CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 62 del 13/12/2016 – Fernando Antonio Arbotti/Federazione Italiana Giuoco Calcio Giovanni Luca Impellizzeri/Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 62 del 13/12/2016 – Fernando Antonio Arbotti/Federazione Italiana Giuoco Calcio
Giovanni Luca Impellizzeri/Federazione Italiana Giuoco Calcio
IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE composta da Franco Frattini - Presidente Mario Sanino - Relatore Attilio Zimatore Massimo Zaccheo - Componenti Dante D’Alessio - Relatore ha pronunciato la seguente DECISIONE Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 49/2016, presentato, in data 8 agosto 2016, dal sig. Fernando Antonio Arbotti, rappresentato e difeso dal prof. avv. Astolfo Di Amato e dall’avv. Nicolino Cristofaro, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per l’annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, adottata a Sezioni Unite in data 19 aprile 2016 e pubblicata, in motivazione, con C.U. n. 010/CFA del 22 luglio u.s., che ha irrogato, in capo al ricorrente, la sanzione dell'inibizione per 5 anni, con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, più l'ammenda pari ad € 50.000,00; nonché nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 51/2016, presentato, in data 18 agosto 2016, dal sig. Giovanni Luca Impellizzeri, rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Sassanelli, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per l’annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, adottata a Sezioni Unite in data 19 aprile 2016 e pubblicata, in motivazione, con C.U. n. 010/CFA del 22 luglio u.s., che ha irrogato, nei confronti del ricorrente, la sanzione dell'inibizione per 5 anni, con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, più l'ammenda pari ad € 100.000,00, nonché per l'annullamento di tutte le ordinanze contenute nella suddetta decisione; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell'udienza del 3 ottobre 2016, il prof. avv. Astolfo Di Amato e l’avv. Nicolino Cristofaro, per il ricorrente, sig. Fernando Antonio Arbotti; l’avv. Gaetano Sassanelli, per il ricorrente, sig. Giovanni Luca Impellizzeri; gli avv.ti Luigi Medugno e Matteo Annunziata, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Ieradi, all’uopo delegato dal Procuratore Generale dello Sport, ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva; uditi, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, i Relatori, prof. avv. Mario Sanino e cons. Dante D’Alessio. Ritenuto in fatto 1.- A seguito dell’inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Catania, la Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con provvedimento del 28 luglio 2015, ha deferito, innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il signor Pulvirenti Antonino, all’epoca dei fatti Presidente della Società Calcio Catania S.p.A., il signor Cosentino Pablo Gustavo, all’epoca dei fatti amministratore delegato della Società Calcio Catania, la società Calcio Catania medesima a titolo di responsabilità diretta, responsabilità presunta e responsabilità oggettiva, nonché altri soggetti coinvolti nella vicenda. Il deferimento era stato determinato dall’accertamento di condotte finalizzate ad alterare il regolare svolgimento ed il risultato di gare del campionato di calcio di Serie B, nel quale era impegnata la Società Calcio Catania, mediante dazioni di danaro costituente il compenso per l'illecita attività posta in essere ovvero mediante scommesse dall'esito sicuro perché realizzate su gare combinate. In particolare le gare oggetto dell’illecito sportivo, tutte disputate nel Campionato Nazionale di Serie B nella stagione sportiva 2014/2015, erano risultate: CATANIA - AVELLINO del 29 marzo 2015 (risultato finale 1 - 0); VARESE - CATANIA del 2 aprile 2015 (risultato finale 0 - 3); CATANIA - TRAPANI dell'11 aprile 2015 (risultato finale 4 - 1); LATINA - CATANIA del 19 aprile 2015 (risultato finale 1 - 2); CATANIA - TERNANA del 24 aprile 2015 (risultato finale 2 - 0); CATANIA - LIVORNO del 2 maggio 2015 (risultato finale 1 – 1). 1.1.