LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 92 DEL 06.12.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara Soc. LAZIO – Soc. ROMA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 92 DEL 06.12.2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara Soc. LAZIO – Soc. ROMA
Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore Federale tempestiva e rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo email pervenuta il 5 dicembre 2016, alle ore 11.32) in merito alla condotta gravemente antisportiva del calciatore Kevin Johannes Strootman (Soc. Roma), maglia n.6, nei confronti del calciatore Danilo Cataldi (Soc. Lazio), maglia n. 5, “consistita prima nel lancio di acqua e poi nella simulazione comportante l’espulsione del calciatore Cataldi”; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; letta la mail di chiarimenti del Direttore di gara in data 5 dicembre 2016, ore 16.06, richiesti al medesimo a titolo integrativo, e con la quale l’arbitro ha specificato che l’ammonizione del menzionato calciatore dell’A.S. Roma per C.N.R. (comportamento non Regolamentare) era da ricondursi all’atteggiamento provocatorio tenuto nei confronti dell’avversario passandogli vicino dopo la segnatura della rete, atteggiamento che provocava la reazione del calciatore della S.S. Lazio, sanzionata dallo stesso direttore di gara con il provvedimento di espulsione; ritenuto, anzitutto, che la prima condotta segnalata, consistita nell’apparentemente volontario lancio di acqua dalla bottiglietta appena aperta in direzione dell’avversario, non può ritenersi rilevante ai fini dell’art. 35.1.3 CGS, non trattandosi, in sé, né di fatto di condotta violenta non visto dall’arbitro né di condotta gravemente antisportiva secondo i casi tipizzati dalla medesima disposizione; rilevato che la seconda condotta segnalata (simulazione), invece, trova piena conferma nella visione delle immagini televisive di piena garanzia tecnica e documentale, non potendosi oggettivamente ricondurre l’accasciarsi al suolo del calciatore Strootman allo strattonamento della maglietta da parte del calciatore Cataldi; tenuto conto: che la fattispecie in questione, la cui rilevanza in termini disciplinari ha determinato il provvedimento di espulsione del calciatore Cataldi, appare caratterizzata da un rapporto di causa/effetto tra trattenuta della maglia da parte del calciatore Cataldi e caduta in terra del calciatore Strootman, come risulta chiaramente dal rapporto del Direttore di gara, richiamato dalla nota integrativa a chiarimento; che, tuttavia, le immagini televisive, come sopra accennato, consentono di apprezzare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la caduta dello Strootman in seguito alla trattenuta è frutto di evidente simulazione da parte del medesimo calciatore; che, pertanto, il sopra descritto rapporto causa/effetto viene ad essere inficiato, essendo venuto meno, con riguardo all’effetto, uno dei presupposti comunque incidenti che hanno portato l’arbitro ad adottare il provvedimento di espulsione del Cataldi; 92/232 ritenuto, pertanto, che può trovare legittima applicazione la previsione dell’art. 35.1.3, penultimo cpv., CGS, in base al quale costituisce condotta gravemente antisportiva, ai fini dell’applicazione della c.d. prova televisiva, “la evidente simulazione che determina la espulsione diretta del calciatore avversario” (ancorché in panchina, può ritenersi, non essendo altrimenti specificato); P.Q.M. fatte salve le altre sanzioni previste nel presente Comunicato, delibera di sanzionare il calciatore Kevin Johannes Strootman (Soc. Roma) con la squalifica di due giornate effettive di gara.