106/CFA del 18 aprile 2016, e, per l’effetto, annullare e/o revocare la sanzione della inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della F.I.G.C. per 3 anni e l’ammenda di € 50.000,00 irrogata nei confronti del Sig. Ascari, ovvero, in subordine, ridurre la stessa nella misura ritenuta di giustizia, derubricando il comportamento del ricorrente a violazione dell’art 1 bis, C.G.S. F.I.G.C. anche con riferimento all’art. 7, comma 7, C.G.S. F.I.G.C. e/o all’art. 6 C.G.S.; in via subordinata, annullare la decisione della Corte Federale di Appello F.I.G.C., pubblicata, nel solo dispositivo, con C.U. n. 86/CFA del 7 marzo 2016 e, in forma integrale, su C.U. 106/CFA del 18 aprile 2016, rinviando il procedimento al nuovo esame di merito della Corte Federale d’Appello F.I.G.C., con indicazione del corretto principio di diritto da applicare nel senso descritto in motivazione.”. In data 26 maggio 2016 si è costituita la FIGC, formulando le seguenti conclusioni: “si chiede che il ricorso avversario venga dichiarato inammissibile e, comunque, respinto perché infondato nel merito. Con ogni conseguente pronuncia di legge”. In data 10 giugno 2016, il sig. Ascari ha depositato un’ulteriore memoria, ex art. 60, comma 4, CGS, insistendo per le conclusioni già rassegnate nel proprio ricorso introduttivo. La controversia è stata discussa all’udienza tenutasi il 21 giugno 2016. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo di ricorso, Ascari lamenta la violazione dell’art. 2.2 CGS CONI, con particolare riferimento al principio del contraddittorio, assumendo che sia la decisione del Tribunale Federale Nazionale sia quella della Corte Federale d’Appello avrebbero attribuito al ricorrente ruoli differenti rispetto a quelli contestati. Come è noto, l’art. 1 bis del CGS della FIGC, al quinto comma, prevede che sono “tenuti all’osservanza delle norme contenute nel presente codice e delle norme statutarie e federali coloro che svolgano qualsiasi attività… nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale”. A norma del comma 1 dell’art. 7 CGS FIGC, il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo. A norma del comma 2 del medesimo articolo, le società e i soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, che commettono direttamente o consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1, ne sono responsabili. Ne segue che l’applicazione del comma 1 dell’art. 7 CGS derivi dalla sussistenza dei fatti posti a fondamento del procedimento. E’ documentato che l’atto di deferimento e le pronunce endofederali risultino fondate su fatti e risultanze probatorie (intercettazioni telefoniche e verbali) raccolte in sede di indagine. Ne discende che il capo di incolpazione per illecito sportivo, ex art. 7, commi 1 e 2, CGS, non risulta fondato su fatti e documenti probatori diversi da quelli originariamente acquisiti, ma sui medesimi fatti e elementi istruttori raccolti in sede di indagine; ciò impedisce a questo Collegio di procedere a un nuovo esame della questione. Né, in questa prospettiva, ricorre la lamentata ipotesi di violazione dell’art. 2.2 CGS CONI con riguardo al principio del contraddittorio, non ricorrendo una diversa prospettazione dei fatti medesimi, che condurrebbe comunque, anche ove configurata, al rigetto del motivo di ricorso, ma, più precisamente, una diversa qualificazione giuridica dei medesimi fatti. 2. Con il secondo motivo di ricorso, l’Ascari lamenta la violazione dell’art. 7, comma 1, CGS FIGC, non essendo individuati gli atti, posti in essere dal ricorrente, idonei a conseguire l’effettiva alterazione della gara. Sul punto sarà sufficiente considerare che, con riguardo alle cosiddette figure di illecito a consumazione anticipata (o di attentato), è stata tracciata una differenza decisiva tra la rilevanza di tale illecito in sede penale e quella propria dell’ambito sportivo: sul punto sarà sufficiente il richiamo alla nota sentenza della Cassazione penale - Sez. Terza, del 21 luglio 2015, n. 31623, la quale ha statuito che, mentre in sede penale “l’orientamento della giurisprudenza di legittimità si è nel tempo indirizzata verso un temperamento nel senso di tenere conto, quanto meno, della idoneità della condotta ritenendo quindi sufficiente il semplice aspetto soggettivo”.. la “figura dell’illecito sportivo in ambito disciplinare è circoscritta alla sola sfera soggettiva nella misura in cui viene accordata rilevanza giuridica soltanto alla proiezione soggettiva dell’atto finalizzato ad incidere sul risultato della gara, mentre non assumono alcun rilievo gli elementi della idoneità ed univocità degli atti”. 3. Quanto al terzo motivo di ricorso, nel quale il ricorrente si duole della contraddittorietà della motivazione della Corte d’Appello Federale, relativamente al rapporto tra l’Ascari e il Brillanti, è evidente che la presunta contraddittorietà non è ravvisabile. L’equivoco nasce dall’uso del termine “alcuno”, in luogo di nessuno. La Corte d’Appello Federale afferma, infatti, che “in alcuno dei dialoghi fatti oggetto di captazione da parte dell’Autorità giudiziaria inquirente emergono elementi che possano...” E’ evidente che, nell’interpretazione complessiva della proposizione, la Corte abbia voluto affermare che in nessuno dei dialoghi fatti oggetto di captazione emergano elementi che possano avvalorare… Non è dunque ravvisabile una contraddittorietà della motivazione, ma un errore materiale che non consente di interpretare la proposizione nel modo indicato dal ricorrente. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite Rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della intimata FIGC. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 21 giugno 2016.
Il Presidente F.to Franco Frattini
Il Relatore F.to Massimo Zaccheo
Depositato in Roma in data 20 ottobre 2016.
Il Segretario F.to Alvio La Face