- Il procedimento ha determinato la condanna dei soggetti coinvolti nell’inchiesta e, in particolare, del signor Pulvirenti Antonino, all’epoca dei fatti Presidente della Società Calcio Catania S.p.A., del signor Cosentino Pablo Gustavo, all’epoca dei fatti amministratore delegato del Calcio Catania, e della società Calcio Catania. I ricorsi proposti davanti al Collegio di Garanzia dello Sport dal signor Cosentino Pablo Gustavo e dalla società Calcio Catania, avverso le sanzioni inflitte, sono stati respinti con la decisione delle Sezioni Unite n. 2 del 14 gennaio 2016. 2.- Le posizioni del signor Fernando Antonio Arbotti e del signor Giovanni Luca Impellizzeri, inizialmente riunite con quelle dei signori Pulvirenti, Cosentino, Di Luzio e della Società Catania Calcio erano state poi separate, tenuto conto che gli interessati all'epoca erano stati sottoposti a misura cautelare. 3.- Il Tribunale Federale Nazionale, con decisione in data 15 febbraio 2016, pubblicata con C.U. n. 53/TFN, ha disposto, in parziale accoglimento del deferimento, l’inibizione per Giovanni Luca Impellizzeri, per anni quattro e mesi 7 e l’ammenda di € 115.000,00. 3.1.- In data 17 marzo 2016, il Tribunale Federale Nazionale, con decisione in data 24 marzo 2016, pubblicata con C.U. n. 65/TFN, ha poi condannato anche Fernando Antonio Arbotti all'inibizione per anni 5 (cinque) ed alla preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. 4 - Avverso le indicate decisioni hanno proposto reclamo alla Corte Federale d'Appello il signor Arbotti e il signor Impellizzeri. Avverso la congruità delle sanzioni inflitte ai signori Arbotti e Impellizzeri ha proposto reclamo anche la Procura Federale. 5.- La Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite, riunito il procedimento a carico di Arbotti con quello a carico dei signori Delli Carri e Impellizzeri, ha emesso il suo dispositivo, pubblicato il 22 aprile 2016 (C.U. n. 112/CFA), e rese note, con Comunicato Ufficiale del 22 luglio 2016 n. 010/CFA, le motivazioni della propria decisione. 5.1.- Per quello che qui interessa, la Corte Federale d'Appello, in parziale accoglimento dei ricorsi proposti dalla Procura Federale, ha inflitto: - al signor Impellizzeri Giovanni Luca, ai sensi degli artt. 9, 7, commi 1, 2, 6 e 7, 6, commi 1 e 5, del C.G.S., la sanzione dell'inibizione per anni 5, con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., più l’ammenda di € 100.000,00; - al signor Arbotti Fernando Antonio, ai sensi degli artt. 9, 7, commi 1, 2 e 6, del C.G.S., la sanzione dell'inibizione per anni 5, con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., nonché l'ammenda di € 50.000,00. 6.- Il signor Fernando Antonio Arbotti e il signor Giovanni Luca Impellizzeri hanno impugnato la citata decisione davanti al Collegio di Garanzia dello Sport. Considerato in diritto 7.- Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi che vertono sull’impugnazione della medesima decisione della Corte Federale d’Appello F.I.G.C., di cui al C.U. n. 010/CFA del 22 luglio 2016. 8.- Il signor Fernando Antonio Arbotti ha impugnato la decisione della Corte Federale di Appello, assumendo sinteticamente quanto segue. 8.1- In primo luogo, sarebbero stati violati i princìpi del cd. giusto processo, di cui all'art. 2, n. 2, del C.G.S. del CONI, in quanto meritava accoglimento la sua domanda di ricusazione del presidente del Tribunale Federale, Avv. Sergio Artico. Inoltre, ha sostenuto il ricorrente, il procedimento disciplinare di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per il decorso del previsto termine di 90 giorni. Per quanto riguarda più specificamente il merito, ritiene il signor Arbotti che la Corte Federale d’Appello ha omesso ogni motivazione circa un punto decisivo della controversia, con precipuo riferimento all'attività posta in essere per influenzare l'esito degli incontri e la partecipazione alla associazione illecita. Sussiste, inoltre, secondo il ricorrente, la violazione dell'art. 33, comma 6, del C.G.S. della F.I.G.C., relativamente all'accoglimento dell'impugnativa proposta dalla Procura Federale in ordine alla presenza di circostanze aggravanti, atteso che tale richiesta non sarebbe stata correttamente formulata in quanto non adeguatamente specificata e motivata. Denuncia, infine, il ricorrente la violazione dell'art. 35 del C.G.S. della F.I.G.C., per avere la Corte Federale d’Appello ritenuto vincolanti accertamenti eseguiti in altro procedimento disciplinare. 9.- Ritiene il Collegio di Garanzia che le censure articolate dal signor Arbotti possano trovare accoglimento solo in parte, per le ragioni che qui sinteticamente si indicano. 