CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Ordinanza Collegiale n. 61 del 13/12/2016 – Rudy D’Amico/Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Ordinanza Collegiale n. 61 del 13/12/2016 – Rudy D’Amico/Federazione Italiana Giuoco Calcio
IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT SEZIONI UNITE composto da Franco Frattini - Presidente Massimo Zaccheo - Relatore Dante D’Alessio Marcello De Luca Tamajo Attilio Zimatore - Componenti ha pronunciato la seguente ORDINANZA COLLEGIALE Nel giudizio iscritto al R.G. n. 70/2016, presentato, in data 5 dicembre 2016, dal sig. Rudy D'Amico, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Luciani e Gianluca Pizzuti, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e il Comitato Regionale Abruzzo F.I.G.C./L.N.D., nonché contro la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.), rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta, per l'annullamento, previa sospensione, dell'Assemblea Ordinaria Elettiva, indetta con Comunicato Ufficiale n. 27 del 16 novembre 2016, da tenersi in data 17 dicembre 2016, preordinata al rinnovo delle cariche direttive nell’ambito del Comitato Regionale Abruzzo, a seguito dell'asserita violazione dell'art. 7, comma 3, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate del CONI; visti gli atti del ricorso, viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell’udienza del 13 dicembre 2016, gli avv.ti Roberto Luciani e Gianluca Pizzuti per il ricorrente, sig. Rudy D’Amico, e l’avv. Stefano La Porta, per la resistente LND; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, prof. avv. Massimo Zaccheo; preso atto dell’intervenuto provvedimento di esclusione della candidatura del sig. D’Amico per insufficienza di firme indispensabili ai fini del sostegno della candidatura medesima, di cui la difesa del ricorrente ha dato notizia nel corso della camera di consiglio; considerato che la difesa del ricorrente ha preannunciato, in camera di consiglio, di voler ricorrere avverso il suddetto provvedimento di esclusione della candidatura del sig. D’Amico; ritenuto che, quanto sopra premesso, non ricorrono in ogni caso i presupposti per la concessione della istanza cautelare richiesta;
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite Respinge l’istanza cautelare invocata.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 13 dicembre 2016.
Il Presidente F.to Franco Frattini
Il Relatore F.to Massimo Zaccheo
Depositato in Roma in data 13 dicembre 2016.
Il Segretario F.to Alvio La Face