10.- Con il primo motivo, il signor Arbotti ha lamentato la presunta violazione dei princìpi del cd. giusto processo, sostenendo che i giudici federali avrebbero illegittimamente dichiarato inammissibile, oltreché infondata, l'istanza di ricusazione avanzata in occasione della udienza dinanzi al Tribunale Federale nei confronti del Presidente del Collegio. In particolare, l’appellante ha sostenuto che, poiché il Tribunale Federale Nazionale, presieduto dall'Avv. Artico, con decisione n. 15/TFN 11 agosto 2015, aveva condannato [Pulvirenti, Di Luzio e Cosentino] per l'illecito di associazione, di cui all'art. 9 C.G.S., in ordine alle medesime competizioni oggetto delle contestazioni mosse anche all’Arbotti, prendendo posizione sulla sussistenza di un sodalizio illecito cui quest'ultimo, seppur implicitamente, già era stato considerato aderente, il Presidente Artico, ai sensi dell'art. 51 c.p.c., avrebbe dovuto astenersi dal giudicare sulla posizione dell'odierno ricorrente. 10.1.- Al riguardo, si deve ricordare che l’art. 28, comma 4, del C.G.S. della F.I.G.C. prevede che "ai componenti degli Organi della giustizia sportiva si applicano le norme in materia di astensione e di ricusazione previste dal Codice di procedura civile". La normativa di settore, pertanto, rinvia espressamente alla disciplina processual-civilistica e, in particolare, all'art. 51 c.p.c., a mente del quale - per quanto qui interessa- "il giudice ha l'obbligo di astenersi ... se ha ... conosciuto [della causa] come magistrato in altro grado del processo ...” 10.2.- Ma nel caso di specie non ricorre affatto l'ipotesi in parola, in quanto il presidente del Tribunale Federale Nazionale non ha conosciuto la causa «in altro grado del processo», trattandosi, com'è evidente, di diverso processo, a nulla rilevando, ai fini che qui interessano, la mera circostanza di fatto che alcuno degli illeciti contestati al ricorrente siano stati esaminati in occasione dell'accertamento delle (personali) responsabilità di altri soggetti, seppur, in ipotesi, legate o potenzialmente collegate a quelle dei soggetti interessati dal presente procedimento. Inequivoca, in tal senso, la giurisprudenza di legittimità la quale ha osservato che l'obbligo del giudice di astenersi, previsto dall'art. 51, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si riferisce ai casi in cui egli abbia conosciuto della causa in altro grado del processo, e non anche ai casi in cui lo stesso abbia trattato di una causa diversa concernente un oggetto analogo, ancorché tra le stesse parti, né in tale ipotesi sussistono gravi ragioni di convenienza rilevanti come motivo di ricusazione e, del resto, tra le ipotesi tassative di ricusazione del Giudice, di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c., non rientra l'adozione di un provvedimento che accolga una soluzione contraria all'interesse della parte. 10.3.- Si deve, poi, evidenziare che le circostanze tassativamente elencate all'art. 51 c.p.c., individuando una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge, sono di stretta interpretazione e non sono, pertanto, suscettibili di interpretazione analogica o estensiva. 10.4.- L’istanza di ricusazione, inoltre, è inammissibile prima ancora che infondata, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 52 c.p.c., il ricorso deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell’udienza, mentre - come ricordato dalla stessa difesa di controparte - l’istanza in parola è stata proposta soltanto in udienza. Né è sostenibile che il richiamo alle norme del codice di procedura civile non riguardi anche i termini per la proposizione delle istanze di ricusazione. 11 – Il signor Arbotti ha, poi, sostenuto che il giudizio di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per decorso del termine di 90 giorni, ex art. 34 bis, comma 1, del C.G.S. della F.I.G.C. 11.1.- L'art. 34 bis, comma 5, del C.G.S. della F.I.G.C. prevede che “ il corso dei termini di estinzione è sospeso nelle ipotesi previste dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI". A mente dell'art. 38 del C.G.S. CONI, in particolare, "il corso dei termini è sospeso: a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato ... si trova in stato di custodia cautelare...; d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpalo o del suo difensore". 11.2.- Nel caso dì specie, come ha correttamente sottolineato la Federazione resistente, la Procura Federale ha esercitato l'azione disciplinare con atto di deferimento in data 28.7.2015; all'udienza dell'11.8.2015, su istanza di stralcio presentata dalla parte, in quanto "impossibilitato a partecipare al dibattimento per essere al momento sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari", il Tribunale Federale Nazionale ha rinviato la trattazione a nuovo ruolo con sospensione dei termini, ex art. 34 bis C.G.S.; alla successiva riunione del 19.10.2015 il Tribunale Federale ha disposto un ulteriore rinvio, sempre su richiesta dell'incolpato, al fine di provvedere sull'istanza di ricusazione; l'udienza del 4.2.2016 è stata, poi, rinviata, a causa di un impedimento del difensore dell'Arbotti, al 17.3.2016; in data 24.3.2016, infine, il Tribunale Federale Nazionale ha pubblicato la propria decisione. 11.3.- Non vi è dubbio, pertanto, che – avendo il Tribunale Federale Nazionale sempre legittimamente sospeso il procedimento su richiesta dell'incolpato e/o per l'impossibilità dello stesso o del suo difensore di essere presente in udienza – il giudizio di primo grado si è svolto nel rispetto del termine di 90 giorni previsto dalla normativa di settore. 12 – Il signor Arbotti ha, poi, sostenuto che la Corte Federale d’Appello avrebbe omesso di motivare circa un punto decisivo della controversia, assumendo che l'Arbotti non avrebbe posto in essere alcun atto per influenzare lo svolgimento degli incontri, nonché insistendo sulla estraneità dello stesso all'associazione (illecita). 12.1.- La censura è inammissibile in quanto la difesa avversaria, anziché dedurre argomenti riconducibili al perimetro delineato dall'art. 54.1 del C.G.S. del CONI, propone una rivisitazione delle risultanze istruttorie, affermando che l'Arbotti si sarebbe limitato ad operare in frode alla dirigenza del Catania (millantando la propria partecipazione ai piani alterativi del sodalizio etneo) e non avrebbe posto in essere alcuna attività diretta ad influire sull'esito degli incontri, come, invece, è stato accertato (anche) dalla Corte Federale d’Appello. La questione, per come prospettata, richiede, infatti, una rinnovata valutazione di elementi già ponderatamente vagliati dai giudici federali: il che -come è noto- corrisponde esattamente a ciò che è precluso al Collegio di Garanzia, sulla scorta del pacifico orientamento della Suprema Corte e di questo Collegio. 12.2.- Si deve, infatti, ricordare che, come questo Collegio di Garanzia ha già più volte affermato (fra le tante anche nella citata decisione n. 2 del 2016 riguardante il cd. Caso Catania), l’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI afferma che il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport «è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti». La norma riprende (anche nella formula lessicale) quanto disposto dall’art. 360 c.p.c. in ordine al quale si è formato un consistente contributo giurisprudenziale al quale il Collegio ha inteso uniformarsi. Si è, quindi, affermato che un ricorso per motivi di legittimità non può essere configurato come un altro grado di giudizio nel quale possono essere ulteriormente valutate le istanze e le argomentazioni sviluppate dalle parti, ovvero come giudizio volto a sindacare le emergenze istruttorie acquisite nella fase di merito. Il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport è, invece, preordinato all’annullamento delle pronunce che si assumono viziate solo da violazione di specifiche norme ovvero viziate da omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia o dalla evidente contraddittorietà della motivazione. In conseguenza, deve ritenersi inammissibile il ricorso prospettante una sequela di censure non aventi ad oggetto uno dei suindicati vizi e non specificamente argomentate con riferimento ai medesimi. Il ricorso è, altresì, inammissibile se articolato su doglianze volte esclusivamente a contrapporre una possibile soluzione diversa da quella cui la decisione impugnata è pervenuta relativamente ad un fatto, alla valutazione di una prova ovvero alla definizione di sequenze di eventi rilevanti. Si è anche avvertito che non può prospettarsi come motivo di diritto l’assunto che un fatto è vero o non è vero (ed è o non è provato) e che per questa ragione si sarebbe dovuto giungere a soluzioni diverse da quelle fatte proprie dalla decisione impugnata. 13 – Il signor Arbotti ha impugnato la decisione della Corte Federale anche per la circostanza che la Corte aveva accolto il ricorso della Procura Federale, relativamente all’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S. della F.I.G.C., che era stata, peraltro, richiesta solo nelle conclusioni, ma non era stata esplicata e illustrata nella parte motiva. 13.1. Il Collegio di Garanzia ritiene fondata la doglianza del ricorrente. Ed invero, l’art. 33 del Codice di Giustizia sportiva della F.I.G.C. stabilisce espressamente che i reclami redatti senza motivazioni e comunque in forma generica sono inammissibili. Del resto, la stessa Corte Federale di Appello ha riconosciuto che la richiesta di considerazione dell’aggravante in questione era priva di una trattazione specifica; ciò nonostante l’aggravante è stata riconosciuta con il mero riferimento ad una asserita “complessiva lettura del gravame”. Ma si tratta di una statuizione che, per la sua genericità, non può ritenersi sufficiente a giustificare l’applicazione della richiesta aggravante. La decisione sul punto deve essere quindi riformata. 14 – E’ poi inammissibile e comunque infondato il quinto motivo di appello, con il quale il signor Arbotti ha lamentato una errata lettura del materiale probatorio, tra l’altro assunto in altro procedimento. La valutazione dei fatti da parte della Corte di Appello è stata meticolosa e approfondita e non possono censurarsi in questa sede, come si è già detto, gli apprezzamenti di merito del Giudice di secondo grado. 15.- Anche il signor Impellizzeri ha sostenuto la nullità o l’illegittimità della decisione della Corte Federale per diversi profili. 16.- Con il primo motivo, ha sostenuto la nullità della decisione della Corte Federale d’Appello per la violazione dell’art. 28, comma 4, del C.G.S. Erroneamente, secondo il ricorrente, la Corte non ha considerato l’evidente incompatibilità esistente fra alcuni dei componenti del collegio che hanno deciso sulla sua posizione, che insieme ad alcune altre era stata stralciata, dopo aver già deciso il procedimento principale, che si era occupato degli stessi fatti. Secondo il ricorrente doveva essere, infatti, applicato il principio, dettato dall’art. 51, n. 4, del c.p.c. che prevede, fra i casi di astensione, il caso in cui il giudice abbia conosciuto della causa in altro grado del processo. 16.1.- Il motivo, che è analogo a quello sollevato nel ricorso proposto dal signor Arbotti, deve ritenersi infondato per le ragioni che si sono già esposte nei precedenti punti 10.1. e seguenti. In particolare, si deve ancora ricordare che l’art. 28, comma 4, del C.G.S. della F.I.G.C. prevede che "ai componenti degli Organi della giustizia sportiva si applicano le norme in materia di astensione e di ricusazione previste dal Codice di procedura civile". La normativa di settore, come si è già prima ricordato, rinvia quindi espressamente alla disciplina del processo civile e, in particolare, all'art. 51 c.p.c., secondo il quale "il giudice ha l'obbligo di astenersi ... se ha ... conosciuto [della causa] come magistrato in altro grado del processo ...” 16.2.- Nel caso di specie non ricorre, pertanto, anche per il signor Impellizzeri, l'ipotesi in questione, in quanto il presidente e i componenti degli organi di giustizia federali non hanno conosciuto della causa «in altro grado del processo», ma hanno solo trattato di una parte della stessa vicenda in un altro processo dello stesso grado. Non ha quindi rilievo, ai fini che qui interessano, la mera circostanza di fatto che alcuno degli illeciti contestati al ricorrente siano stati esaminati in occasione dell'accertamento delle (personali) responsabilità di altri soggetti, seppur legate o potenzialmente collegate a quelle dei soggetti interessati dal successivo procedimento. 16.3.- Come si è poi già ricordato esaminando il motivo di ricorso proposto dal signor Arbotti, si deve ritenere che l’istanza di ricusazione era anche inammissibile, in quanto, ai sensi dell’art. 52 c.p.c., il ricorso deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell’udienza, mentre l’istanza in parola è stata proposta soltanto in udienza. Né è sostenibile che il richiamo alle norme del codice di procedura civile non riguardi anche i termini per la proposizione delle istanze di ricusazione. 17.- Con il secondo motivo, il signor Impellizzeri ha sostenuto la nullità della decisione della Corte Federale d’Appello per la precedente nullità dell’atto di deferimento, a causa della sua mancata audizione, che era stata formalmente da lui richiesta il 23 luglio 2015, con la conseguente compressione del suo diritto di difesa. Né, secondo il signor Impellizzeri può avere efficacia la reiterazione dell’avviso in data 6 agosto 2015. 17.1.- Il motivo non è fondato. Risulta, infatti, dagli atti che il Procuratore Federale ha stralciato la posizione del ricorrente dal fascicolo principale (n. 1064), preso atto della impossibilità che era stata rappresentata dai suoi difensori di esercitare il suo diritto di difesa. A seguito dello stralcio della sua posizione, la Procura ha aperto un nuovo fascicolo (n. 1064 bis) concedendo al signor Impellizzeri nuovi termini a difesa (e la nuova possibilità di essere audito). Ma in tale fase, determinata dalla stessa richiesta del ricorrente, questi non si è avvalso della facoltà di chiedere di essere audito. Come ha ritenuto la Corte Federale d’Appello, il signor Impellizzeri non può quindi dolersi del mancato esercizio di una facoltà che deve ritenersi a lui imputabile, né in alcun modo della violazione dei diritti di difesa, posto che è stato messo in grado di far valere compiutamente le sue ragioni in ogni grado dei procedimenti che si sono svolti davanti agli organi di giustizia federale. 18.- Il signor Impellizzeri, con il terzo motivo, ha sostenuto la nullità della decisione della Corte Federale d’Appello per la mancata sospensione del procedimento nell’attesa della conclusione delle indagini preliminari del procedimento stralciato, riguardante gli atleti che avrebbero posto in essere le condotte finalizzate alla realizzazione degli illeciti sportivi, e per aver quindi deciso con materiale probatorio del tutto provvisorio e certamente incompleto. Sarebbe stato, in particolare, sufficiente, secondo il ricorrente, attendere almeno la conclusione delle indagini preliminari che sono regolamentate da tempi molto stretti. 18.1.- Il motivo, come ha ritenuto correttamente la Corte Federale d’Appello, è chiaramente infondato, dovendosi fare applicazione, nella fattispecie, dei princìpi che regolano l’autonomia dell’ordinamento sportivo e consentono, quindi, agli organi di giustizia sportiva, di poter procedere anche prima della definitiva conclusione dei giudizi penali eventualmente avviati sulle stesse questioni. Peraltro, come ha ricordato anche la difesa della F.I.G.C., l’art. 39, comma 7, del C.G.S. del CONI vieta la sospensione del giudizio al di fuori dei casi tassativi indicati nello stesso articolo, che non ricorrevano nella fattispecie. 19.- Con il quarto motivo, il signor Impellizzeri ha sostenuto la nullità della decisione della Corte Federale d’Appello per la precedente nullità dell’atto di deferimento, per il mancato rispetto del termine di 40 giorni dettato dall’art. 32 quinquies del C.G.S. Il signor Impellizzeri ha ricordato, in proposito, che la sua iscrizione nell’apposito registro era stata fatta il 23 giugno 2015, mentre solo il 6 agosto 2015 era intervenuta la notifica della conclusione delle indagini, dopo che era stato posto nel nulla il precedente avviso notificato il 21 luglio 2015. Né, aggiunge il ricorrente, si può fare riferimento al primo avviso per il rispetto del termine di conclusione delle indagini e fare riferimento, invece, al secondo avviso per l’omessa denunciata audizione dell’incolpato. 19.1.- Anche tale motivo non è fondato. Come si evince dagli atti (ed è stato ricordato nella impugnata decisione della Corte Federale): - il 23 giugno 2015 il signor Impellizzeri è stato iscritto nel registro degli indagati; - il 21 luglio 2015 la Procura ha (tempestivamente) notificato l’avviso di conclusione delle indagini; - il 23 luglio 2015 il signor Impellizzeri ha comunicato, a mezzo dei suoi difensori, l’impossibilità materiale di attendere alle proprie facoltà difensive; - il 28 luglio 2015 il Procuratore Federale ha stralciato la sua posizione, aprendo il nuovo fascicolo n. 1064 bis; - il 6 agosto 2015 il Procuratore Federale ha notificato il nuovo avviso di conclusione indagini (riguardanti il fascicolo n. 1064 bis); - il 6 ottobre 2015 il signor Impellizzeri è stato deferito davanti agli organi di giustizia federale. Dalla suindicata ricostruzione emerge con chiarezza che la Procura aveva pienamente rispettato il termine per la conclusione delle indagini (il 21 luglio 2015), che la posizione del signor Impellizzeri è stata stralciata (il 28 luglio 2015), in accoglimento di una sua esplicita richiesta (determinata dall’impossibilità di attendere alle sue difese), che la Procura ha tempestivamente chiuso (il 6 agosto 2015) anche il fascicolo bis, aperto il 28 luglio 2015. Il motivo è quindi infondato oltre che pretestuoso. 19.2.- Peraltro, come ha giustamente evidenziato la difesa della F.I.G.C., anche a voler ammettere che l’avviso di conclusione indagini sul fascicolo n. 1064 bis fosse risultato tardivo, ciò avrebbe potuto al massimo determinare l’inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza del termine dei 40 giorni dall’iscrizione nel registro degli indagati. 20.- Il signor Impellizzeri, con il quinto motivo, ha sostenuto la nullità della decisione della Corte Federale d’Appello per l’estinzione del procedimento conseguente al decorso del termine di 90 giorni dall’avvio dell’azione disciplinare, ai sensi dell’art 34 bis, comma 5, del C.G.S. Infatti, secondo il ricorrente, tale termine deve farsi decorrere dal 28 luglio 2015, per effetto dell’atto di separazione emesso dal Procuratore federale, e non, invece, dall’atto di deferimento del 6 ottobre 2015. In ogni caso, ha aggiunto il ricorrente, il procedimento disciplinare deve ritenersi estinto anche perché la volontà della Procura di deferirlo era stata espressa già con l’avviso di conclusione delle indagini preliminari del 21 luglio 2015. 20.1.- Il motivo è chiaramente infondato in quanto i 90 giorni previsti per la conclusione del giudizio di primo grado devono farsi decorrere dall’atto di deferimento (del 6 ottobre 2015) e non dall’atto di conclusione delle indagini (del 6 agosto 2015 o del 21 luglio 2015), né dall’atto di separazione del fascicolo in data 28 luglio 2015. 21.- Con il sesto motivo, il signor Impellizzeri ha sostenuto la nullità della decisione della Corte Federale d’Appello per difetto di giurisdizione, in quanto egli era dotato di patentino di base UEFA b, senza che mai sia stata regolarizzata la sua posizione amministrativa, con la sua conseguente collocazione al di fuori dell’universo federale. 21.1.- Il motivo è chiaramente infondato tenuto conto che, come ha già evidenziato la Corte Federale d’Appello, il signor Impellizzeri all’epoca dei fatti risultava iscritto, come allenatore, all’albo del settore tecnico della F.I.G.C. 22.- Con il settimo motivo, il signor Impellizzeri ha insistito nel sostenere l’inutilizzabilità nel procedimento disciplinare delle intercettazioni eseguite dagli organi giudiziari dal 26 marzo 2015 al 10 aprile 2015, trattandosi di intercettazioni ritenute inutilizzabili dalla Corte di Cassazione nel procedimento penale, considerato che, come ha sancito la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 71 del 1995, il procedimento disciplinare è sottoposto agli stessi criteri dei procedimenti giurisdizionali. 22.1.- Il motivo non è fondato. Non spetta, infatti, agli organi della Procura federale effettuare valutazioni sulla correttezza delle modalità con le quali sono state effettuate intercettazioni ambientali delle quali è venuta legittimamente in possesso. Peraltro, come ha ricordato la difesa della F.I.G.C., non vi è dubbio che gli organi della giustizia sportiva possano utilizzare, per effettuare le proprie autonome valutazioni su fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo, le intercettazioni che gli siano state trasmesse dagli organi della giustizia statale. 22.2.- Si deve poi anche aggiungere che, come si evince dagli atti, l’eventuale non utilizzabilità delle intercettazioni avrebbe riguardato solo un limitato periodo di tempo, tale da non incidere sul complesso delle valutazioni effettuate dagli organi di giustizia federale. 23.- Il signor Impellizzeri, con l’ottavo motivo, ha sostenuto la violazione degli articoli 6, 7 e 9 del C.G.S. della Federazione, con riferimento all’art. 111 della Costituzione e all’art. 2 del C.G.S. del CONI, per l’indeterminatezza del quadro criminoso contestato e per l’inconsistenza del quadro indiziario riferito all’ipotizzato concorso nell’associazione per delinquere contestata, che lo avrebbe visto nel ruolo di finanziatore a causa dei rapporti avuti con il signor Pulvirenti, con ciò confondendosi, al più, l’eventuale ipotesi di concorso nel reato in quello di associazione. Mentre, come si può evincere dal materiale probatorio, egli aveva manifestato un interesse esclusivamente personale alla conoscenza anticipata di eventuali accordi altrui, sui risultati delle partite del Catania calcio, con l’esclusione dell’appartenenza al consorzio associativo, trattandosi di elementi che, al più, avrebbero potuto dimostrare una ipotesi di concorso di persone nel reato. 23.1.- Il motivo è inammissibile in quanto propone una rivisitazione delle risultanze istruttorie che, come si è già prima ampiamente ricordato, si pone al di fuori del perimetro della competenza del Collegio di Garanzia dello Sport, come è precisato dall'art. 54, comma 1, del C.G.S. del CONI. La questione richiederebbe, infatti, una rinnovata valutazione di elementi che sono stati già attentamente valutati dagli organi della giustizia federale. 23.2.- Peraltro, come emerge dagli atti, la valutazione dei fatti da parte della Corte di Appello Federale è stata meticolosa e approfondita e non possono essere censurati in questo giudizio, per consolidata giurisprudenza di questo Collegio di Garanzia, gli apprezzamenti di merito fatti dal Giudice di secondo grado. 23.3.- Con riferimento poi, in particolare, alla questione dedotta, riguardante la sussistenza dei presupposti integrativi dell’associazione per delinquere, la Corte Federale d’Appello ha ampiamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto che il signor Impellizzeri ne dovesse rispondere, avendo assunto il ruolo di finanziatore e quindi del soggetto che si era dato carico di reperire parte della provvista necessaria per realizzare l’alterazione dei risultati di alcune partite del campionato di calcio, secondo i fini pianificati dall’associazione. Ed è evidentemente irrilevante la circostanza che la sua partecipazione fosse stata dettata anche da interessi personali, risultando decisiva la circostanza della consapevole partecipazione alla pianificata alterazione dei risultati di alcune gare. 24.- Con il nono motivo, il signor Impellizzeri ha lamentato la violazione degli articoli 6, 7 e 9 del C.G.S. della F.I.G.C., per l’applicazione delle aggravanti contestate, non essendo stato giudicato con quelli che sarebbero stati gli autori della effettiva alterazione dei risultati. 24.1.- Il motivo è chiaramente infondato, non essendo necessario, per le valutazioni riguardanti la possibile applicazione di aggravanti, il contestuale giudizio nei confronti degli altri soggetti coinvolti nella vicenda. Peraltro, la misura della sanzione, così come il rilievo di un aggravante, sono rimessi alla valutazione discrezionale dell’organo giudicante che non è censurabile se non per la violazione dei presupposti di fatto o di diritto o per la sua manifesta irragionevolezza. 25 – In conclusione, per tutte le esposte motivazioni, il ricorso proposto dal signor Arbotti deve essere parzialmente accolto, come indicato in motivazione, con riferimento al solo quarto motivo di appello, concernente l’accoglimento del ricorso della Procura Federale sulla richiesta applicazione di aggravante, con la conseguente rimessione degli atti alla Corte Federale di Appello, per la rivalutazione della questione. 26.- Il ricorso proposto dal signor Impellizzeri deve essere, invece, integralmente respinto. 27.- La complessità delle questioni trattate inducono a compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite Il Collegio, riuniti i ricorsi in epigrafe, li dichiara in parte inammissibili e in parte infondati. Accoglie, per quanto di ragione, il quarto motivo del ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 49/2016, rimettendo alla Corte Federale d’Appello la questione, per l’integrazione e la rinnovazione della motivazione sulle aggravanti contestate tardivamente.
Considerata la rilevanza in diritto della questione, compensa le spese di entrambi i giudizi.
DISPONE
la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 3 ottobre 2016.
IL PRESIDENTE F.to Franco Frattini
I RELATORI F.to Dante D’Alessio F.to Mario Sanino
Depositato in Roma in data 13 dicembre 2016.
IL SEGRETARIO F.to Alvio La Face